Substitution of the extradition arrest warrant for the same offences does not prevent surrender

Extradition
🇮🇹Italy🇺🇸United States
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
28/01/2026
Decision number
4535/2026
Main ground
Double criminality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The requested person challenged his extradition from Italy to the United States on several grounds, including allegedly inadequate detention conditions, the failure to transmit the original arrest warrant underlying the provisional arrest, lack of double criminality and the risk of a subsequent reclassification of the charges into an offence punishable by death. The Supreme Court held that the official information supplied by the United States was sufficiently specific to exclude a real risk of inhuman or degrading treatment. It further ruled that the failure to transmit the original warrant was cured by the subsequent production, together with the extradition request, of a new warrant issued for the same offences following indictment, since the extradition title may be formally replaced before the Court of Appeal decides the case. The complaints concerning double criminality and the death penalty were also rejected, and extradition was upheld.
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Substitution of the extradition arrest warrant for the same offences does not prevent surrender, Italian Supreme Court, 28 January 2026, No 4535/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/replacement-extradition-warrant-detention-conditions-italy-united-states-1-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 17 dicembre 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione per gli Stati Uniti di America, proposta nei confronti di Kh.Ro., in quanto destinatario di mandato di arresto provvisorio richiesto dal Dipartimento della Giustizia U.S. Criminal Division – Office of International Affairs reference number CRM-95-100-37622 emesso in data 29 luglio 2025 (in base al provvedimento – c.d. atto di accusa – emesso il 28 luglio 2025 dal Tribunale Distrettuale USA per il Distretto est del Tennesse), in relazione ai seguenti reati: 1) associazione a delinquere diretta a commettere frode e attività relative connesse a sistemi informatici e furto di identità in violazione del Titolo 18, United States Code, Sezioni 371, 1030 (a)(2)(C), 1030 (a)(5)(A), 1030 (a)(7)(C) e 1028 (a)(7); 2) estorsione informatica, in violazione del Titolo 18, United States Code, Sezione 1030 (a)(7)(C) e Sezione 2; 3) associazione a delinquere diretta a commettere riciclaggio di denaro, in violazione del Titolo 18, United States Code, Sezioni 1956(h), 1956 (a)(1)(B)(i); 4) minaccia di commettere divulgazione intenzionale di immagini intime senza il consenso in violazione del Titolo 47, United States Code, Sezione 223(h)(6) e 223 (h)(2)(A) e Sezione 2, tutti ritenuti integranti le fattispecie di reato previste dalla legge italiana di cui agli artt. 416,615-ter e 629 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato due distinti atti di ricorso per cassazione i difensori di fiducia di Kh.Ro., articolando diversi motivi di ricorso che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., in quanto rilevanti per la motivazione.

3. Primo atto di ricorso.

3.1. Si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 698 e 705, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla concessione dell’estradizione in presenza della condizione ostativa relativa al rischio di sottoposizione dell’estradando a trattamenti inumani e degradanti nel paese richiedente, con riferimento alle condizioni detentive cui lo stesso verrebbe sottoposto. Al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di merito, con riguardo alla fase esecutiva, nulla sarebbe stato dedotto dalle Autorità statunitensi, a fronte delle numerose criticità sollevate dalla difesa in relazione alle carceri gestite dal BOP. Con riferimento alle carceri di gestione USMS e alla richiesta di informazioni circa gli spazi detentivi, le “grandi aree abitative tipo dormitorio” (carceri KCDF, LCDF e detenuti a sicurezza minima del BCDF) sono state ritenute adeguate senza che alcuna informazione sia stata fornita, in particolare in relazione alla relativa estensione, alle condizioni igienico-sanitarie e alla garanzia di sicurezza tra detenuti. L’unico dato fornito in merito all’estensione degli spazi detentivi, riguardante i detenuti a sicurezza media del carcere BCDF, quantificabile in mq. 8,46, restituirebbe una sicura violazione dei diritti umani dei detenuti, atteso che, all’esito di un più corretto calcolo, sarebbe inferiore a mq. 3 lo spazio di movimento riservato al singolo detenuto. La Corte ha ritenuto irrilevante la produzione documentale difensiva, mentre sulla base della stessa avrebbe dovuto avanzare ulteriori richieste di informazioni alle Autorità statunitensi in ordine agli standard di sicurezza e sanitari delle carceri gestite dall’USMS, in particolare in Tennesse.

