Prison conditions in Moldova: specific and individualized assurances are required

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇩Moldova
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
21/01/2026
Decision number
6187/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Prison conditions in Moldova: where an alert situation exists, arising from the established presence of risk conditions, the necessary assessment by the Italian courts requires that specific assurances be obtained from the issuing State. Such assurances cannot be limited to general statements, but must be individualized in relation to the situation of the person concerned by the surrender proceedings. Moreover, the scrutiny of the guarantees regarding the treatment of the requested person must be all the more rigorous, considering that the offence for which the conviction was issued would not be classified as serious under our legal system.
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Prison conditions in Moldova: specific and individualized assurances are required, Italian Supreme Court, 21 January 2026, No 6187/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/prison-conditions-moldova-individualized-assurances-italy-moldova-1-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 novembre 2025 la Corte di appello di Firenze ha disposto l’estradizione verso la Repubblica Moldava di Bo.Ma., alla condizione che lo stesso non sia sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnato ad altro Stato, per fatti anteriori alla consegna diversi da quello per il quale l’estradizione è concessa.

2. L’estradando, con sentenza emessa dall’Autorità moldava, è stato condannato alla pena di anni tre dì reclusione per il reato di detenzione a fine dì cessione di sostanza stupefacente, ossia 25,79 grammi di marijuana.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Bo.Ma., che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

3.1. Violazione degli artt. 704 e 705 cod. proc. pen.: la sentenza impugnata è stata emessa senza un effettivo vaglio critico delle deduzioni difensive e con superficialità, come dimostrato dal fatto che la pena inflitta viene indicata in un anno e sei mesi di reclusione, mentre la condanna è pari a tre anni di reclusione. La Corte di appello, inoltre, si è limitata a riportare le indicazioni moldave sul trattamento penitenziario adeguato, che sarà riservato all’estradando nei due istituti penitenziari di Chisinau e Leova, senza spiegare le ragioni per cui le rassicurazioni possono ritenersi confortanti e nonostante la documentazione ufficiale prodotta dalla difesa, tra cui la risposta fornita dalla Commissione europea all’interrogazione parlamentare del 2025, che si riferiva a diverse segnalazioni, provenienti da organizzazioni per i diritti umani e da detenuti nelle carceri moldave, e poneva in evidenza un problema diffuso negli istituti penitenziari moldavi, senza alcuna eccezione. È noto, peraltro, che l’impedimento all’accesso nell’Unione europea della Repubblica moldava risiede proprio nel mancato superamento delle criticità presenti nel sistema giudiziario. La Corte di appello, appreso poi che gli omosessuali, come è l’estradando, sono collegati al posto più basso della piramide interna dei detenuti, avrebbe dovuto chiedere specifiche integrazioni sul punto alle autorità moldave.

3.2. Violazione degli artt. 698,705 cod. proc. pen. e art. 3 Cedu nonché motivazione apparente nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un rischio concreto che il ricorrente, una volta consegnato, sia sottoposto a trattamenti inumani e degradanti nelle carceri moldave. La Corte di appello ha fondato il giudizio di insussistenza del rischio esclusivamente sulle informazioni fornite dal Ministero della giustizia della Repubblica moldava del 3 ottobre 2025, relative alle condizioni del penitenziario n. 13 di Chisinau e del penitenziario n. 3 di Leova, attribuendo a tali rassicurazioni valore dirimente, senza considerare le criticità emergenti dalla documentazione difensiva in ordine ai trattamenti inumani e degradanti e le numerose condanne della Repubblica di Moldavia, pronunciate dalla Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 3 Cedu, oltre alle sentenze della Corte di cassazione (cfr. Sez. 6, n. 22884 del 5/3/2019).

