Onward surrender refused for lack of judicial review of dutch consent
SENTENZA
sulla richiesta di consegna allo Stato della Germania ai sensi della legge sul mandato di arresto europeo 22 aprile 2005 n. 69, attuativa della legge quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea nei confronti di:
[OMISSIS], nato a Gela il 28-1-1976, detenuto in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza di questa Corte in data 25-8-2020 finalizzata alla indicata consegna;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23 gennaio 2020 la Corte di Appello di Roma – Sezione IV – ai sensi degli artt. 17 e 24 L. 69/2005 disponeva l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria Tedesca il 24-6-2019 nei confronti di [OMISSIS] per la partecipazione al procedimento penale presso tale Autorità in ordine ai reati indicati nel MAE, differendo l’esecuzione a soddisfatta giustizia italiana all’esito dell’espiazione delle pene di cui alle sentenze irrevocabili;
La Corte di Appello, preso atto del rifiuto alla consegna, riteneva legittima la richiesta rilevando:
A) l’autorità richiedente aveva trasmesso il MAE debitamente tradotto in lingua italiana;
B) non vi erano dubbi sull’identificazione dell’[OMISSIS];
C) era rispettato il principio della doppia incriminabilità atteso che le condotte illecite per le quali procedeva l’A.G. tedesca erano costituite da furti aggravati e frodi informatiche realizzate con la sottrazione e successivo utilizzo di carte di credito, fatti commessi in territorio tedesco tra il 19-8-2015 e il 29-10-2016, condotte che integrano nel nostro ordinamento i reati di cui agli artt. 624, 625, 493 ter c.p.;
D) l’autorità giudiziaria tedesca con una relazione in data 2-10-2019 aveva indicato le fonti di prova a carico dell’[OMISSIS] per i reati ascritti, costituite da video riprese effettuate da telecamere collocate nei luoghi di furto e relative all’indebito utilizzo delle carte di credito dopo la sottrazione;
E) l’autorità giudiziaria dei Paesi Bassi con provvedimento del 8-7-2019 aveva dato l’assenso alla consegna ex art. 25 L. 69/2005, necessario in quanto l’[OMISSIS] era stato consegnato all’Italia in data 26-9-2018 dai Paesi Bassi e lo stesso non aveva rinunciato al principio di specialità .
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’[OMISSIS] deducendo:
[…] nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma ritenendo fondati il primo e terzo motivo dell’impugnazione, rigettando il secondo motivo.
Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità osservava che, se da un lato non è necessario che la competenza a provvedere sull’assenso alla successiva richiesta di consegna spetti alla medesima autorità giudiziaria che ha già deliberato sull’esecuzione del MAE, nondimeno la tipologia e l’ampiezza delle valutazioni affidate all’autorità di esecuzione rientrano nella sfera di un apprezzamento di natura tipicamente giurisdizionale e sovrapponibile al vaglio deliberativo richiesto per la decisione sulla consegna ex art. 15; pertanto, essendo stato l’assenso prestato dal PM di Amsterdam, la Corte di legittimità reputava necessario che il giudice del rinvio accertasse quale sia nell’ordinamento giudiziario dei Paesi Bassi l’organo giudiziario competente ad esprimere l’assenso alla consegna e qualora si tratti di un ufficio del PM se l’ordinamento contempli la possibilità di attivare un successivo controllo avvalendosi di strumenti di impugnazione innanzi ad un organo giurisdizionale.
Quanto al terzo motivo, la Corte rilevava un contrasto tra la motivazione e il dispositivo nel senso che in motivazione sembrava che la consegna fosse stata differita anche per consentire la prosecuzione dei processi pendenti in Italia, mentre in dispositivo il differimento era stato limitato all’esecuzione delle condanne definitive; osservava che nella prima ipotesi la Corte avrebbe dovuto valutare non solo i criteri di cui all’art. 20 L. 69/2005, cioè la gravità dei reati e la data di consumazione, ma anche altri parametri, quali a titolo esemplificativo lo stato di restrizione della libertà , la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui si trovano.
In sede di rinvio il procedimento era assegnato a questa Sezione e l’udienza era fissata al 25-11-2020, in quanto l’[OMISSIS], al quale nelle more era stata revocata la misura cautelare applicata il 2-1-2019 in esecuzione del MAE, risultava detenuto per le sentenze irrevocabili dell’AG italiana con scadenza al 15-9-2021.
In data 25-8-2020, a seguito della comunicazione che la scadenza della pena detentiva per il detenuto era stata anticipata al 23-8-2020, la Corte applicava all’[OMISSIS] la misura cautelare in carcere finalizzata alla consegna e fissava l’udienza del 16-9-2020 per la deliberazione.
A tale udienza la Corte, rilevato che la nota trasmessa dalla Procura Generale e proveniente da Eurojust non fosse sufficiente per decidere in quanto non era precisato se avverso la decisione del PM olandese fosse possibile attivare un controllo giurisdizionale, in ossequio al dictum vincolante della Cassazione rinviava la decisione per richiedere informazioni più dettagliate sul punto, decidendo con separata ordinanza in ordine allo status libertatis.
All’odierna udienza, acquisita la nota trasmessa dal Ministero della Giustizia, sulle conclusioni delle parti, la Corte si è ritirata in camera di consiglio per la deliberazione.
[…] Tedesca, con conseguente revoca della misura della custodia cautelare applicata con ordinanza di questa Corte in data 25-8-2020.
P.Q.M.
respinge la richiesta di consegna di [OMISSIS], nato a Gela il 28-1-1976, all’Autorità Giudiziaria Tedesca;
revoca la misura cautelare applicata a [OMISSIS] con ordinanza di questa Corte in data 25-8-2020 e ordina per l’effetto la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Roma, 14 ottobre 2020
Il Presidente estensore
