Extradition to Venezuela, provisional arrest and “Petruhhin” doctrine
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma convalidava l’arresto provvisorio disposto nei confronti di Di.Da., in quanto raggiunta da mandato di arresto fini estradizionali emesso dalla competente Autorità giudiziaria venezuelana, in relazione ai reati di associazione a delinquere, sequestro aggravato, estorsione aggravata, ostacolo alla libertà del commercio, terrorismo, traffico e vendita illegale di armi da fuoco, commessi in V. il (Omissis).
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’estradanda, per il tramite dell’Avvocato (…), deducendo i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione del ne bis in idem (artt. 18 e 21 TFUE; 649, 705, 707, 715, 716 cod. proc. pen.; 50 Carta di diritti fondamentali dell’Unione Europea; 54 Convenzione per l’applicazione dell’Accordo di Schengen; 3, 27, 113 Cost.).
Premesso che l’estradanda è cittadina portoghese da tempo trasferitasi in Spagna, la massima Autorità giudiziaria spagnola si era espressa sulla gravissima illegittimità del mandato di arresto internazionale a fini estradizionali emesso nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria della Repubblica Bolivariana del Venezuela, rilevando come la richiesta di estradizione si fondasse sulla descrizione di eventi estremamente generici, attribuiti ad un gruppo di persone non specificato tra cui l’estradanda non era inclusa.
Il provvedimento impugnato ha poi disatteso l’insegnamento della Grande Camera CGUE, sent. 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, secondo cui, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo, esso è tenuto ad informare lo Stato membro del quale la persona reclamata ha la cittadinanza, al fine di dare alle sue autorità la possibilità di emettere un mandato d’arresto europeo per la consegna ai fini dell’esercizio dell’azione penale, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire la persona per i fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale, dovendo in ogni caso verificare che l’estradizione non rechi pregiudizio ai diritti di cui all’art. 19 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rimanendo cioè vietata l’estradizione quando vi sia un serio rischio di pena di morte, tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Insegnamento peraltro perfezionato dalla Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, C-398/19 (su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal (Omissis)- Germania), che si è preoccupata di evitare possibili discriminazioni per ragioni di nazionalità di cittadini dell’Unione europea che si trovino a esercitare il diritto alla libera circolazione in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza ed ivi vengano raggiunti da una richiesta estradizionale verso un Paese non appartenente all’Unione Europea.
2.2. Violazione dell’art. 715, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Nell’ordinanza manca una compiuta descrizione dei fatti contestati dal Venezuela né si motiva sull’omessa specificazione del reato e delle pene o sul surrichiamato decreto di annullamento del medesimo andato di arresto ai fini estradizionali, passato in giudicato, della Corte Nazionale Superiore Spagnola (del 20 dicembre 2023).
Nell’immediatezza del fermo (15 marzo 2026), prima che la polizia giudiziaria procedesse all’arresto, era stata peraltro prodotta documentazione da cui risultava che Di.Da.: ha doppia cittadinanza, anche portoghese; risiede stabilmente da oltre tre anni in Spagna; lì aveva fissato la propria abitazione familiare; in Spagna aveva un lavoro stabile, tanto da avervi intrapreso un’attività imprenditoriale; è madre di prole minorenne.
Era stato inoltre depositato il succitato provvedimento dell’Autorità giudiziaria spagnola, da cui risultava che l’Autorità giudiziaria spagnola aveva rigettato la richiesta di estradizione del Venezuela.
Ma la polizia giudiziaria procedente inviava alla Corte di appello il solo verbale di arresto (per i provvedimenti di cui all’art. 716, comma 3, cod. proc. pen.) e il Magistrato delegato della Corte di appello di Roma convalidava l’arresto, senza esaminare le argomentazioni difensive e la produzione documentale (da cui risultava la cittadinanza comunitaria dell’arrestata, oltre alla regolare condotta di vita nel Paese di residenza, e cioè in Spagna).
Il Giudice è dunque venuto meno all’obbligo di motivazione rafforzata in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 715, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2.3. Violazione dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., quanto all’omessa motivazione sul pericolo di fuga.
