Additional information is required only where reliable evidence discloses a serious risk of inhuman or degrading detention
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Trieste ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria austriaca di Pa.Ro., in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 08/05/2026 Corte regionale di Sankt Polten (Austria), per l’esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione – con residuo pena di giorni 241 – inflitta per il delitto di tentate lesioni aggravate, punito dagli artt. 15e 84 del codice penale austriaco.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pa.Ro., denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione dell’art. 18, comma 1, lett. h) l. n. 69 del 2005, in quanto erroneamente la Corte di appello, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa e le dichiarazioni rese da Pa.Ro., ha ritenuto insussistente il rischio che questi sia sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Deduce il difensore che, in un recente rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e dei trattamenti umani o degradanti, sono state evidenziate gravi criticità nelle condizioni di detenzione presso il centro di trattenimento di Vienna Hermastel-Gurtel, descritte come deplorevoli, e che lo stesso Pa. ha riferito di minacce subite dal comandante del carcere e di condizioni di detenzione particolarmente afflittive.
2.2. Violazione di legge relazione all’art. 1, par. 3, 5 e 6 della Decisione quadro 2002/584 GAI, dell’art. 3 CEDU e dell’art. 2, comma 1, l. n. 69 del 205, in quanto la Corte di appello ha disposto la consegna, omettendo di richiedere alle autorità austriache informazioni relative all’istituto penitenziario presso cui sarà ristretto il ricorrente, escludendo, sulla base di una valutazione non supportata da alcun accertamento mirato, la sussistenza di un rischio concreto di sottoposizione a un trattamento contrario all’art. 3 CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibile.
2. Il divieto di sottoporre una persona a pene o trattamenti inumani o degradanti, sancito dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituisce uno dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione. Si tratta di un diritto avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso alla tutela della dignità della persona, che non può subire limitazioni.
Muovendo da tale premessa, la Grande Camera della Corte di giustizia, con la sentenza 5 aprile 2016, nelle cause riunite C – 404/15, Aranyosi, e C – 659/15 PPU, Càldàraru, ha affermato che l’esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere esclusa ogniqualvolta essa esponga la persona richiesta al concreto rischio di essere sottoposta a trattamenti contrari all’art. 4 della Carta.
Ne consegue che l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, investita della decisione sulla consegna, è tenuta, qualora siano prospettati concreti profili di violazione dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 CDFUE, a verificare se il pericolo denunciato sia effettivamente sussistente. Tale valutazione deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, concernenti le condizioni detentive dello Stato membro emittente, idonei a evidenziare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate, ovvero di criticità riferibili a specifiche categorie di detenuti o a determinati istituti penitenziari.
La Corte di giustizia ha, inoltre, precisato che tali elementi possono essere ricavati, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, dalle decisioni delle autorità giudiziarie dello Stato emittente, nonché da relazioni, decisioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o dalle organizzazioni appartenenti al sistema delle Nazioni Unite (CGUE, 5 aprile 2016, PI Aranyosi e Robert Càldéraru, cit.).
Pertanto, allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta a un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione, la Corte di appello deve svolgere un’indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni “individualizzate”, che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto, con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, The, Rv. 269211).
3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tal principi, rilevando l’assenza di elementi oggettivi, attendibili e precisi, idonei a far supporre il serio pericolo che il ricorrente possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, per cui, per quanto sopra detto, non vi era nemmeno alcuna necessità di richiedere informazioni aggiuntive all’autorità austriaca.
L’unico articolo prodotto dalla difesa segnalava, infatti, generiche criticità relative alla carenza di personale sanitario all’interno di alcune strutture carcerarie ma non metteva in evidenza condizioni carcerarie offensive della dignità dei detenuti.
Del resto, nello stesso ricorso il difensore richiama non un istituto penitenziario ma il centro di detenzione della polizia di Vienne-Hernalser Gurtel, ove sono trattenute le persona in attesa di espulsione e dove, all’evidenza, non potrà essere ristretto il ricorrente.
Peraltro, secondo l’ultimo rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti, il sistema penitenziario austriaco non è caratterizzato da condizioni tali da integrare, in via generale, trattamenti di tale tipo. Le criticità rilevate riguardano soprattutto il regime detentivo e l’organizzazione del sistema: in particolare, l’eccessivo isolamento dei detenuti in custodia cautelare, la carenza di personale sanitario e penitenziario e le disfunzioni del sistema delle misure di sicurezza psichiatriche.
Né possono assumere valore le dichiarazione del ricorrente di essere stato sottoposto a minaccia in occasione della detenzione in precedenza subita, perché generiche e sfornite di qualsiasi riscontro.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 15 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2026.
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