4. Secondo atto di ricorso.

4.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge per erronea

applicazione dell’art. 700 cod. proc. pen. e dell’art. 10 del Trattato di estradizione Italia-USA. Dalla documentazione trasmessa dalle Autorità statunitensi viene solo menzionato il mandato di arresto emesso il 28 luglio 2025 dal Tribunale Distrettuale USA per il Distretto est del Tennesse, ma al ricorrente sarebbe stata notificata solo la richiesta di arresto emanata dal Dipartimento di Giustizia emessa in data 29 luglio 2025, che solo richiamava il mandato di arresto emesso dal Tribunale, come detto, in data 28 luglio 2025. Solo a sostegno della domanda di estradizione, in data 10 settembre 2025, veniva trasmesso altro provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso dalla medesima Autorità giudiziaria, ma

in data successiva all’arresto del ricorrente. Siccome l’art. 10 del Trattato di estradizione Italia-USA non specifica in quale momento debba essere emesso l’ordine di arresto da trasmettersi con la domanda di estradizione, bisogna ricorrere alle norme interne, in particolare all’art. 700 cod. proc. pen., che prevede che il provvedimento restrittivo sia emesso prima della domanda di estradizione. Non essendo stato trasmesso il mandato di arresto asseritamente emesso il 28 luglio 2025, deve ritenersi che la domanda di estradizione del Kh.Ro. non sia stata preceduta dall’emissione di alcun titolo restrittivo.

4.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 2, comma 1, del Trattato di estradizione Italia-USA. Dinanzi alla Corte di merito la difesa sollevava alcune doglianze in ordine al requisito della doppia incriminazione, sostenendo che le Autorità statunitensi si erano limitate a riferire il ricorrente all’organizzazione criminale 8-Digits Team e alle sue condotte, senza mai dettagliare il concreto apporto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, tale mancanza non attiene alla prova, ma all’imputazione in sé, impedendo di verificare la sussistenza del requisito della doppia incriminazione.

4.3. Si deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 698 e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. per possibile sottoposizione del ricorrente alla pena di morte. Si era rappresentato alla Corte di merito che, sulla base delle indicazioni fattuali, le contestazioni mosse al Kh.Ro. avrebbero potuto essere ricondotte, sotto il profilo della qualificazione giuridica, al reato federale di spionaggio, punito dalla legislazione statunitense con

la pena di morte. Questa eventualità si ricollegava al disposto dell’art. 16 del Trattato di estradizione Italia-USA, che, al punto a), prevede che una persona estradata possa essere detenuta, giudicata e punita nella Parte richiedente anche quando gli stessi fatti per i quali l’estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dare luogo ad estradizione. Contraddittoria e comunque erronea la motivazione della Corte di appello su questo specifico punto.

5. Con memoria pervenuta in data 27 gennaio 2026 il difensore insiste con ulteriori argomentazioni sulle questioni poste nel primo e secondo motivo del secondo ricorso.

6.Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Primo atto di ricorso.

1.1. Va respinto il motivo sul pericolo di trattamenti inumani e degradanti.

La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati sia da questa Corte (fra tante, Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Rv. 268109) che dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione, 06/09/2016, Petruhhin, C-182/15) in ordine alla tutela che deve essere accordata all’estradando contro il rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Nella specie, la Corte di appello ha svolto un’indagine mirata, attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l’interessato alla consegna sarà sottoposto nello Stato richiedente ad un trattamento inumano o degradante. La Corte di appello ha descritto le condizioni trattamentali indicate dalle Autorità statunitensi sia per la fase cautelare sia per la fase successiva alla condanna (quest’ultima meramente eventuale), fornendo idonee informazioni per escludere il rischio di detenzione in condizioni di sovraffollamento e indicando le altre modalità del trattamento (le assicurazioni sotto il profilo sanitario, gli spazi a disposizione del detenuto, in specie di un detenuto come il ricorrente, che le Autorità statunitensi prevedono di classificare “a sicurezza bassa o media”, la garanzia di spazi per attività ricreativa e per l’esercizio fisico). Si tratta di informazioni non generiche o equivoche, rese dalle Autorità statunitensi a fronte di una richiesta particolarmente dettagliata della Corte. Una volta che lo Stato richiedente ha fornito queste informazioni ufficiali, i dubbi prospettati nel ricorso appaiono privi di rilievo, tenuto conto, fra l’altro, che si fondano su documentazione informativa riguardante Istituti di pena diversi da quelli dove, sulla base delle informazioni ufficiali pervenute dalle Autorità statunitensi, verrà ragionevolmente collocato il ricorrente in attesa, e nel corso, del giudizio, che è quella che, in particolare, rileva, trattandosi di estradizione processuale.

