Extradition to Canada: principle of speciality requires clear identification of offences covered by extradition request

Extradition
🇮🇹Italy→🇨🇦Canada
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
05/05/2026
Decision number
17961/2026
Main ground
Principle of speciality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Double criminality
🇬🇧 Summary
The principle of speciality requires that the facts and legal classifications for which surrender is requested and granted be indicated clearly and precisely; a mere generic reference to compliance with the principle under the applicable treaty is not sufficient. Consequently, a lack of clarity in the description of the facts, or the improper classification of the conduct under domestic conspiracy or criminal association offences solely for the purpose of verifying double criminality, may create the risk that the requesting State will prosecute the extradited person for offences different from those covered by the original extradition request or any subsequent extension, in breach of Article 721 of the Italian Code of Criminal Procedure and the principle of speciality.
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Extradition to Canada: principle of speciality requires clear identification of offences covered by extradition request, Italian Supreme Court, 5 May 2026, No 17961/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/principle-speciality-clear-identification-offences-extradition-request-italy-canada-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 29 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica del Canada nei confronti di Tu.Da., in quanto destinatario di due mandati di arresto internazionali: n. (Omissis) emesso in data 24 luglio 2023 dal Giudice della Corte Superiore del Quebec per i reati di “complotto finalizzato al traffico di sostanze

stupefacenti” e “traffico di sostanze stupefacenti” commessi in Quebec tra il 3 maggio ed il 6 novembre 2023, fatti previsti dagli artt. 5(1)(3)(a) del codice penale canadese e punibili con la pena massima dell’ergastolo, sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990; n. (Omissis) emesso in data 21 novembre 2023 dal Giudice della Corte Superiore del Q. per i reati di “aggressione con lesioni personali” e “aggressione a mano armata”, commessi in Q. il (Omissis) in danno di Pa.Bl., fatto previsto dagli artt. 267b e 267a del codice penale canadese e punibili con pena massima di anni dieci di reclusione, sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 582, 583, in relazione all’art. 585 cod. pen. La Corte disponeva la consegna, nei limiti consentiti dalla legge italiana, delle cose sequestrate al Tu.Da. al momento del suo arresto.

2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione i difensori di fiducia di Tu.Da. con due distinti atti, articolando complessivamente undici motivi di ricorso che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., in quanto rilevanti per la motivazione, partendo dai motivi dedotti con il primo atto di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.

La parte motiva dedicata alla decisione è limitata a poche pagine, mentre il resto della sentenza è costituito dall’avere riportato la Corte, mediante la tecnica del copia/incolla, le memorie difensive e le lacunose risposte provenienti dal C. a seguito delle richieste di informazioni aggiuntive. La Corte ha ritenuto esaustive e rassicuranti le informazioni pervenute dal C., e, tuttavia, non è chiaro quali sarebbero le parti ritenute dalla Corte esaustive e rassicuranti, non avendo ricevuto risposte in merito ad aspetti importanti quali l’Istituto penitenziario in cui verrebbe ristretto il Tu.Da. in caso di consegna e gli indizi di responsabilità su cui si fondano i due mandati di arresto canadesi.

2.2. Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione.

L’errore più evidente in cui è incorsa la Corte di appello è quello di riconoscere sussistenti le condizioni per procedere all’estradizione anche per un reato, quello associativo, per il quale non è stata richiesta la consegna del Tu.Da.

Illogica, infatti, sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in relazione al fatto che il reato contestato in C., erroneamente definito “conspiracy”, in quanto in realtà si tratta di “complot”, sarebbe fattispecie equivalente al reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Invero, come chiarito dalle Autorità canadesi con l’informazione del 20 novembre 2025, al

Tu.Da. non viene contestato il reato associativo, ma la partecipazione in un modo o nell’altro alle violazioni elencate in alcune denunce, che non vengono specificate nell’ordine di arresto.

La genericità della contestazione mossa in Canada al ricorrente lo esporrebbe al rischio di essere processato, ed eventualmente condannato, per tutti gli episodi delittuosi avvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022 sui quali, a causa della mancanza di cooperazione da parte delle Autorità canadesi, la Corte di appello non ha potuto esercitare alcun controllo. Il pacato riferimento al fatto che il Tu.Da. non ha rinunciato al principio di specialità appare fuorviante e non idoneo a garantire l’estradando.

2.3. Si lamenta, con il terzo motivo, la nullità della sentenza per genericità della motivazione in relazione al reato di stupefacenti in violazione dell’art. II, n. 3, del Trattato di estradizione nonché dell’art. 721 cod. proc. pen., in conseguenza della genericità della contestazione riportata nel mandato di arresto n. (Omissis) relativo al traffico di sostanze stupefacenti.

2.4. Si deduce, con il quarto motivo, nullità della sentenza per carenza di motivazione relativamente alla violazione di legge con riguardo all’art. VIII del Trattato di estradizione con riferimento alla mancata trasmissione delle informazioni aggiuntive richieste dalla Corte di appello.

