General reports on Romanian prisons do not justify supplementary inquiries without an individualised detention risk
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha disposto l’esecuzione del mandato di arresto europeo a fini esecutivi, emesso nei confronti di Mi.Ni. in data 06/05/2026 dalla Corte penale di Bucarest, in relazione alla sentenza di condanna pronunciata il 25/02/2025, irrevocabile il 06/05/2026, alla pena di quattro anni di carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti dal febbraio 2022 al 24 maggio 2023.
2. L’avvocato …, difensore di Mi.Ni., ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso.
2.1 Il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al pericolo che il ricorrente possa subire trattamenti inumani e degradanti nella detenzione nello Stato richiedente.
Ha dedotto di essersi opposto alla consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria rumena, in ragione del rischio che lo stesso possa subire trattamenti inumani e degradanti nel periodo di carcerazione in Romania, a causa del sovraffollamento dei penitenziari in questo Stato, delle loro inadeguate condizioni igienico-sanitarie e dei frequenti episodi di violenza all’interno degli istituti; in subordine ha chiesto la sospensione della decisione, con la richiesta di dettagliate e individualizzate informazioni da parte dell’Autorità rumene circa le condizioni detentive e lo spazio vitale che sarebbe stato riservato al Mi.Ni.
Ha depositato nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello di Trieste report sulle condizioni attuali del sistema penitenziario rumeno (e, segnatamente, la Relazione del Comitato per la prevenzione della tortura delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti del 14 aprile 2022 sul sistema carcerario rumeno, la Relazione del Comitato per la prevenzione della tortura delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti del 2024 sui detenuti con problemi psichici).
La Corte di appello, secondo la difesa, non si è conformata ai principi di diritto costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene, pur a fronte dei miglioramenti intervenuti, ancora concreto e attuale il rischio di trattamenti inumani e degradanti nella detenzione in Romania.
3. È stata depositata dal ricorrente nota integrativa, con allegazione di documenti relativi alla condizione del Mi.Ni. sul territorio dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato la mancata acquisizione all’autorità giudiziaria rumena di informazioni integrative sulle condizioni che saranno riservate alla persona richiesta in consegna in stato di detenzione, al fine evitare che lo stesso possa subire trattamenti inumani e degradanti.
3. Vero è che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante in quanto il relativo divieto, di cui all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a sua volta corrispondente all’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rappresenta un valore fondamentale dell’Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana, rispetto al quale è onere dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente.
4. Nell’ambito del sistema euro-unitario, vige, peraltro, la presunzione di una adeguata protezione dei diritti umani si presume che ciascuno Stato membro dell’Unione europea mantenga una condotta convenzionalmente conforme, di guisa che, anche in relazione alla esecuzione di un mandato di arresto europeo, siano assicurate condizioni di detenzione negli istituti penitenziari rispettose della dignità e dei diritti umani (Corte EDU, Grande Camera, Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda, 30 giugno 2005, par. 155, n.45036/98).
La presunzione di conformità, in quanto relativa e non assoluta, è tuttavia suscettibile di prova contraria, qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sussista un rischio reale che la persona, se consegnata allo Stato emittente, verrà sottoposta ad un trattamento contrario ai divieti posti dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Corte EDU, Sez. II, 9/7/2019, Romeo Castano c. Belgio, n. 8351/17, par. 92).
Nondimeno, per vincere detta presunzione non basta la generica prospettazione di un pericolo di un trattamento disumano e/o sollecitare l’attivazione di poteri istruttori meramente esplorativi, in quanto la prova contraria incombe sull’interessato che deve offrire elementi concreti ed individualizzanti.
La Romania, a seguito di criticità segnalate dalla Corte di Strasburgo, ha adottato un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025, già favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in quello Stato, rispetto al quale risultano quindi superate le informazioni richiamate dal ricorrente, le prime perché risalenti al 2022, le seconde perché relative ad un ambito (detenuti con problemi psichici) non pertinente al ricorso in esame .
Proprio in conseguenza del mutamento della situazione, già in plurime occasioni questa Corte ha escluso permanesse un “rischio sistemico” di violazione dei diritti fondamentali, tale da giustificare una deroga al principio di reciproca fiducia fra gli Stati membri (in tal senso, fra le altre, Sez. 6, n. 38644 del 27/11/2025, Suciu, non mass.; Sez. 6 n. 25858 del 01/07/2024, Andrei, non mass.).
Ne consegue che la consegna possa essere rifiutata dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, nel solo caso in cui venga prospettato, sulla base di precisi elementi ed individualizzanti, allegati dalla difesa, che sussiste, comunque, il pericolo che le condizioni di detenzione per il consegnando siano contrarie ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU (Sez. 6, n. 7523 del 24/02/2026, Eftimie, Rv. 289414 – 01)
Nel caso in esame, il ricorrente non ha sorretto il motivo con alcuna specifica ed individualizzata allegazione o argomentazione, tali non potendosi ritenere nemmeno i documenti allegati alla nota integrativa, relativi al radicamento del ricorrente nel territorio dello Stato, argomento non affrontato con il ricorso.
Il giudice di merito ha correttamente rilevato che l’obbligo dell’autorità giudiziaria di attivarsi mediante la richiesta di informazioni supplementari all’autorità emittente non è incondizionato, in ragione del principio di reciproco affidamento tra gli Stati membri dell’Unione europea, ma sorge solo a fronte di un rischio, concreto e attuale, di violazione dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, ricordando inoltre che è onere del consegnando allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate, su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un individualizzato e concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente.
5. Risulta pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, infondato, perché generico e aspecifico, il motivo con cui il ricorrente contesta la mancata assunzione di informazioni supplettive circa le condizioni degli istituti penitenziari rumeni; il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condomato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2026.