La Corte d’Appello non ha considerato che la ricorrente è cittadina comunitaria e che ha esercitato il proprio diritto a circolare liberamente sul territorio europeo; anziché indicare gli elementi rivelatori del pericolo di fuga, è poi ricorsa a mere clausole di stile, non essendo sufficiente il richiamo alla gravità dei fatti, peraltro in presenza della surrichiamata sentenza della Corte nazionale superiore spagnola, la quale aveva evidenziato come l’estradizione dell’imputata fosse stata in sostanza richiesta soltanto perché la donna ricevette telefonate dal capo di una presunta organizzazione criminale e per aver lasciato il Paese, nonostante non avesse precedenti penali o giudiziari prima di essere convocata dalle Autorità venezuelane incaricate delle indagini.
2.4. Violazione dell’art. 714 cod. proc. pen., stante l’omessa motivazione sui criteri di scelta della misura cautelare.
La custodia cautelare è stata ritenuta adeguata, nonostante la richiamata pronuncia dell’alta Corte spagnola, il procedimento in Spagna, il tempo trascorso per la sua definizione e sebbene la ricorrente non si sia mai allontanata dal territorio spagnolo.
3. La ricorrente ha depositato una nota, producendo: certificato di morte, con carta di identità, del padre della figlia; certificato di nascita della minore; copia passaporto venezuelano e portoghese della minore; certificato di registrazione presso il municipio spagnolo proprio e della figlia, con contratto di locazione residenziale; atto di costituzione di società a responsabilità limitata di cui è socia fondatrice; certificato del Casellario Giudiziale; prenotazioni aereo e alloggio per soggiorno in Roma del (Omissis).
4. In data (Omissis), ha, infine, prodotto una dichiarazione personale dell’estradanda (con relativo allegato) e la denuncia-querela presentata dalla madre della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di Di.Da. vada rigettato.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso.
2.1. Nessun rilievo può essere attribuito alla dedotta – in termini, peraltro, generici – violazione del bis in idem – potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen., in quanto in astratto configurante una condizione ostativa alla consegna -, per effetto di una pronuncia emessa dalla competente Autorità spagnola, la quale avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti per l’attivazione della procedura estradizionale.
Al riguardo va, innanzitutto, chiarito che il divieto di bis in idem in materia estradizionale ha una portata limitata, in quanto nei rapporti tra l’Italia e uno Stato che non aderisce alla Convenzione europea di estradizione del 1957, di ne bis in idem estradizionale si può parlare nei limiti fissati dall’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui “…la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato”: situazione, questa, diversa da quella oggetto della vicenda portata all’odierna attenzione di questa Corte di Cassazione.
Il caso oggi in esame è, infatti, quello di chi, tratta in arresto in Italia nell’ambito di un avviato procedimento di estradizione processuale verso uno Stato non appartenente all’Unione europea, ha sostenuto di essere cittadina portoghese residente in Spagna ed ha eccepito di non poter essere estradata verso il Venezuela in quanto la medesima richiesta di consegna, già avanzata dallo Stato venezuelano, sarebbe stata disattesa dall’autorità giudiziaria spagnola.
Ora, in generale è certo che la libera circolazione di un cittadino dell’Unione europea (tanto più nell’ambito di operatività dell’Accordo di (Omissis), secondo la pacifica giurisprudenza convenzionale e interna, deve trovare un punto di equilibrio nel confronto con il soddisfacimento delle esigenze di giustizia volte alla repressione di reati.
In tale prospettiva, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente riconosciuto – sebbene con riferimento alla richiesta di consegna ai fini dell’esecuzione della pena e al rischio di trattamenti inumani (e con riferimento al diritto fondamentale a un processo equo, di cui all’articolo 47, par. 2, CDFUE) -che l’art. 67, par. 3, e l’art. 82, par. 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro “non” è tenuto a rifiutare di estradare verso un Paese terzo un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione, proveniente da tale paese terzo e diretta all’esecuzione della stessa pena inflitta a detto cittadino di un altro Stato membro (Corte giust. UE, sent. 19/06/2025, n. C-219/25, Kamekris).