Lo Stato richiedente ha violato la su indicata disposizione del Trattato rifiutandosi di fornire, pure a fronte di reiterate richieste della Corte di appello, gli elementi di prova che sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvio a giudizio della persona richiesta, non secondo i parametri vigenti nello Stato richiedente, ma nello Stato richiesto, e, quindi, nella specie, nello Stato italiano.

2.5. Con il quinto motivo si prospetta nullità della sentenza per carenza di motivazione riguardante la violazione di legge relativa all’art. VIII del Trattato di estradizione con riferimento all’Istituto penitenziario nel quale il Tu.Da. verrebbe ristretto in caso di consegna.

Come documentato dalla difesa, esiste un premio in dollari, posto dall’associazione per delinquere dominante in Canada, per chiunque ucciderà il ricorrente. Per questa ragione esisterebbe il rischio che il Tu.Da., una volta ristretto in Canada, possa rischiare per la propria incolumità e vita. Nonostante le richieste di informazioni, il Canada rispondeva indicando 15 penitenziari sparsi per tutto il territorio canadese dove il Tu.Da. potrebbe essere ristretto in caso di consegna, impedendo alla Corte qualsiasi verifica circa i rischi che il ricorrente potrebbe incontrare in queste strutture penitenziarie.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. VII, lett. a, (iii) del Trattato di estradizione e, di conseguenza, dell’art. 721 cod. proc. pen., in quanto la

genericità dell’imputazione permetterebbe di eludere il principio di specialità.

Nel mandato di arresto del 24 luglio 2023 viene contestato al Tu.Da. il reato di traffico degli stupefacenti per un periodo di oltre sette mesi, senza indicazione di alcun fatto specifico, e questo esporrebbe il ricorrente al rischio di essere giudicato ed eventualmente condannato in Canada per tutti gli episodi delittuosi avvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022.

2.7. Si prospetta, con il settimo motivo, nullità della sentenza per violazione di legge e carenza della motivazione in relazione all’art. VII, lett. b, (iii) del Trattato di estradizione relativo alla mancanza di elementi di prova idonei a giustificare il rinvio a giudizio in Italia.

Negli atti allegati alla richiesta di estradizione vengono indicati due episodi ma per nessuno dei due vengono offerti elementi indiziari idonei a giustificare il rinvio a giudizio per il Tu.Da. se fossero stati commessi in Italia. Il primo riguarda un sequestro di sostanza stupefacente avvenuto il 22 novembre 2022 e la prova dovrebbe essere rappresentata dal fatto che il ricorrente ha comunicato o cercato di comunicare 11 volte con la ragazza che abitava nell’appartamento dove veniva sequestrata la droga; il secondo riguarda la cessione da parte di Al.Dr. ad Al.Bo. e da questi ad un agente infiltrato di 250 grammi effettuata il (Omissis), in cui le prove a carico del ricorrente consisterebbero nel fatto che la Al.Dr. sarebbe amica di una ragazza legata sentimentalmente al Tu.Da. e che quest’ultimo, in data (Omissis), aveva parlato al telefono per tre volte con la citata ragazza.

Gli inquirenti canadesi individuano prove a carico del Tu.Da. nel fatto che questi sarebbe a capo dell’organizzazione denominata BFM che avrebbe fornito la droga ad Al.Bo., ma a carico del Tu.Da. non sarebbe stata formulata alcuna contestazione di partecipazione ad un’associazione per delinquere. In ogni caso, le prove a suo carico di partecipazione al sodalizio si ricaverebbero dalle dichiarazioni dei membri del BFM, non riportate in originale nella richiesta di estradizione, e dalle quali emergerebbe che il Tu.Da. non sarebbe stato mai nominato, dalle perquisizioni in luoghi associati al BMF, che non consentirebbero un addebito nei confronti del ricorrente, nel fatto che il Tu.Da. veniva notato indossare gioielli e sfoggiare tatuaggi dimostrativi della sua fedeltà al sodalizio, messaggi scambiati con Ro.De. in data (Omissis), e, quindi, fuori dal periodo contestato.

2.8. Con l’ottavo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di associazione per delinquere per il quale è stato prestato il consenso alla consegna e conseguente nullità della sentenza per abnormità ex art. 568 cod. proc. pen.

Si ribadisce che l’errore più evidente in cui è incorsa la Corte di appello è

quello di riconoscere sussistenti le condizioni per procedere all’estradizione anche per un reato, quello associativo, per il quale non è stata richiesta la consegna del Tu.Da.

Illogica, infatti, sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in relazione al fatto che il reato contestato in Canada, erroneamente definito “conspiracy”, in quanto in realtà si tratta di “complot”, sarebbe fattispecie equivalente al reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Invero, come chiarito dalle Autorità canadesi con l’informazione del 20 novembre 2025, che la Corte di appello riporta con la tecnica del “copia e incolla”, senza mostrare di averne compreso il contenuto, al Tu.Da. non viene contestato il reato associativo.

