Requested State cannot review evidentiary issues in proceedings of the requesting State

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇱Albania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
01/03/2023
Decision number
14467/2023
Main ground
Art. 6 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Issues relating to the rules governing the invalidity or inadmissibility of procedural acts within criminal proceedings conducted in summary form before the judicial authorities of the requesting State are not subject to a review on the merits by the authorities of the requested State and do not, in themselves, entail a conflict with the fundamental principles of its legal system. Indeed, fundamental rights — including the principle of adversarial proceedings in the taking of evidence — may be guaranteed in non-uniform ways across different national procedural systems.
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Requested State cannot review evidentiary issues in proceedings of the requesting State, Italian Supreme Court, 1 March 2023, No 14467/2023, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/no-review-of-evidence-by-requested-state-italy-albania-3-2023
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per la concessione dell’estradizione esecutiva di P.E. verso l’Albania, a seguito della sentenza definitiva di condanna emessa dalla Corte di appello di Tirana in data 22 ottobre 2018, che irrogava nei suoi confronti la pena di anni quattordici di reclusione per i reati di tentato omicidio, rapina, detenzione di materiale esplosivo, vendita e produzione di stupefacenti.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, censurando con un primo motivo la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza dell’estradando sul territorio italiano, in quanto egli, evaso dal carcere di Treviso e attualmente latitante, non potrebbe essere consegnato allo Stato richiedente in ragione della sua “indisponibilità fisica.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si lamenta la violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, unitamente ai correlati vizi della motivazione, per avere la Corte di appello di Tirana riformato la sentenza assolutoria di primo grado e condannato l’estradando sulla base di una prova documentale (nel caso di specie una lettera) inutilizzabile in sede di giudizio abbreviato, in quanto non contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari, con la conseguente violazione delle norme italiane ed albanesi in tema di rito abbreviato e giusto processo.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la presenza nel territorio italiano della persona di cui è richiesta l’estradizione costituisce il presupposto della domanda di consegna dello Stato estero, sicché, qualora vi sia certezza che l’estradando se ne è allontanato, la decisione sulla estradibilità non può essere resa e va dichiarato il non luogo a provvedere (Sez. 6, n. 8601 del 08/02/2022, Doring Falkenberg Re, Rv. 282912).

Perché il procedimento di consegna risulti privo del suo oggetto tipico è dunque necessaria la certezza che la persona richiesta in consegna si sia allontanata dal territorio italiano.

Non è infatti di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l’estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (ex multis v. Sez. 6, n. 20133 del 30/01/2004, Udovicich, Rv. 229306; Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Governo degli Emirati Arabi Uniti, Rv. 267682).

Nel caso in esame, come chiarito dalla Corte di appello, il solo dato certo è costituito dall’evasione del P. e dalla sua conseguente irreperibilità, laddove nessun elemento di fatto emerge, né è stato dedotto, in merito alla sua attuale ubicazione, sicché, fino a quando non sarà provato che gli non si trovi più nel territorio della Repubblica, gli organi a ciò preposti saranno tenuti a ricercarlo e, in caso di esito positivo delle loro ricerche, a catturarlo ai fini della esecuzione della richiesta consegna estradizionale (cfr. Sez. 6, n. 20133 del 30/01/2004, Udovicich, cit.)ò

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al secondo motivo di doglianza, prospettandosi, al riguardo, in maniera del tutto aspecifica e senza tener conto del quadro complessivo delle emergenze probatorie in cui si è inserita l’evocata inutilizzabilità della richiamata prova documentale, una questione attinente al regime giuridico dell’acquisizione e della conseguente valutazione degli elementi di prova nell’ambito di un giudizio abbreviato celebrato secondo le regole proprie dell’ordinamento processuale dello Stato richiedente, e come tale del tutto estranea al perimetro cognitivo riservato all’Autorità giudiziaria italiana in sede estradizionale.

Le questioni relative alla disciplina della invalidità o inutilizzabilità degli atti processuali nell’ambito di un procedimento penale svolto in forma abbreviata dinanzi alle Autorità giudiziarie dello Stato richiedente non sono soggette al sindacato di merito delle Autorità dello Stato richiesto e non comportano, di per sé, un contrasto con i principi fondamentali del suo ordinamento, ove si consideri che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ben possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari sistemi processuali nazionali (Sez. 6, n. 6864 del 30/01/2004, Halimi, Rv. 227885, che ha ritenuto non ostativo all’estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l’accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro tremila.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2023