Presupposti di operatività del tutto differenti hanno, invece, le disposizioni dettate dall’art. 50 CDFUE (che, sotto la rubrica “Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”, prevede che “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”) e dall’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (che, sotto il titolo “Applicazione del principio ne bis in idem”, dispone che “Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita”): norme che, all’evidenza, hanno una portata sostanziale, rispetto alla quale nessun rilievo possiede il diniego di estradizione espresso in altro Stato europeo.
2.2. Anche il richiamo al mancato rispetto della c.d. “dottrina Petruhhin”, elaborata dalla Corte di Lussemburgo (cfr. Corte giust. UE, sent. 06/09/2016, C/182-15; Corte giust. UE, 17/12/2020, C-398/19; Corte giust. UE, sent. 22/12/, 2022, C-237/21, S.M.), è inconferente nel caso di specie.
Il principio secondo cui lo Stato richiesto è tenuto ad informare quello di cittadinanza, onde consentire a questo di avanzare, a sua volta, richiesta di consegna con mandato di arresto europeo, al fine di esercitare l’azione penale per il medesimo fatto, trova la sua unica possibile collocazione nella fase specificamente dedicata all’esame nel merito della richiesta estradizionale, e non è estensibile, quindi, a quella cautelare, invece interessata dal procedimento oggetto in trattazione.
3. Anche il secondo ed il terzo motivo, volti a revocare in dubbio il pericolo di fuga, sono infondati.
3.1. In tema di cooperazione giurisdizionale internazionale, la misura coercitiva è tesa all’assolvimento degli obblighi da parte degli Stati (tra le altre, Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755; Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178, in motivazione).
Per tale ragione, se, per un verso, la restrizione della libertà risulta funzionalmente e temporalmente limitata al soddisfacimento di tali obblighi, per altro verso il pericolo di fuga si configura, solitamente e nei fatti, in termini più ampi che nella materia ordinaria (Sez. 6, n. 35676 del 09/10/2025, Sakun, Rv. 288774, in motivazione).
3.2. Ciò premesso in linea generale sulla latitudine concettuale del pericolo di fuga in materia estradizionale, la Corte d’Appello ne ha argomentato la sussistenza nel caso concreto in termini completi e logici che, pertanto, in assenza di manifesti vizi argomentativi, sottraggono la motivazione al sindacato di questa Corte.
Nell’ordinanza si trova, infatti, evidenziato come la ricorrente fosse stata rintracciata in una struttura alberghiera di Roma a seguito di “alert alloggiati”. Si precisa che tale circostanza, secondo consolidata giurisprudenza e prassi applicativa, costituisce indice sintomatico di precarietà del radicamento territoriale di elevata mobilità personale.
Si aggiunge che la donna proveniva da Z., ma che non sono risultati concreti e verificabili riferimenti familiari, lavorativi o abitativi idonei a garantire una stabile reperibilità e che nella sua disponibilità è stata rinvenuta sostanza stupefacente di tipo ecstasy ed una somma di denaro contante: elementi che, pur non assumendo autonoma rilevanza cautelare, contribuiscono a delineare un profilo di vita sganciato da radicamenti certi e da vincoli di stabilità sul territorio.
Soltanto alla fine è operato un richiamo alla gravità dei fatti oggetto del procedimento, ritenuta suscettibile di “rafforzare” la prognosi (dunque, già positivamente formulata) di un concreto rischio di fuga e di giustificare altresì la valutazione sulla adeguatezza della misura cautelare.
D’altronde, e conclusivamente, il ricorrente molto insiste sulla stabilizzazione in Spagna della ricorrente: circostanza che – ribadita la necessità di assumere il principio di libera circolazione all’interno del territorio europeo in termini non assoluti, ma da contemperare con le esigenze di cooperazione giudiziaria sovranazionale – rappresenta un elemento che depone, al contrario di quanto dedotto nell’impugnazione, al limite, nel senso della sussistenza del pericolo di fuga, piuttosto che della sua negazione.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05 maggio 2026
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2026