L’errore presente nella sentenza impugnata esporrebbe il ricorrente al concreto pericolo, in spregio al principio di specialità, di essere giudicato in Canada anche per imputazioni diverse, ad esempio la organitation criminelle, da quelle per le quali è stata chiesta la consegna, per la quale la Corte di appello ha dichiarato di essere favorevole.

2.9. Si prospetta, con il nono motivo, nullità della sentenza per violazione del principio di specialità.

La Corte di appello ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione con riguardo a tutti gli episodi indicati nel mandato di arresto del 24 luglio 2023, e questo esporrebbe il ricorrente al rischio di essere giudicato ed eventualmente condannato in Canada per tutti gli episodi delittuosi avvenuti tra il 3 maggio e il 30 novembre del 2022.

2.10. Con il decimo motivo si lamenta la violazione dell’art. VII, comma 4, del Trattato di estradizione e nullità della sentenza per inattendibilità della traduzione in italiano della richiesta di estradizione inoltrata dal Canada in lingua francese.

L’inattendibilità della traduzione emergerebbe anche dalla circostanza che la traduttrice, dott.ssa Ce., avrebbe accompagnato la traduzione con la precisazione che, stante la natura tecnica dei documenti, declinava qualsiasi responsabilità legata ad eventuali errori o omissioni. La dimostrazione della sussistenza di errori emergerebbe proprio dalla traduzione dell’ipotesi del “complot” disciplinata dell’art. 465 del codice penale canadese in quella di associazione per delinquere, non contestata nella richiesta di estradizione.

2.11. Si deduce, con l’undicesimo motivo, nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione alla mancata indicazione delle misure di sicurezza che sarebbero state prese in caso di consegna del Tu.Da. e dell’Istituto penitenziario nel quale verrebbe ristretto.

Si ribadisce che, come dimostrato dalla difesa, esiste un premio in dollari, posto dall’associazione per delinquere dominante in C., per chiunque

ucciderà il ricorrente. Per questa ragione esisterebbe il rischio che il Tu.Da., una volta ristretto in Canada, possa rischiare per la propria incolumità e vita. Nonostante le richieste di informazioni, il Canada rispondeva indicando 15 penitenziari sparsi per tutto il territorio canadese dove il Tu.Da. potrebbe essere ristretto in caso di consegna, impedendo alla Corte qualsiasi verifica circa i rischi che il ricorrente potrebbe incontrare in queste strutture penitenziarie.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale. Il Procuratore generale ha chiesto breve termine per potere esaminare il secondo atto di impugnazione proposto. All’esito, le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati, con particolare riguardo alla necessità di assicurare in concreto il rispetto del principio di specialità.

2. È bene premettere che, in tema di procedimento estradizionale, l’estensione della competenza della Corte di cassazione “al merito”, ai sensi dell’art. 706 cod. proc. pen., non può giungere sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l’esame cartolare, limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite (ex plurimis Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418-01).

3. Ciò detto, al di là del generico rilievo di nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con i motivi dedotti si prospettano fondamentalmente questioni che riguardano tre temi: 1) la genericità della contestazione in relazione al mandato di arresto che ha ad oggetto il reato di traffico di sostanze stupefacenti, in violazione dell’art. II del Trattato di estradizione fra Canada e Italia, che potrebbe incidere sul rispetto del principio di specialità sancito dall’art. 721 cod. proc. pen.; 2) la genericità delle informazioni pervenute dal Canada in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di mandato di arresto, che dovrebbero giustificare il rinvio a giudizio nello Stato richiesto, in violazione degli artt. VII, lett. b), (iii) e VIII del Trattato di estradizione; 3) la genericità delle informazioni pervenute dal Canada con riferimento all’Istituto penitenziario nel quale verrebbe ristretto il Tu.Da. in caso di consegna in violazione dell’art. VIII del Trattato di estradizione.

4. Giova preliminarmente rilevare che, nonostante la “singolarità” della tecnica redazionale della sentenza impugnata, sottolineata nel primo motivo di ricorso, tuttavia, nel riportare, quasi cronologicamente, lo sviluppo della vicenda processuale, con le memorie difensive depositate, le richieste di chiarimenti e informazioni rivolte alla Autorità competente canadese e, quindi, le risposte trasmesse da parte della stessa, la Corte distrettuale ha ritenuto, infine, esaustive e rassicuranti le informazioni aggiuntive fornite dal Governo canadese – tanto da rigettare le ulteriori richieste di acquisizione di informazioni aggiuntive provenienti dalla difesa -, che si sono sostanziate, da ultimo, nelle informazioni pervenute in chiusura in data 19 gennaio 2026.

