Petruhhin Mechanism and EU Citizenship in Extradition Proceedings
[…]
omissis
Il. L’istanza in esame chiede in principalità la revoca della misura cautelare detentiva applicata al detenuto, in subordine la sua sostituzione con altra meno afflittiva, in estremo subordine gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
Afferma che la “prognosi alla estradabilità” sia negativa, sulla scorta dei seguenti argomenti: […]
Nello stesso senso svolge anche i seguenti argomenti, con i quali sostiene anche la richiesta di notificazione della pendenza del procedimento estradizionale alla Germania, in attivazione sin da questa fase del cosiddetto meccanismo Petruhhin (CGUE C-182/2015 e C-I9I/2016; Sez. 6, 21955/2024; Sez. 6, n. 2631O del 26.05.202 I, Klug, Rv. 281543): residenza legale in Germania da anni, rinnovo recente del permesso di soggiorno tedesco, regolarità lavorativa in Germania, coniuge cittadina tedesca; due figli cittadini tedeschi, una dei quali invalida al 70%. Il trasferimento degli interessi nell’Unione Europea “anni fa”, segnatamente in Germania, e l’esistenza di legami familiari stretti e stabili con cittadini dell’Unione Europea dovrebbero condurre ad attribuire al detenuto “uno status a tutti gli effetti sovrapponibile (quantomeno per i diritti che gli spettano nell’ambito delle procedure estradizionali) a quello di un cittadino UE” (CGUE C-398/20I9).
L’informazione della pendenza della procedura alla Germania sarebbe dovuta perché il detenuto sarebbe cittadino di uno Stato Membro dello Spazio Schengen (C-897/20I9) e comunque in virtù del principio di parità di trattamento tra i cittadini nazionali e i cittadini europei e i loro familiari (consideranda 5, 20 direttiva 2004/38/CE), in materia di diritto di libera circolazione e soggiorno ex articolo 21 (I) TFUE.
L’applicabilità del meccanismo Petruhhin in fase cautelare è argomentata, in diritto, sulle seguenti basi:
- l’enunciazione del dovere d’informazione incombente sullo Stato richiesto (CGUE C-I82/20I5, §48) sorge con la richiesta di estradizione, quindi già al momento dell’arresto;
- tra l’informazione dallo Stato richiesto allo Stato Membro di nazionalità o equiparato della persona richiesta in estradizione, e la decisione di accoglimento della domanda di estradizione, deve intercorrere un “termine ragionevole” per consentire al predetto Stato Membro di nazionalità di emettere un mandato d’arresto europeo per procedere sui fatti oggetto della domanda di estradizione (CGUE C-I82/2015, §49; C-I9I/2016);
- la Commissione Europea raccomanda di notificare “quanto prima” “allo Stato di cittadinanza ogni domanda di estradizione pendente … in entrata o in attesa. Ciò può avvenire già al momento in cui una persona è sottoposta ad arresto provvisorio, se sono disponibili informazioni sufficienti derivanti da un avviso rosso dell’Interpol, e/o in una fase successiva, quando lo Stato richiesto riceve la domanda di estradizione” (Orientamenti in materia di estradizione verso Stati terzi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 giugno 2022).
In subordine, occorrerebbe porre ex articolo 267 TFUE una delle seguenti questioni pregiudiziali d’interpretazione, in alternativa tra loro:
- «se il diritto dell’Unione Europea debba essere interpretato nel senso che esso osti a che uno Stato membro dell’Unione europea chiamato a pronunciarsi su una richiesta di estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato che non è membro dell’Unione – ma i cui familiari, tra cui figli minorenni, siano cittadini di uno Stato membro o che abbia in precedenza trasferito il centro dei suoi interessi presso un altro Stato membro – possa decidere sulla richiesta di estradizione (anche, eventualmente, disponendo l’arresto provvisorio dello stesso) senza prima avere informato lo Stato membro di cui i familiari dell’estradando siano cittadini e nel quale abbia trasferito il centro dei suoi interessi prima che pervenisse la domanda di estradizione»;
- «se gli articoli I 8 e 21, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro
richiesto in relazione ad un’estradizione verso uno Stato terzo debba tener conto della decisione – ricavabile anche da fatti concludenti – del diverso Stato membro (in cui la persona ricercata risiede o dimora e nel quale il ricercato abbia stabili legami familiari) di non dar seguito all’estradizione verso lo Stato terzo e se tale decisione imponga allo Stato membro richiesto di informare lo Stato membro di residenza o dimora del ricercato prima di pronunciarsi sulla richiesta proveniente dallo Stato terzo».
