Extradition and replacement of the extradition title for the same facts
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha rigettato la
istanza di revoca della misura della custodia in carcere applicata a RK
a fini estradizionali.
2.Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori
dell’estradando deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 700 cod. proc.
pen. e degli artt. 10 e 12 del trattato di estradizione Italia-USA. Erroneamente la
Corte di appello ha individuato quale “mandato di arresto” quella che già nella
istanza rigettata era indicata come una mera richiesta di eseguire l’arresto (all. 5
all’atto di ricorso), formata e trasmessa dall’Autorità Esecutiva Statunitense, non
sottoscritta da alcun Giudice, ma da semplici funzionari del Ministero della Giustizia
(il direttore e il vice-direttore della divisione “affari internazionali”), richiesta in cui
si fa riferimento a un ordine restrittivo emesso da un Giudice il precedente
28.7.2025, che – però – non è stato trasmesso all’Italia nei termini di legge,
essendo – invece – stato trasmesso un successivo provvedimento di arresto,
datato 20/08/2025 (v. all. 4 all’atto di ricorso) nei confronti del ricorrente.
Cosicché, doveva essere dichiarata la perenzione della misura cautelare a carico
del ricorrente secondo la sanzione prevista dall’art. 12 del Trattato, non essendo
stato trasmesso nei 45 giorni previsti – decorrenti dalla data dell’arresto e, quindi,
con scadenza al 14.09.2025 – la documentazione indicata dall’art. 10 del Trattato,
tra cui è ricompresa anche “una copia certificata conforme del mandato di arresto”
a carico del ricercato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. L’istanza nell’interesse dell’estradando era volta alla revoca della misura
cautelare applicata all’estradando, deducendo che l’Autorità USA aveva trasmesso
un ordine di cattura datato 20.08.2025, successivo alla domanda di arresto del
29.7.2025, che aveva dato luogo all’ arresto dell’estradando in data 31.7.2025,
sulla base di un mandato di arresto emesso il 28.7.2025, che non è stato mai
trasmesso dalla autorità USA.
3. L’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza difensiva, affermando che
l’estradando risulta essere stato arrestato il 31.7.2025 essendo «destinatario di
un mandato di arresto provvisorio emesso da U.S. Department of Justice Criminal
Division in data 29.7.2025 (in base al provvedimento – c.d. atto d’accusa – emesso
il 28.7.2025 dal Tribunale Distrettuale USA per il Distretto Est del Tennessee)».
Secondo la Corte dì appello, tale mandato di arresto è stato trasmesso unitamente
alla richiesta di arresto e di sequestro ed è stato notificato all’estradando il
31.7.2025 e, infine, in data 10.09.2025 è stato trasmesso il provvedimento di
rinvio a giudizio emesso il 20.08.2025 dal Gran Giurì federale del Distretto Est del
Tennessee, unitamente a tutti i documenti di cui all’art. 700, comma 2, cod. proc.
pen. e, in data 11.9.2025, è pervenuta la richiesta di estradizione di K.
4. Dall’esame degli atti risulta quanto segue.
4.1. Gli atti del presente procedimento costituiscono seguito di quelli contenuti
nel procedimento n. 31448/25 R.G.- riguardante altra precedente vicenda
incidentale cautelare – dai quali risulta che, all’atto dell’arresto all’estradando è
stata notificata la richiesta di arresto da parte del Dipartimento di Giustizia USA in
data 29/7/2025 in base al mandato di arresto emesso il 28/7/2025 dal Giudice del
U.S. District for the Eastem District of Tennesse che, senza dubbio, è l’ordine di
cattura di cui è stata chiesta l’esecuzione che, tuttavia, non risulta in atti.