Sotto questo aspetto, pertanto, il richiamo alle informazioni pervenute dal Canada, ritenute rassicuranti dai Giudici di merito, fornisce i contenuti di una decisione, che si è poi concretizzata nelle pagine finali della motivazione, rendendola nel complesso coerente e congrua, come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo, salvo per gli aspetti più specificatamente concernenti il rispetto del principio di specialità, di cui si dirà.

5. Va, ancora, disattesa la censura di violazione dell’art. VII, paragrafo 4, del Trattato di estradizione tra Italia e Canada sottoscritto il 13 gennaio 2005, ratificato in Italia con la legge 7 gennaio 2008, n. 7, entrato in vigore il 17 novembre 2010 (d’ora in poi, semplicemente il Trattato di estradizione), che prevede che la traduzione dei documenti forniti dallo Stato richiedente e presentati a sostegno della domanda di estradizione sono ammissibili a tutti i fini del procedimento di estradizione.

Nel caso di specie, le Autorità canadesi hanno messo a disposizione della Corte di appello tutti di documenti posti a sostegno della richiesta di estradizione tradotti in lingua italiana, peraltro allegando anche l’attestazione della interprete e traduttrice circa il rispetto accurato e fedele del contenuto e del significato del testo originale tradotto, senza aggiunte o omissioni, fermo restando eventuali imprecisioni determinate dalla particolare natura tecnica del documento tradotto.

Dunque, la norma indicata dal ricorrente non risulta violata né nella forma e neppure nella sostanza.

Quanto al tema della configurazione dell’ipotesi associativa di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, non si tratta di una questione legata all’imprecisa traduzione dal francese all’italiano della corrispondente fattispecie criminosa canadese, quanto, piuttosto, come vedremo, di qualificazione giuridica dei fatti rappresentati nella richiesta di estradizione e nei documenti trasmessi a sostegno della stessa, che la Corte distrettuale ha ritenuto di attribuire ai fini della verifica della doppia incriminabilità.

6. Ciò detto, cominciando dalle questioni poste con riguardo al secondo tema, le stesse sono infondate.

6.1. Come è noto, in tema d’estradizione processuale, anche in presenza di una convenzione che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana, a norma dell’art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non può limitarsi ad un controllo meramente formale, ma deve accertare che dalla documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione risultino evocate le ragioni per le quali l’autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell’ipotesi accusatoria (Sez. 6, n. 43245 del 26/09/2013, Rv. 257460-01).

Nel caso di specie, l’art. VII, paragrafo 1, lett. a), punto (ii), del Trattato di estradizione prevede che nella relazione che accompagna la richiesta di estradizione sia descritta brevemente la condotta integrante il reato per il quale è richiesta l’estradizione, con l’indicazione del luogo, della data e della natura del reato, con almeno una descrizione del testo delle disposizioni di legge che prevedono il reato e la pena applicabile.

In particolare, poi, nel caso di persona richiesta per essere perseguita penalmente per un reato, l’art. VII, paragrafo 1, lett. b), punto (iii), del Trattato di estradizione, richiamato dal ricorrente, prevede che a sostegno della domanda di estradizione ci sia, fra l’altro, “un fascicolo del caso contenente una relazione sommaria degli elementi di prova a disposizione dello Stato richiedente, unitamente agli elementi di identificazione, che sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvio a giudizio della persona richiesta se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto. Il fascicolo può contenere ogni altra relazione, dichiarazione o documentazione utile. Un’autorità procedente o giudiziaria certificherà che gli elementi di prova riassunti o contenuti nel fascicolo sono disponibili ai fini del processo e sono sufficienti a giustificare, secondo la legge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta o che gli elementi di prova sono stati ottenuti secondo la legge dello Stato richiedente”.

Dunque, la documentazione posta a giustificazione della domanda di estradizione deve contenere, sulla base del Trattato di estradizione, una breve descrizione dei fatti oggetto di imputazione, con indicazione del tempo, del luogo del commesso reato e della sua natura, con l’indicazione delle norme di legge violate secondo lo Stato richiedente e della pena irrogabile, nonché l’indicazione, anche riassuntiva, degli elementi di prova sufficienti a giustificare, secondo la legge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta, e che sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvio a giudizio della persona richiesta se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto.

6.2. Le informazioni da ultimo trasmesse dalla Autorità canadese in data 19 gennaio 2026, che sono state ritenute esaustive e rassicuranti, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, dalla Corte di appello, tanto da rigettare le nuove richieste difensive di ulteriori informazioni aggiuntive, contengono, oltre alle indicazioni formali dei fatti imputati al ricorrente con gli specifici richiami normativi, anche la puntuale indicazione della piattaforma indiziaria posta a base delle contestazioni mosse al Tu.Da., in particolare, stante i rilievi difensivi, con il mandato di arresto del 24 luglio 2023 n. (Omissis).

