Even in case of “non-custodial” precautionary measures (obligation to report to the police) a specific justification is required
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in premessa indicata la Corte di appello di Roma ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 282 cod. proc. pen., nei confronti di Ci.Ed., in relazione alla sentenza favorevole alla estradizione richiesta dal Governo dello Stato di Albania per l’esecuzione della pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
2. Ricorre Ci.Ed., con atto dei difensori, avv. S. e avv. A., deducendo, con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen, per assenza di motivazione circa la sussistenza del periculum sotteso all’applicazione della misura cautelare.
L’ordinanza applicativa della cautela non individua le esigenze sottese all’applicazione della misura cautelare.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna è ammesso il ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge.
3. Deve poi considerarsi che, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, va inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente.
La valutazione da compiere risponde, dunque, ad esigenze diverse rispetto a quella richiesta per l’adozione della cautela per ragioni di giustizia interna.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’esaurimento del procedimento principale con la pronuncia della sentenza favorevole all’estradizione dell’individuo assoggettato a misura coercitiva non può determinare automatiche e negative conseguenze sulla sua libertà personale, con la conseguente necessità, anche in vista dell’esecuzione della consegna estradizionale, di valutare sia il pericolo di fuga “in concreto ed in coerenza con il precetto dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.” sia la possibilità di assicurare la consegna stessa “anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere”(Sez. u, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613). La fisica disponibilità della persona dell’estradando non costituisce più, in ogni caso, un inevitabile corollario della decisione favorevole all’estradizione, (Sez. 6, n. 22804 dell’08/06/2022, Rejeb Amor, Rv. 283283; Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, De Francesco, Rv. 281523).
Automatismi nella restrizione della libertà personale dell’estradando, ossia applicazioni che prescindano dalla possibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate, non sono consentiti, siccome in contrasto sia con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai principi di proporzionalità, adeguatezza e del “minimo sacrificio necessario” (cfr. sentenza Corte cost. n. 299 del 2005), sia con l’art. 3 Cost., ove si prevedesse per l’estradando una ingiustificata differenziazione di trattamento, sia con l’art. 101 Cost., nella misura in cui il giudice verrebbe ad assumere il ruolo di mero esecutore della richiesta del Ministro (Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, De Francesco, Rv. 281523 – 01).
4. Tanto premesso, per giurisprudenza consolidata, la sussistenza del pericolo, così connotato, deve essere ancorata ad elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione, e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, Sulic, Rv. 286647 – 01).
Per converso, nella vicenda al vaglio, la Corte di Appello di Roma si è limitata ad argomentare la sufficienza del presidio coercitivo non detentivo, evidenziando l’insussistenza di preclusioni procedimentali ad adottare la misura, senza motivare, neppure in termini concisi, la sussistenza del pericolo di fuga che la misura è chiamata a presidiare.
Dunque una motivazione meramente apparente, in cui gli elementi valorizzati dalla Corte di appello – la contenuta entità della pena complessiva da espiare nello Stato richiedente, ma anche gli elementi di radicamento dell’estradando, quali la titolarità di un domicilio fisso sul territorio italiano, di un contratto di locazione e di un contratto di lavoro a tempo indeterminato – non solo non implicano tale pericolo, ma anzi lo depotenziano.
4. Si impone, l’annullamento della ordinanza impugnata, con la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente.
5. Sono demandate alla cancelleria le comunicazioni al Procuratore generale in sede, perché adotti i provvedimenti occorrenti, ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M
P.Q.M.Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2025.