In estremo subordine, chiede di sospendere il procedimento e dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme codicistiche in tema di estradizione – in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione- nella parte in cui non prevedono che non possa essere pronunciata sentenza favorevole all’estradizione (né, prima, che possa essere disposta una misura cautelare) nei confronti di cittadino di uno Stato che non è membro dell’Unione – ma i cui familiari, tra cui figli minorenni, siano cittadini di uno Stato membro e che abbia in precedenza trasferito il centro dei suoi interessi presso un altro Stato membro, potendo, a tutti gli effetti, essere considerato un lungosoggiornante in tale Stato – senza prima aver avviato una “procedura informativa” nei confronti di tali Stati.
V. Con riferimento all’invocata applicazione del cosiddetto meccanismo Petruhhin, deve osservarsi quanto segue.
V. I. Il detenuto ha dichiarato di avere la sola nazionalità moldava (verbale 14.08.2025 dell’audizione ex articolo 717 c.p.p., sentenza dei Paesi Bassi).
È bene premettere che la Repubblica di Moldavia non è Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS, nota come European Free Trade Association, EFTA). Non ha quindi attinenza con la situazione dell’istante la pur invocata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dichiarato che “il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA), parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l’asilo da parte di detto Stato dell’AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell ‘AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale” (sentenza del 02.04.2020, C-897/ l 9, I.N., ECLI:EU:C:2020:262).
Ulteriori elementi differenziali tra il caso all’odierno esame e i presupposti di applicabilità del principio giuridico sopra espresso sono: nella specie lo Stato richiedente è proprio lo Stato di cittadinanza della persona richiesta; a quest’ultima non risulta concesso asilo da parte di alcuno Stato Membro dell’Associazione europea di libero scambio; in relazione al processo penale a cui si riferisce la domanda di estradizione non risulta emesso alcun provvedimento di protezione internazionale, ma soltanto il rigetto della domanda estradizionale pendente sino al 2017 nei Paesi Bassi.
V.2. Considerazioni più ampie merita, invece, la tesi dell’istante secondo la quale dovrebbero essergli riconosciute, in quanto convivente in Germania con coniuge cittadina tedesca e figli minorenni cittadini tedeschi, le stesse tutele della libertà di movimento e soggiorno che l’Italia deve riconoscere a un cittadino tedesco.
Come noto, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto sia il dovere dello Stato richiesto dell’estradizione di informare della domanda estradizionale, proveniente dallo Stato terzo, lo Stato Membro di nazionalità della persona chiesta in estradizione, sia il dovere di consegnargliela in esecuzione del mandato d’arresto europeo eventualmente emesso dal predetto Stato Membro dell’Unione Europea, “purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale” (sentenza del 06.09.2016, Petruhhin, C182/15, ECLI:EU:C:20I6:630).
Nel riconoscere i sopraindicati doveri dello Stato richiesto dell’estradizione, si è precisato che i beneficiari della tutela sono “i cittadini dell’Unione contro misure che possano privarli dei diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall’articolo 21 TFUE” (sentenza del 06.09.2016, Petruhhin, C182/15, ECLl:EU:C:20I6:630, §47). Il meccanismo Petruhhin, invocato dalla difesa istante, non opera indiscriminatamente, bensì soltanto a beneficio delle persone per le quali le disposizioni del Trattato FUE sulla cittadinanza dell’Unione e l’articolo 18 TFUE diano luogo all’applicabilità dei Trattati anche nella materia estradizionale, derogando al principio secondo cui “in assenza di convenzioni internazionali tra l’Unione e il Paese terzo interessato, le norme in materia di estradizione rientrino nella competenza degli Stati membri” (sentenza del 06.09.2016, Petruhhin, C I82/15, ECLI:EU:C:2016:630, §30; sentenza del 1.04.2018, Pisciotti, C-I9I/16, ECLI:EU:C:20I8:222, §33).