Invero, nelle informazioni si evidenziano dapprima le prove raccolte in base alle quali si è desunto che il gruppo denominato “BFM” (Omissis) fosse dedito al traffico della cocaina e della metanfetamina su larga scala (vedi pagg. 54 e 55 della sentenza impugnata); quindi, si riportano le prove dalle quali si è desunto che il Tu.Da. è il capo dell’organizzazione denominata “BFM”, fra le quali le dichiarazioni di alcuni membri del gruppo.

Di seguito (da pag. 56 a 60 della sentenza impugnata), si riportano gli elementi di prova in base ai quali le Autorità canadesi ritengono che il ricorrente abbia organizzato e orchestrato il traffico di droga all’interno della rete.

In particolare, oltre il richiamo a dichiarazioni dei membri del gruppo, si evidenzia il collegamento del Tu.Da. con l’appartamento 1-B sito in (Omissis), avenue de (Omissis), dove veniva sequestrata in data 22 novembre 2022 una quantità significativa di metanfetamina riconducibile al gruppo “BFM”, ricavato dai dati del suo cellulare, da cui emergevano undici comunicazioni o tentativi di comunicazione con l’inquilina dell’appartamento tra il 28 giugno e il 3 agosto 2022.

L’esame del telefono cellulare sequestrato ad uno dei membri del gruppo (Ro.De.) ha fatto emergere i più significativi elementi di prova a carico del ricorrente. Invero, secondo quanto riportato nelle predette informazioni, sono emersi messaggi provenienti da un utente denominato “(Omissis)” con cui sono stati trasmessi schemi e un elenco contabile che descrive in dettaglio le operazioni del “BFM”, le transazioni di sostanza stupefacente, i profitti e la distribuzione degli stessi fra i membri del gruppo, in definitiva informazioni che solo un appartenente al gruppo poteva conoscere e divulgare.

Le Autorità canadesi ritengono che l’utente denominato “Qvo” sia riconducibile alla persona del Tu.Da.: a) perché costui è stato visto più volte con il Ro.De., b) perché i due, come emerge dalle conversazioni estrapolate dal telefono sequestrato al Ro.De., si scambiavano messaggi telefonici vocali e gli investigatori riconoscevano le loro rispettive voci, c) perché il numero del telefono associato all’utente “(Omissis)” inizia con un prefisso internazionale della S. e al momento degli scambi telefonici con il Ro.De. il Tu.Da. si trovava in Spagna.

Inoltre, Ro.De., coimputato del Tu.Da. nel caso 200-01-257650-238,

ammetteva dinanzi ai Tribunali canadesi, in tale modo potendo essere escusso come testimone nel processo a carico dell’estradando, di avere partecipato ad un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga direttamente con Tu.Da. e Br.Bo.

Il coinvolgimento del ricorrente nella transazione di stupefacenti avvenuta il 18 agosto 2022 con un agente infiltrato della (Omissis), che acquistava la cocaina da Al.Bo., si ricava dai messaggi estrapolati dal telefono sequestrato al Ro.De. L’utente denominato “(Omissis)”, come detto, identificabile nel Tu.Da., trasmetteva al Ro.De. un elenco contabile da cui emergeva che Al.Bo. si era rifornito dal gruppo “BFM” per potere completare la transazione con l’agente sotto copertura (indicato nell’elenco con la menzione “(Omissis)”, e cioè il nome fornito ai trafficanti dall’agente sotto copertura). La donna inviata per completare la transazione (Al.Dr.) era un’amica dell’allora compagna del Tu.Da. e quest’ultimo aveva modo di parlare con lei telefonicamente per tre volte il 20 luglio 2022, poche settimane prima della transazione.

6.3. Anche rispetto alla contestazione mossa con il mandato di arresto del 21 novembre 2023, n. (Omissis), dall’informativa del 19 gennaio 2026 emergono gli elementi di prova specificatamente a carico del ricorrente, che si rinvengono dai dati estrapolati dal telefono cellulare sequestrato ad uno degli aggressori materiali (Ar.Vi.).

Si tratta delle conversazioni intrattenute dal (Omissis) con due utenze, indicate come “(Omissis) (prenom (Omissis)” e “(Omissis)”, che, in realtà, celavano l’identità del Tu.Da., come si desume da alcuni messaggi vocali inviati da queste utenze, nei quali, per come riportato nell’informativa, il sergente detective Fr.Pi. ha identificato la voce dell’estradando ponendola a confronto con altre registrazioni audio contenenti la voce del Tu.Da. Dalle conversazioni estrapolate si ricavava che il ricorrente, utilizzando le due citate utenze telefoniche, aveva intrattenuto conversazioni dalle quali emergeva che fosse l’istigatore/mandante dell’aggressione.

