European Convention on Extradition: the Italian judicial authority is not required to assess any evidence of the sought person’s innocence (unless it is absolutely clear)

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇱Albania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
26/02/2026
Decision number
10795/2026
Main ground
Serious indications of a crime
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Under the surrender regime governed by the European Convention of 13 December 1957, the Italian judicial authority is required to ascertain, through a summary assessment, that the documentation attached to the request is concretely capable of establishing—within the framework of the requesting State’s procedural system—the existence of elements against the requested person amounting to offences also punishable under domestic law, on the basis of an adequate description of the sources of evidence. The Court of Appeal is therefore certainly not required to conduct an autonomous evaluation of the seriousness of the evidentiary indications. In light of the clear accusatory framework, it must also be noted that the appellant has not provided any contribution, even documentary, to demonstrate his lack of involvement in the alleged facts. Any evidence of innocence—“not known to the judicial authority of the requesting State and submitted for the first time to the Italian judge”—may nonetheless be considered within extradition proceedings only if it is decisive in nature and absolutely clear and incontrovertible; otherwise, such an assessment would amount to undue interference in the judicial affairs of the requesting State.
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European Convention on Extradition: the Italian judicial authority is not required to assess any evidence of the sought person’s innocence (unless it is absolutely clear), Italian Supreme Court, 26 February 2026, No 10795/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/no-assessment-innocence-evidence-unless-clear-italy-albania-2-2026
🇮🇹 Full Text

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Trento ha accolto la richiesta di estradizione di AS presentata all’Albania a seguito di mandato di cattura internazionale del 30 aprile 2025, emesso dall’Autorità Giudiziaria di detto Stato per i reati di associazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commessi dal gennaio 2021 al dicembre dello stesso anno.

2. Il difensore di fiducia di A S ha proposto ricorso articolando un unico motivo artt. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., di seguito indicato.

2.1. Violazione dell’art. 704 cod. proc. pen. per carenza e illogicità della
motivazione in quanto la Corte ha del tutto omesso la valutazione della sussistenza dei gravi indizi, limitandosi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, in assenza di elementi da cui evincere, anche solo a livello probabilistico, che l’estradando possa essere l’autore dei reati allo stesso addebitati. In altri termini, dalla documentazione allegata alla domanda di estradizione non si spiega, nemmeno sotto forma di ipotesi investigativa, perché l’utente Sky ECC intercettato sarebbe associato alla persona di AS Tale elemento appare tutt’altro che secondario e non è certo utile solo per “… una valutazione di merito circa l’esistenza dei presupposti relativi alla penale responsabilità dell’estradando” come affermato dalla Corte di appello di Trento.

Si richiama il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di estradizione processuale per l’estero, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dell’autorità giudiziaria italiana dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice italiano non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla richiesta di estradizione, ma deve
accertare che nella stessa siano evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto della richiesta ” (Cass. Pen. sez. VI, n. 30007 del 27/10/2020).

IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Correttamente è stata richiamata dal ricorrente la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, la cui richiesta sia stata formulata, come nel caso di specie, nell’ambito della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (legge 30 gennaio 1963, n. 300), che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere,
ai sensi dell’art.705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 68063 del 21/02/2019, A, Rv. 275088; Sez. 6, n. 2037, dep. 2019, Huang, Rv. 275424).

La Corte di appello si è attenuta a tale principio; ha dimostrato, richiamando tutte le fonti di prova indicate ed illustrate per sintesi nella domanda estradizionale, come la richiesta dell’estradando venisse a fondarsi su comprovate ragioni, costituite essenzialmente dalle risultanze di corpose intercettazioni di comunicazioni intercorse tramite il sistema criptato “SKY ECC”, acquisite mediante
l’emissione di ordini europei di indagine (OEI).
A fronte di tale giudizio, devono ritenersi precluse quelle critiche del ricorrente che lamentano la mancata diretta valutazione del compendio indiziario da parte della Corte di appello ovvero che si risolvono nella richiesta di sindacare autonomamente ed in modo esaustivo il significato probatorio delle fonti di prova raccolte.
Se è pur vero che nella motivazione della sentenza impugnata è mancata una disamina delle risultanze investigative che hanno consentito di associare alla persona dell’odierno estradando l’utenza SKY ECC intercettata, il contenuto delle conversazioni intercettate, per come riportato nella sentenza della Corte di appello, non è neppure stato oggetto di alcuna censura in ordine alla rilevanza degli indizi posti a fondamento della richiesta di estradizione.

Inoltre, va osservato che dagli atti allegati alla domanda di estradizione – cui questa Corte ha accesso essendo in questa materia la Corte di cassazione anche giudice di merito – viene dato conto di come l’identificazione di AS, quale utilizzatore dell’utenza criptata SKY ECC contrassegnata dalla sequenza alfanumerica Q72K7U, sia stata oggetto di indagini complesse svolte dalle Autorità giudiziarie italiana e albanese, attraverso la creazione di una Squadra Investigativa
Congiunta, che hanno consentito di pervenire all’identificazione di alcuni degli utilizzatori delle utenze criptate, e tra questi anche della persona interessata dalla richiesta di estradizione oggetto del presente procedimento.

Risulta, quindi, osservato e soddisfatto il principio secondo cui in tema di estradizione per l’estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando che integrino dei reati puniti anche nell’ordinamento interno alla stregua di una descrizione esaustiva delle fonti di prova.

La Corte di appello non era certamente tenuta ad una autonoma valutazione della sussistenza della gravità indiziaria.

Tenuto conto della chiara prospettazione accusatoria si deve anche osservare come il ricorrente non abbia fornito alcun contributo, anche solo documentale, per dare conto di una sua estraneità ai fatti addebitatigli, considerato che le eventuali prove d’innocenza, “non conosciute dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente e sottoposte per la prima volta alla cognizione del giudice italiano”, possono essere comunque apprezzate in sede di procedura estradizionale se assumano una rilevanza decisiva, purchè assolutamente chiare ed incontrovertibili, pena l’indebita ingerenza negli affari giudiziari del Paese richiedente (cfr. Sez. 6, n.
16287 del 19.04.2011, Xhatolli, Rv. 249648; Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019 , Rv. 277560).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa congrua di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.