3.3. Violazione degli artt. 698 cod. proc. pen. e 3CEDU nonché vizi della motivazione nella parte in cui è stato escluso il rischio di atti persecutori e discriminatori connessi all’orientamento sessuale del ricorrente e alla sua collocazione nella casta inferiore del sistema informale carcerario. La Corte di appello, pur dando atto dell’esistenza della memoria, in cui il difensore del ricorrente ha allegato che quest’ultimo è omosessuale e ha lasciato la Moldavia proprio per il timore di persecuzioni e discriminazioni legate al suo orientamento sessuale, e dei documenti ulteriori, quali il rapporto CPT 2025 sulle gerarchie informali nei penitenziari degli Stati ex URSS e l’interrogazione parlamentare europea F 002934/2025, li ha ritenuti irrilevanti perché non riferiti in modo specifico ai due istituti in cui il ricorrente dovrebbe essere ristretto e perché le autorità moldave avrebbero descritto misure atte a prevenire la violenza tra detenuti. Tale impostazione è erronea, poiché trascura che, secondo la giurisprudenza Cedu e di legittimità, la valutazione del rischio deve essere individualizzata, tenendo conto delle caratteristiche di vulnerabilità del singolo, e non può esaurirsi nel richiamo di misure astratte di protezione. Inoltre, ignora che le fonti UE e CPT descrivono fenomeni sistemici (gerarchie informali, violenze su caste inferiori, discriminazione LGBTQIA), che prescindono dal singolo istituto e si proiettano sull’intero sistema penitenziario moldavo, imponendo un surplus di garanzie. La Corte di appello non solo non ha raffrontato le criticità sollevate e documentate dalla difesa, ma ha anche omesso di richiedere specifiche informazioni all’Autorità moldava sulle concrete modalità di gestione all’interno di entrambi gli istituti penitenziari in cui il ricorrente sarà collocato nonché delle eventuali problematiche che potrebbero insorgere a causa dell’orientamento sessuale dell’estradando. Ha trascurato che la nota del Ministero della giustizia moldava non reca alcuna specifica indicazione in merito al trattamento riservato alle persone omosessuali e ha travisato, inoltre, il senso del riscontro fornito dalla Commissione europea all’interrogazione parlamentare sul punto, che ha evidenziato che “i progressi nel processo di, adesione della Repubblica di Moldova all’Unione europea rimangono subordinati a riforme giudiziarie significative per eliminare gli abusi giuridici e salvaguardare i diritti delle persone vulnerabili”.

3.4. Violazione degli artt. 705, comma 2, cod. proc. pen., 27 Cost., 3Cedu nonché vizi della motivazione in ordine alla pena applicata, sproporzionata rispetto alla minima offensività del fatto (detenzione di gr 25,79 di marijuana) e ai parametri dell’ordinamento italiano. La Corte di appello ha errato nel ritenere che all’estradando fosse stata irrogata la pena di un anno e sei mesi, anziché tre anni, e non ha considerato che la pena è stata emessa all’esito di un rito alternativo, corrispondente al nostro giudizio abbreviato, e che il ricorrente è incensurato ed ha avuto un comportamento processuale collaborativo.

3.5. Violazione dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in ordine alla mancanza di verifica sulla definitività della sentenza straniera.

3.6. Violazione degli artt. 733 cod. proc. pen., 3 e 8Cedu e della Convenzione di Strasburgo nonché vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere che l’opzione per l’esecuzione in Italia della pena rientra nella fase amministrativa di competenza ministeriale. La Corte di cassazione, di contro, afferma che la Convenzione di Strasburgo non esclude né comprime il dovere del giudice di verificare la compatibilità della consegna con i diritti fondamentali anche in relazione alla possibilità di esecuzione in Italia (n. 2937/2015). La presenza di legami familiari e personali in Italia, unita all’assenza di radicamento nel Paese richiedente, il concreto rischio di violazione dell’art. 3 Cedu, derivante non solo dalle criticità del sistema carcerario moldavo, ma anche dalla condizione di specifica vulnerabilità del ricorrente, obbligavano il giudice dell’estradizione a svolgere un controllo pieno, che è invece mancato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

2. Per ragioni di ordine logico, va esaminato innanzitutto il quinto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto che manca la data certa circa l’esecutività della sentenza emessa dall’Autorità giudiziaria della Moldavia.