6.4. Ribadito che il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può risolversi in una verifica meramente formale, tuttavia, alla luce degli elementi riassuntivamente riportati nell’informativa del 19 gennaio 2026, ritenuta, sotto questo profilo, esaustiva e rassicurante dalla Corte distrettuale, deve ritenersi che le Autorità canadesi abbiano assolto all’onere di fornire la piattaforma indiziaria posta a base dei fatti-reato contestati con i mandati di arresto che è sufficiente a giustificare il perseguimento della persona da estradare sia nello Stato richiedente che in quello richiesto.

7. Privi di pregio sono anche i rilievi concernenti il terzo tema dedotto.

Si assume che le informazioni pervenute dalle Autorità canadesi riguardo all’Istituto penitenziario dove verrà collocato il ricorrente in caso di consegna non sarebbero sufficienti a garantire la sua sicurezza, esistendo a carico del Tu.Da. un premio assicurato da un’associazione per delinquere rivale a chi lo ucciderà.

La Corte distrettuale ha ritenuto esaustive e rassicuranti le informazioni pervenute dalle Autorità canadesi anche su questo aspetto, in considerazione del fatto che le stesse hanno garantito come l’estradando sarà sottoposto al regime carcerario nell’Istituto che verrà ritenuto il più idoneo ed adatto in ragione delle specifiche esigenze di tutela che verranno valutate al momento del suo arrivo in Canada, tenuto conto della segnalata e valutata specifica “posizione di rischio” dallo stesso rivestita.

Orbene, a fronte della prospettazione difensiva di rischio, che si fonda su articoli di stampa (vedi memoria difensiva del 13 giugno 2025), sulla cui veridicità le Autorità canadesi non si sono pronunciate (vedi informativa del 20 novembre 2025), le stesse hanno indicato comunque tutti i possibili Istituti di detenzione dove il ricorrente potrà essere collocato, assicurando che verranno valutate, una volta giunto in Canada il Tu.Da., tutte le sue caratteristiche specifiche, “comprese eventuali minacce alla sua persona, se del caso le esigenze in materia di sicurezza e lo spazio disponibile in ciascuna delle strutture sopra elencate”.

Come affermato dalla Corte di appello, a fronte di un paventato e generico pericolo, si tratta, allo stato, di assicurazioni congrue e puntuali, rispetto alle quali le doglianze del ricorrente risultano prive di specificità.

8. Con riguardo, invece, alla prima questione, sono fondate le deduzioni difensive che lamentano la possibile violazione del principio di specialità.

8.1. Come è noto, il principio di specialità in materia di estradizione è teso ad impedire che per un fatto precedente all’estradizione e diverso da quello di cui al relativo provvedimento, l’estradato venga giudicato o comunque sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, di una misura di sicurezza o di una misura cautelare.

In generale, si è chiarito che, in tema di estradizione dall’estero, il principio di specialità non è violato qualora l’estradato sia sottoposto a processo con riferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, così come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevando l’astratta qualificazione della fattispecie (Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, Rv. 271583-01).

È principio già affermato da questa Corte, e ribadito anche di recente (Sez. 6, n. 8931 del 06/02/2025, Rv. 287700-01), che, nel procedimento di garanzia giurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva, l’autorità giudiziaria è chiamata a risolvere la questione di diritto concernente la legale possibilità dell’estradizione, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità nonché la possibilità di subordinare la concessione dell’estradizione a condizioni, le quali rientrano nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro, come non pleonasticamente ribadito dall’art. 699, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 4298 del 04/11/1994, dep. 1995, Rv. 200833). L’art. 699, comma 4, cod. proc. pen. riserva infatti al solo Ministro della Giustizia la “verifica dell’osservanza della condizione di specialità” e di altre condizioni apposte.

Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 21035 del 26/03/2003, Caridi, in motivazione), l’estradizione è un istituto essenzialmente convenzionale, improntato al principio di reciprocità, nonché a quello di specialità, nel quale il soggetto interessato è sostanzialmente “oggetto” della relativa procedura, la quale postula di regola, a sua volta, un procedimento che ha natura interna, nel corso del quale l’estradando è titolare del potere di interloquire e difendersi in relazione alla proposta richiesta, sulla quale la decisione definitiva è, comunque, mancipio esclusivo dello Stato richiesto. Ne è testimone la valenza del consenso dell’estradando alla sua consegna, che per la legge italiana non assume valore definitivo e cogente nella relativa procedura, nel senso che ad esso non consegue, di per sé, la estradizione.

Seguendo questa linea interpretativa, va anche ricordato che l’art. II, paragrafi 2 e 3, del Trattato di estradizione con il Canada prevede che “ai fini del presente Trattato, è irrilevante il fatto che le leggi degli Stati contraenti non pongano le azioni o le omissioni costitutive del reato nella stessa categoria di reato o non qualifichino il reato con identica o analoga terminologia. Ai fini del presente Trattato, nello stabilire se un’azione od omissione costituisca reato secondo le leggi dello Stato richiesto, si tiene conto delle azioni od omissioni complessivamente ascritte alla persona della quale si chiede l’estradizione, senza riferimento agli elementi costitutivi del reato prescritti dalla legge dello Stato richiedente”.