Risulta nitidamente, quindi, che l’invocato meccanismo Petruhhin non può essere oggetto di applicazione diretta in favore di un cittadino moldavo quale l’istante, poiché nella sua formulazione è posto a tutela di cittadini dell’Unione Europea.
Y.3. L’equiparazione tra l’istante e un cittadino dell’Unione Europea deriverebbe, secondo la sua tesi, dal principio di parità di trattamento che opera, in materia di diritto di libera circolazione e soggiorno ex articoli 20 e 21(I) TFUE, non solo tra i cittadini nazionali e i cittadini europei, ma anche a beneficio dei familiari dei cittadini europei (consideranda 5, 20 direttiva 2004/38/CE).
La lettura estremamente lata del principio, data dall’istante, non appare autorizzata dall’interpretazione consolidata di esso che viene data dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima ha chiarito anche di recente come i familiari dei cittadini europei non siano per ciò solo equiparati ai cittadini europei, ma sono beneficiari indiretti della parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini europei, che è riconosciuta a questi ultimi allorché un loro proprio diritto venga in questione (sentenza 10.07.2025, PE, C-257/24, ECLl:EU:C:2025:567, §38, che cita in relazione di conformità la sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C-830/18, EU:C:2020:275, punti 25 e 26 e giurisprudenza citata). Qui, invero, viene in questione il preteso diritto del cittadino moldavo istante a essere beneficiario del meccanismo Petruhhin, che è invece posto a tutela della libertà di movimento e soggiorno dei cittadini europei.
È stato anche osservato che il rapporto di paternità nei confronti di un figlio cittadino europeo non è fatto di per sé solo sufficiente ad attribuire, parallelamente, il diritto di soggiorno ex articolo 20 TFUE nell’Unione Europea, “in quanto gli Stati membri potrebbero avere il diritto di negarlo” (sentenza 08.05.2025, C-130/24, YC, CLI:EU:C:2025:340, §23). Tanto ciò è vero che si è concluso che un cittadino di un paese terzo può pretendere la concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, solo se, in assenza della concessione di un siffatto diritto di soggiorno, sia quest’ultimo cittadino di un paese terzo sia il cittadino dell’Unione, suo familiare, sarebbero costretti a lasciare il territorio dell’Unione (sentenza 08.05.2025, C-130/24, YC, §29). In altri termini, è “dal momento in cui sorge il rapporto di dipendenza tra tale cittadino di un paese terzo e il suddetto cittadino dell’Unione” che sorge anche “il diritto di soggiorno derivato di cui beneficia, sulla base di tale disposizione, un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione”, e non dal momento, posteriore, “della presentazione della domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un siffatto diritto di soggiorno”, né dal momento dell’instaurazione del rapporto familiare in sé considerato, che non necessariamente comporta il descritto nesso di dipendenza (sentenza 08.05.2025, C-130/24, YC, §38, §39).
A ben vedere, più che di una vera e propria equiparazione in senso classico, si tratta di un effetto espansivo del diritto soggettivo del cittadino, dettato dal principio dell’effetto utile.
Il parallelismo tra diritto alla libertà di movimento e diritto di soggiorno è consentito, in quanto tanto il primo quanto il secondo sono, ricorrendone i presupposti, conferiti direttamente dal diritto dell’Unione Europea al cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo, senza che al susseguente atto amministrativo nazionale possa riconoscersi natura di atto costitutivo di diritti (sentenza 08.05.2025, C-130/24, YC, §§32, 35).