Agli atti risulta, invece, la trasmissione del mandato di arresto emesso in data
20/08/2025 dal Gran Giurì Federale del Distretto Est del Tennessee, per gli stessi
reati oggetto del predetto ordine di cattura, contestualmente al disposto rinvio a
giudizio dell’estradando. Il mandato di arresto è allegato alla domanda
estradizionale tempestivamente trasmessa dalla autorità USA, nell’ambito della
quale si fa riferimento alla sovrapponibilità di tale ordine di arresto a quello emesso
il 28/7/2025 (v. pg. 4 della domanda di estradizione).
4.2. Secondo l’articolo X, par. 3, del trattato estradizionale “le richieste di
estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute
colpevoli devono essere accompagnate da: a) una copia certificata conforme del
mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo […r.
L’articolo XII, par. 4, del trattato di estradizione prevede che “l’arresto
provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall’arresto della persona
richiesta, l’autorità esecutiva della Parte richiesta non avrà ricevuto la formale
domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall’articolo X”.
5. Ritiene questa Corte che la mancata trasmissione dell’originario mandato
di arresto emesso il 28/7/2025 è assorbita dalla successiva allegazione alla
domanda estradizionale del mandato di arresto del 20/08/2025 – indicato dalla
difesa – emesso in sede di rinvio a giudizio per gli stessi reati per i quali si è
proceduto all’arresto del ricorrente a fini estradizionali. E’, infatti, rispetto al
pervenimento della domanda estradizionale che è stabilita dalla norma
convenzionale la perenzione dell’arresto provvisorio, risultando così corretto il
riferimento della ordinanza impugnata ai fini delle sue complessive conclusioni.
Del resto, l’allegazione del mandato del 20/08/2025 non designa alcun
mutamento della domanda estradizionale, risultando l’atto formale novazione del
precedente mandato in conseguenza del successivo rinvio a giudizio
dell’estradando, rientrando nella previsione dell’art. X, par. 3 lett. a) del Trattato
di estradizione, alla quale fa riferimento la disposizione dell’art. XII, comma 4, del
medesimo trattato, che stabilisce la perenzione dell’arresto solo in mancanza del
pervenimento della domanda di estradizione e della documentazione relativa
prevista dall’art. X – segnatamente – per il caso in esame – quella indicata sub
a).
Cosicché, è decisivamente ostativo alla dedotta perenzione dell’arresto del
ricorrente l’indicato tempestivo pervenimento della domanda estradizionale,
completa del provvedimento restrittivo emesso il 20/08/2025 dalla Autorità
Giudiziaria statunitense per i medesimi reati per i quali è stato disposto l’arresto
provvisorio.
Il pervenimento della domanda estradizionale – così corredata -, in coerenza
con il rapporto strettamente funzionale tra l’arresto provvisorio e la domanda
estradizionale, soddisfa la previsione dell’art. 700, comma 1, cod. proc. pen.
secondo la quale “l’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda
alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale
[…]che ha dato luogo alla domanda stessa”, non essendo prevista – a fini
estradizionali – la necessaria coincidenza tra il titolo che ha dato luogo all’arresto
provvisorio e quello alla base della domanda estradizionale, ben potendo
quest’ultimo essere la formale novazione del primo a seguito dello sviluppo
procedimentale presso la A.G. dello Stato richiedente.
A tal riguardo è stato condivisibilmente già affermato che, in tema di
estradizione per l’estero, non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di
estradabilità la sostituzione da parte dello Stato istante del titolo estradizionale
per lo stesso fatto, prima della pronuncia della corte di appello (Sez. 6, n. 4293
del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643; conf.
Sez. 6, n. 10555 del 21/02/2017, Dema, Rv. 269385), essendosi argomentato
che «nulla vieta, infatti, che ferma restando la causa petendi, il titolo su cui si
fonda la domanda di estradizione sia successivamente e formalmente novato,
purché prima della pronuncia da parte della Corte di appello, dallo Stato
richiedente, dato che tale novatio integra la domanda di estradizione, venendone
dunque a farne parte, e non lede alcun diritto difensivo, dal momento che
l’interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione».
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti i cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