Inoltre, l’art. XV, paragrafo 1, del predetto Trattato prevede espressamente il rispetto del principio di specialità e, al paragrafo 2, stabilisce che “se l’imputazione per la quale la persona è stata consegnata viene successivamente cambiata, detta persona può essere perseguita penalmente o condannata a condizione che il reato, secondo la nuova qualificazione: 1) sia sostanzialmente integrato dagli stessi fatti contenuti nella domanda di estradizione e nella documentazione giustificativa; e 2) sia punito con la stessa pena massima, o con una pena massima inferiore, prevista per il reato per il quale la persona è stata estradata”.

Dunque, il Trattato garantisce espressamente il ricorrente anche a fronte di un mutamento dell’imputazione.

Non emergono, né sono state rappresentate da parte del ricorrente, situazioni in cui il Canada non ha rispettato il principio di specialità come previsto dal Trattato.

8.2. Nel caso di specie, con riguardo al mandato di arresto avente ad oggetto reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, su cui si appuntano particolarmente i rilievi difensivi, la Corte distrettuale ha ritenuto di ricondurre i fatti descritti nella richiesta di estradizione, come integrata dalle successive informative ricevute, anche nella fattispecie astratta di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, esaminando dettagliatamente le analogie funzionali sussistenti tra la fattispecie astratta interna e quella oggetto di contestazione nella richiesta di estradizione.

In particolare, come emerge dall’ultima nota pervenuta dall’Autorità canadese in data 19 gennaio 2026, con il mandato di arresto emesso il 24 luglio 2023, n. (Omissis), si contesta al Tu.Da. di avere trafficato sostanze stupefacenti elencate nell’allegato I (poi specificate in metanfetamina e cocaina) in (Omissis) o altrove in Q. tra il 3 maggio 2022 e il 30 novembre 2022 e di avere “cospirato” per commettere tale reato. Si precisa, ancora, nell’elencare gli elementi di prova a base di entrambe le su esposte contestazioni, che per “cospirazione” o “complotto” si intende un accordo tra due o più persone per commettere un reato, e, a tale fine, non è necessario che il reato si concretizzi affinché sia riconosciuta la responsabilità penale dei cospiratori.

Come rappresentato dalla Corte distrettuale con motivazione congrua ed immune da evidenti illogicità, al fine di valutare la doppia incriminabilità, la descrizione dei fatti contestati al ricorrente può astrattamente essere sussunta nel nostro ordinamento nella fattispecie associativa di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Invero, in tema di estradizione per l’estero, il requisito della doppia incriminabilità non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo l’applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (da ultimo Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 281005-01). Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all’art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 4407 del 14/09/1995, Rv. 202384-01, fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen. ed in conformità all’art. 2, comma secondo, del trattato di estradizione ratificato con Legge 26 maggio 1984 n. 225, sentenza favorevole all’estradizione negli U.S.A. di un soggetto accusato, fra l’altro, sotto il titolo di “conspiracy”, – ancorché esprimente un concetto astrattamente diverso da quello della associazione per delinquere – di comportamenti concretamente riconducibili anche alla figura dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale delineata nell’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

8.3. Ciò chiarito in tema di doppia incriminabilità, discorso diverso concerne il concreto rispetto del principio di specialità, che presuppone chiarezza sui fatti e sulle fattispecie per le quali lo Stato richiedente chiede la consegna e lo Stato richiesto la consente.

Al riguardo, la doglianza difensiva concerne la possibilità che il Tu.Da., una volta estradato, venga processato in Canada anche per un reato, quello di cui all’art. 467 codice penale canadese, rispetto al quale la richiesta di estradizione non risulta, allo stato, formulata.

Questa possibilità viene paventata in conseguenza anche dell’equivoco che potrebbe insorgere sulla base dell’astratta sussumibilità dei fatti oggetto di richiesta di estradizione nella fattispecie associativa di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, che la Corte di appello ha ritenuto di effettuare ai fini del riscontro del requisito della doppia incriminabilità.

Sotto questo aspetto, non può tacersi che dalla sentenza impugnata emergono profili di contraddittorietà, se non di vera e propria confusione.

Invero, nella parte iniziale della sentenza (pagg. 1 e 2), nel richiamare i mandati di arresto internazionali in base ai quali le Autorità canadesi hanno richiesto la consegna del Tu.Da., con riferimento al mandato n. 200-01-257650238, su cui soprattutto si appuntano i rilievi difensivi, indicato come emesso in data 13 ottobre 2023 dalla Corte Superiore del Q., si citavano i reati previsti dalla sezione 5 (1)(3) A della legge canadese sugli stupefacenti e dalla sezione 465 del codice penale canadese, indicati come commessi in Q. tra il 2 maggio 2022 e il 6 gennaio 2023.