La doglianza è stata già proposta dinanzi alla Corte di appello di Firenze, che l’ha correttamente disattesa, avendo affermato che in calce alla sentenza, emessa il 28 giugno 2021 da Buiucani Law Court, si legge “copia conforme all’originale. La presente sentenza si intende definitiva e si può provvedere all’attuazione alla luce della decisione della Corte di appello di Chisinau del 10 maggio 2022”.

La deduzione difensiva è, pertanto, manifestamente infondata, risultando attestata la definitività della sentenza emessa dall’Autorità moldava.

3. Sono invece fondati i motivi con cui il ricorrente ha sostanzialmente censurato la valutazione compiuta dalla Corte territoriale con riguardo all’incidenza, sulla effettiva sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda estradizionale, delle attuali condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie dello Stato richiedente.

3.1. Come ricordato anche nella sentenza impugnata, questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma uno, cod. proc. pen., il Giudice di appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione e alla presenza di carenze sia sistemiche, o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione (Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, Akritidis, Rv. 283157 – 01; Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109 – 01; Sez. 6, n. 8673 del 4/12/2018, dep. 2019, Klos, n.m., in un caso riguardante la Repubblica di Moldavia).

A tal fine devono costituire oggetto di motivato apprezzamento da parte della Corte distrettuale tutte le risultanze offerte da fonti conoscitive qualificate, come le decisioni giudiziarie internazionali, e in particolare quelle della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro richiedente, nonché le decisioni, le relazioni e gli altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa, ovvero da quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

Una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, in conseguenza delle condizioni generali di detenzione nello Stato richiedente, l’Autorità giudiziaria di esecuzione, anche attraverso il ricorso allo strumento della richiesta di informazioni complementari a norma dell’art. 13 della Convenzione europea di estradizione del 1957, dovrà svolgere un’indagine mirata, volta cioè a stabilire se, nel caso concreto, l’interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, a un trattamento inumano o degradante.

Si è inoltre precisato che, in tema di estradizione per l’estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l’estradando, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione europea di estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Prinzhausen, Rv. 284002 – 01; Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567 – 01).

3.2. Alla luce di tali coordinate va rilevato che appare incompleta la valutazione, effettuata nella sentenza impugnata, in ordine agli istituti penitenziari in cui il ricorrente sarà detenuto e al regime carcerario a cui egli sarà concretamente sottoposto in caso di consegna, con riferimento al prefigurato rischio di trattamenti inumani e degradanti.

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che “è stata predisposta all’interno dell’istituto una serie di regole ed è prevista l’adozione di misure da parte del personale penitenziario per proteggere i detenuti dalla violenza e dall’influenza negativa da parte dei leader informali e, in caso di violenza subita, è previsto il trasferimento degli autori della violenza dalla cella in cui è ristretto il Bo.Ma. e l’avvio di azioni disciplinari e penali”.

La menzionata Corte ha aggiunto che la documentazione trasmessa dall’autorità moldava dettagliatamente descrive le iniziative, di cui è prevista l’adozione in caso dì atti di violenza tra detenuti, atti a scongiurare in via preventiva e a reprimere tempestivamente il verificarsi di aggressioni anche a causa di condizioni di particolare vulnerabilità del detenuto.

Nella sentenza impugnata si ricorda, inoltre, che alla interrogazione presentata il 16 luglio 2025 e rivolta alla Commissione europea ai sensi dell’art. 144 del Regolamento prodotto dalla difesa, avente ad oggetto i possibili abusi dell’art. 206 del codice penale moldavo nei confronti dei membri della comunità LGBT+ e della situazione dei diritti umani delle persone LGBT+ nelle carceri moldave, ha fatto seguito la risposta del 9 settembre 2025, in cui si afferma che l’Unione europea monitora attentamente le condizioni carcerarie e lo stato di diritto della Repubblica di Moldova e mantiene l’impegno a sostenere la Repubblica di Moldova nel suo percorso europeo, a sollevare la questione dei diritti delle persone vulnerabili nell’ambito del dialogo politico e a sostenere l’attuazione di misure volte a contrastare la violenza, l’odio e la discriminazione, senza riferimenti a criticità specifiche nelle carceri, che risultano comunque monitorate.

