Precautionary custody in extradition: flight risk and adequacy of the measure require effective assessment and reasoning
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di [OMISSIS], destinataria di un mandato di arresto a fini estradizionali, emesso dall’autorità Svizzera per il reato di traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio aggravato.
Ha proposto ricorso per cassazione l’estradanda articolando tre motivi che possono essere descritti congiuntamente.
La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di fuga senza indicare nessun elemento concreto quanto all’adeguatezza della misura.
La ricorrente sarebbe incensurata, ospite del suocero e madre di una bambina di 5 anni il cui padre è in stato di detenzione.
In particolare, la Corte avrebbe omesso qualsiasi motivazione quanto alla adeguatezza della misura e neppure avrebbe considerato l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.
In tema di misure cautelari il principio di adeguatezza esprime l’esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura da adottare o adottata.
Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento; la misura cautelare, cioè, deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà personale dell’indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori.
Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità delle misure cautelari; esso assume rilievo durante tutto l’iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, all’istanza di revoca o sostituzione; l’art. 277 cod. proc. pen. dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
La vicenda cautelare presuppone una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l’ordinamento subordina l’applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all’atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione.
Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, “quella” specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita” nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324).
La Corte di appello di Ancona non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitata ad affermare che, in ragione del titolo del reato associativo per cui si procede, sarebbe sussistente un pericolo di fuga potendo la ricorrente “verosimilmente disporre di una rete di contatti, anche operativi all’estero, suscettibili di agevolarne l’eventuale sottrazione alla procedura”.
Una motivazione gravemente viziata perché, da una parte, assertiva e, dall’altra, del tutto silente in punto di adeguatezza.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto; la Corte di appello applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio anche in punto di adeguatezza della misura in corso ovvero sulla possibilità che essa sia sostituita con quella degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma l’1 aprile 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
Pietro Silvestri Emilia Anna Giordano