A pag. 4 della sentenza impugnata, nel riportare la nota datata 15 aprile 2023, pervenuta dalle Autorità canadesi, il mandato n. (Omissis) veniva riportato come emesso il 24 luglio 2023 e i fatti sommariamente descritti, giuridicamente qualificati come riconducibili al reato previsto dall’art. 5(1)(3)a) della legge sulle droghe o altre sostanze controllate e da quello previsto dall’art. 465(1)c) del codice penale del Canada, venivano indicati come commessi tra il 3 maggio 2022 e il 30 novembre 2022 in Quebec o altrove in Q.

Infine, nel dispositivo della sentenza, la consegna veniva autorizzata rispetto al mandato di arresto internazionale n. (Omissis), indicato come emesso in data 24 luglio 2023 dal Giudice della Corte Superiore del Quebec, per i

reati di “complotto finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti” e “traffico di sostanze stupefacenti” commessi in Quebec tra il 3 maggio ed il 6 novembre 2023, fatti previsti dagli artt. 5(1)(3)(a) del codice penale canadese e punibili con la pena massima dell’ergastolo, sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

A parte l’inopportunità di indicare nel dispositivo di sentenza la sussumibilità dei fatti descritti nella richiesta estradizionale, e nei documenti allegati e informative pervenute, come giuridicamente qualificati nell’ordinamento canadese, nelle fattispecie criminose italiane, che rileva solo ai fini della verifica della doppia incriminabilità e può rimanere confinata nella parte motiva della sentenza, non risultano riportati, sia pure sommariamente, nella sentenza impugnata, in particolare nel dispositivo, in maniera chiara i fatti per i quali l’estradizione risulta chiesta e concessa, con la corretta indicazione dei luoghi e delle date di commissione, né la qualificazione giuridica attribuita agli stessi nello Stato richiedente, atteso che risulta riportato, da ultimo, solo il richiamo all’art. 5(1)(3)(a), peraltro riferito al codice penale canadese e non, come sembrerebbe, alla legge canadese sugli stupefacenti.

Al riguardo, nonostante il puntuale rilievo del ricorrente, circa il rischio che la mancanza di chiarezza su questo aspetto possa riverberarsi sul rispetto del principio di specialità, ad estradizione eseguita, da parte delle Autorità canadesi, che potrebbero ritenersi legittimate dagli impropri riferimenti al reato associativo interno, nonché dalle imprecise indicazioni riguardanti il luogo e le date di commissione dei fatti penalmente rilevanti, a perseguire il Tu.Da. anche per fatti riconducibili a fattispecie non oggetto dell’originaria richiesta di estradizione, né di successiva estensione, la Corte di appello si è limitata ad un generico richiamo al rispetto del principio di specialità, non rinunciato da parte del ricorrente, previsto dall’art. XV del Trattato, non sufficiente ad assicurarlo in concreto.

Invero, occorre ricordare che, ai fini dell’osservanza del principio di specialità in materia di estradizione passiva, quale previsto dall’art. 721 cod. proc. pen., nonché, ad esempio, dall’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, deve escludersi che, mutatis mutandis, concessa estradizione per un reato di associazione per delinquere, essa possa consentire di procedere a carico dell’estradato anche in ordine ai reati – fine commessi in attuazione del programma criminoso (Sez. 5, n. 6825 del 23/01/2007, Rv. 235630-01: principio affermato, nella specie, con riguardo ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di bancarotta).

9. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio affinché altra Sezione della Corte di appello di Roma provveda agli opportuni chiarimenti circa i fatti, come qualificati giuridicamente nell’ordinamento dello Stato richiedente, per i quali l’estradizione è stata richiesta e concessa, nel rispetto del principio di specialità.

In particolare, il Giudice del rinvio dovrà chiarire, con riguardo ai fatti, come correttamente indicati anche sotto il profilo cronologico e spaziale, oggetto della richiesta di estradizione n. (Omissis), se del caso acquisendo ulteriori informazioni dalle Autorità canadesi, se l’estradizione risulta richiesta e, quindi, concessa, in relazione a fatti che, sebbene sussumibili astrattamente in fattispecie associative nel nostro ordinamento, ai fini della verifica del requisito della doppia incriminabilità, tuttavia risultano inquadrati nell’ordinamento canadese in fattispecie che non configurano partecipazione in attività di un’organizzazione criminale (come sembra desumibile dai riferimenti normativi di cui all’art. 5(1)(3)a) della legge canadese sulle droghe o altre sostanze controllate -Controlied drugs and substances act – e all’art. 465(1)c) del codice penale canadese, nonché dall’informativa del 20 novembre 2025 trasmessa dalle Autorità canadesi), ovvero se la richiesta concerne, se del caso anche in via di estensione, fatti inquadrabili nell’ordinamento canadese nella partecipazione in attività di un’organizzazione criminale, riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art. 467 del codice penale canadese.

La Cancelleria curerà anche gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 5 maggio 2026