Così argomentando, però, la Corte di appello si è limitata ad affermare che sono previste iniziative atte a prevenire atti di violenza, ma non ha indicato quali esse sono; né ha descritto le concrete condizioni esistenti all’interno di entrambi gli istituti penitenziari, in cui il ricorrente sarà collocato, con riguardo non solo alle condizioni di sovraffollamento ma anche alle gerarchie informali, alle violenze su caste inferiori, alla discriminazione LGBTQIA.

Non risultano, inoltre, indicate le concrete modalità di espiazione della pena nel caso in esame, anche tenuto conto delle eventuali problematiche che potrebbero insorgere a causa dell’orientamento sessuale dell’estradando.

Tuttavia, a fronte di informazioni provenienti da fonti autorevoli e accreditate e, prima di tutto, alla luce di quanto rilevato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in sentenze riguardanti lo Stato richiedente (fra le altre la sentenza n. 7101 del 2016, Malai contro Moldova; n. 32844 del 2017, Hadji contro Moldova, Plotnicova contro Moldova e Pocasovschi contro Moldova), oltre che delle segnalazioni emergenti dai Rapporti del 30 giugno 2016 e 13 dicembre 2018 del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa (CPT), dal Rapporto dell’ONU del 21 dicembre 2017 sul tema del sovraffollamento carcerario e del trattamento degradante nelle carceri della Repubblica Moldava, la Corte territoriale era tenuta a verificare e ponderare il concreto rischio che il ricorrente possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, correlati alle condizioni degli istituti carcerari di detto Stato estero, in ragione del sovraffollamento o di altri problemi strutturali e non puramente contingenti.

Si deve anche ricordare come già in sede di legittimità siano state di recente ribadite le condizioni di concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, correlate con le condizioni di affollamento di diversi istituti penitenziari della Repubblica di Moldavia, tra cui anche in particolare l’istituto di Chisinau (vedi Sez. 6, n. 49549 del 4/12/2019, Dotin; Sez. 6 n. 22884 del 5/03/2019, Rosea).

D’altro canto, in presenza di una situazione di allarme, originata dall’accertata esistenza di condizioni di rischio, la necessaria verifica implica che siano acquisite specifiche assicurazioni dallo Stato di emissione, che non possono solo concernere profili di carattere generale, ma devono essere individualizzate in relazione alla situazione riguardante il soggetto interessato alla procedura di consegna.

3.3. Per giunta, il vaglio sulle garanzie in ordine al trattamento riservato al ricorrente deve essere tanto più pregnante, tenuto conto del fatto che la vicenda, per cui vi è stata condanna, nel nostro ordinamento non è qualificabile come grave.

Dalla lettura della sentenza emessa dall’autorità moldava emerge, infatti, che la detenzione concerneva un quantitativo non rilevante di marijuana, pari 25,79 grammi, e che il ricorrente, all’epoca del fatto, aveva da poco compiuto 18 anni e non era stato mai sottoposto a procedimento penale, oltre ad essersi “pentito con tutto i cuore per quello che ha commesso”.

Alla luce di quanto precede va rilevato, quindi, che la motivazione della sentenza impugnata è viziata, non avendo la Corte di appello adeguatamente esplorato e debitamente giustificato la ritenuta insussistenza della condizione ostativa all’estradizione, prevista dall’art. 698, comma uno, cod. proc. pen.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che effettuerà una nuova valutazione, anche eventualmente disponendo l’acquisizione, tramite il Ministero della giustizia, di informazioni integrative dalle competenti Autorità dello Stato richiedente, sì da verificare il tipo di trattamento carcerario cui sarebbe specificamente sottoposto il ricorrente, in caso di consegna.

4. L’ultimo motivo del ricorso è assorbito.

5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2026.