Omogenea, poi, è l’applicazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sia alla libertà di circolare, sia alla libertà di soggiornare sul territorio degli Stati Membri (sentenza del 15 luglio 202 I, The Department for Communities in Northern Ireland, C-709/20, EU:C:2021:602,§ 63; sentenza 01.08.2025, C-397/23, FL, ECLl:EU:C:2025:602, §35).
In conclusiva sintesi, con specifico riferimento all’argomento giuridico dell’istante, “la direttiva 2004/38 mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e a rafforzare tale diritto. Il considerando 5 di tale direttiva sottolinea che detto diritto presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari di tali ci/ladini, qualunque sia la loro cittadinanza (sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, punto 31 e giurisprudenza citata). Detta direttiva non conferisce tuttavia alcun diritto autonomo ai familiari cli un cittadino dell’Unione che cittadino di un paese terzo Quindi, gli eventuali diritti i conferiti ai cittadini dalla direttiva sono derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione interessato a seguito dell’esercizio della sua libertà di circolazione (sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, punto 32 e giurisprudenza citata)” (così, testualmente, I0.04.2025, C-607/21, ECLI:EU:C:2025:264, §§ 50,51).
Muovendo da tali premesse giuridiche, in fatto va osservato che l’istante non ha allegato né offerto a prova che, in caso di sua estradizione, i suoi familiari sarebbero costretti a lasciare il territorio dell’Unione. Pur in presenza di un nesso di dipendenza originatosi al tempo della nascita, i figli vivono in Germania con la madre, cittadina tedesca, che non vi è allo stato ragione di escludere che possa utilmente occuparsi delle loro esigenze fondamentali di vita e che sia economicamente indipendente dal coniuge.
Pertanto, i diritti di libera circolazione e soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione Europea non danno luogo, nella specie, ad alcuno spazio né di estensione applicativa del meccanismo Petruhhin, né di formulazione di una questione pregiudiziale d’interpretazione sulla compatibilità tra gli articoli 18, 21 TFUE e la normativa italiana che non prevede la comunicazione della richiesta estradizionale allo Stato Membro di cittadinanza della coniuge e dei figli della persona richiesta.
V.4. Privo di supporto probatorio fattuale, infine, è l’asserto secondo il quale la persona richiesta sarebbe un soggetto lungosoggiornante in Germania, al punto da esservi radicato in misura equiparabile a un cittadino.
Infatti, secondo l’allegazione difensiva la sua residenza è ivi collocata “da anni”, ma allo stato degli atti il documento che ne è stato offerto è un permesso di soggiorno emesso nel corrente anno 2025, che indica esso sì una residenza su territorio tedesco.
La persona richiesta, d’altronde, ha chiesto e ottenuto l’assistenza di un interprete di lingua moldava, sua lingua nazionale, non di lingua tedesca.
Non ha allegato di avere beni patrimoniali in Germania. Il suo matrimonio risulta celebrato nel 2014 nei Paesi Bassi, ove si trovava nel 2017 al tempo della denegata estradizione, dunque non Germania dove risiede ora. li contratto di lavoro con l’impresa tedesca risale al OI .09.2019, vale ad ire 6 anni or sono, ma non consta che la sua residenza e la sua sede di effettivo servizio fossero collocate in Germania sin da tale iniziale data del rapporto lavorativo.
Non è quindi necessario, ai presenti fini, determinare in punto di diritto se l’applicazione del meccanismo Petruhhin rientri o non rientri, in via generale e astratta, nella “vasta gamma di settori economici e sociali” e nelle “condizioni definite dalla” direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44; in tema di mandato di arresto europeo, sentenza 06.06.2023, C-700/21, OG, ECLI:EU:C:2023:444).
Resta pertanto assorbita la questione di legittimità costituzionale proposta sul punto in estremo subordine dall’istante, poiché essa sarebbe inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie concreta agli effetti del carattere di necessità della pronuncia d’illegittimità costituzionale.
V.5. Seppur astrattamente applicabile in fase cautelare, il meccanismo Petruhhin non trova dunque applicazione al caso concreto allo stato degli atti.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del giorno 01.09.2025, pronunciando a definizione dell’istanza del giorno 14.08.2025, la rigetta.
