Extradition granted only for offences satisfying double criminality (personal drug use excluded)
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 17 marzo 2026, ha autorizzato l’estradizione del ricorrente richiesta dalla Confederazione Svizzera per l’esecuzione della sentenza di condanna esecutiva a pena detentiva emessa dalla Corte Suprema del Cantone di Zurigo in data 25 marzo 2024.
L’estradizione è stata concessa “limitatamente ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 e al reato di commercializzazione abusiva di farmaci sussumibile nell’art. 348 cod. pen.” (fg. 4 della sentenza impugnata).
Ricorre per cassazione [OMISSIS], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte concesso l’estradizione anche in relazione al reato di uso personale di sostanze stupefacenti per il quale il ricorrente è stato condannato dalla Autorità giudiziaria svizzera, rilevando che in Italia tale condotta non è prevista dalla legge come reato, circostanza idonea ad escludere il requisito della doppia incriminazione di cui all’art. 13, secondo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.
La sentenza impugnata, come è stato testualmente indicato in dispositivo, ha statuito “nei limiti dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione”.
La sentenza rescindente, resa a seguito del ricorso dell’imputato avverso una prima decisione della Corte di appello di Brescia, aveva escluso, in punto di diritto, che la Corte di appello, in sede di richiesta di estradizione, potesse determinare la pena eseguibile per i reati per i quali l’estradizione è stata accordata, essendo questa una prerogativa esclusiva dello Stato richiedente.
Soltanto per questa ragione, che non ineriva ai presupposti per la concessa estradizione e neanche ai motivi di ricorso in allora proposti dall’estradando, la prima sentenza della Corte di appello di Brescia era stata annullata con rinvio.
Dalla lettura della sentenza rescindente e, ancor prima, della sentenza della Corte di appello di Brescia, emessa il 7 febbraio 2026, risulta che l’estradizione era stata concessa solo per il reato di cessione di sostanza stupefacente di cui all’indicato capo A e per il reato di vendita non autorizzata di farmaci di cui all’indicato capo B.
Era già stata negata l’estradizione in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti per consumo personale indicato al capo C, rilevandosi che tale condotta, nel nostro ordinamento, non è prevista dalla legge come reato, soggiacendo soltanto ad una sanzione amministrativa, sicché mancava il requisito della doppia incriminazione.
Alla luce della progressione processuale così sintetizzata, consegue che l’estradizione è stata concessa dalla sentenza impugnata solo per i reati indicati ai capi A e B e non per il reato di detenzione di droga per uso personale di cui al capo C, sicché il motivo dell’odierno ricorso inerisce a questione non più proponibile a seguito della sentenza rescindente e già decisa in senso favorevole al ricorrente con la prima sentenza della Corte di appello oggetto di annullamento con rinvio che, per questa parte ed in relazione al capo di imputazione sub C, è passata in cosa giudicata ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato le cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 08/07/2026.