2. Secondo atto di ricorso.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Innanzitutto, rileva la Corte che tale doglianza non risulta prospettata alla Corte di appello in sede di decisione sul merito della richiesta di estradizione, sicché è in questa sede inammissibile (sulla non deducibilità, nel procedimento estradizionale, per la prima volta in Cassazione di questioni che coinvolgono valutazioni e accertamenti di merito, che necessariamente devono essere effettuati dalla Corte di appello si veda Sez. 6, n. 47148 del 19/10/2023, Rv. 285497-01).

In ogni caso, questa Corte (Sez. 6, n. 41697 del 20/11/2025, Khlynovskiy, non mass.) ha già avuto modo di chiarire, con argomenti che si condividono, trattando della medesima doglianza, sollevata dalla difesa nell’ambito del procedimento incidentale relativo all’istanza di revoca della misura cautelare avanzata nell’interesse dell’estradando, che, all’atto dell’arresto, al ricorrente è stata notificata la richiesta di arresto da parte del Dipartimento di Giustizia USA in data 29 luglio 2025 in base al mandato di arresto emesso il 28 luglio 2025 dal Giudice del U.S. District for the Eastem District of Tennesse che, senza dubbio, è l’ordine di cattura di cui è stata chiesta l’esecuzione che, tuttavia, non risulta in atti. Agli atti risulta, invece, la trasmissione del mandato di arresto emesso in data 20 agosto 2025 dal Gran Giurì Federale del Distretto Est del Tennessee, per gli stessi reati oggetto del predetto ordine di cattura, contestualmente al disposto rinvio a giudizio dell’estradando. Il mandato di arresto è allegato alla domanda estradizionale tempestivamente trasmessa dalla Autorità USA, nell’ambito della quale si fa riferimento alla sovrapponibilità di tale ordine di arresto a quello emesso il 28 luglio 2025.

Orbene, la mancata trasmissione dell’originario mandato di arresto emesso il 28 luglio 2025 è assorbita dalla successiva allegazione alla domanda estradizionale del mandato di arresto del 20 agosto 2025, emesso in sede di rinvio a giudizio per gli stessi reati per i quali si è proceduto all’arresto del ricorrente a fini estradizionali. Del resto, l’allegazione del mandato del 20 agosto 2025 non designa alcun mutamento della domanda estradizionale, risultando l’atto formale novazione del precedente mandato in conseguenza del successivo rinvio a giudizio dell’estradando. Il pervenimento della domanda estradizionale -così corredata -, in coerenza con il rapporto strettamente funzionale tra l’arresto provvisorio e la domanda estradizionale, soddisfa la previsione dell’art. 700, comma 1, cod. proc. pen. secondo la quale “l’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale… che ha dato luogo alla domanda stessa”, non essendo prevista -a fini estradizionali -la necessaria coincidenza tra il titolo che ha dato luogo all’arresto provvisorio e quello alla base della domanda estradizionale, ben potendo quest’ultimo essere la formale novazione del primo a seguito dello sviluppo procedimentale presso la A.G. dello Stato richiedente. A tal riguardo è stato condivisibilmente già affermato che, in tema di estradizione per l’estero, non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione da parte dello Stato istante del titolo estradizionale per lo stesso fatto, prima della pronuncia della Corte di appello (Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643; conf. Sez. 6, n. 10555 del 21/02/2017, Dema, Rv. 269385-01), essendosi argomentato che “nulla vieta, infatti, che ferma restando la causa petendi, il titolo su cui si fonda la domanda di estradizione sia successivamente e formalmente novato, purché prima della pronuncia da parte della Corte di appello, dallo Stato richiedente, dato che tale novatio integra la domanda di estradizione, venendone dunque a farne parte, e non lede alcun diritto difensivo, dal momento che l’interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione”.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente rilevato già dalla Corte di appello, la doglianza,

riguardante la mancata descrizione negli atti trasmessi dall’Autorità statunitense dell’apporto concorsuale attribuito al ricorrente con riguardo ai reati provvisoriamente contestatigli, non attiene alla verifica dell’astratta incriminazione e della corrispondenza della stessa nell’ordinamento nazionale, quanto piuttosto

ai profili probatori della stessa.

2.3. Il terzo motivo è privo di pregio.

Il timore di una potenziale riqualificazione giuridica dei fatti contestati

dall’Autorità statunitense al ricorrente nel reato federale di spionaggio,

comportante la pena capitale, è stato motivatamente escluso dalla Corte felsinea con motivazione adeguata e immune da censure di manifesta illogicità.

D’altra parte, questa Corte ha già affermato che, in tema di estradizione per l’estero, con riferimento al Trattato di estradizione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, deve ritenersi garanzia assoluta ai fini della concessione dell’estradizione la norma positiva contenuta nella legislazione dello Stato richiedente, in forza della quale la pena capitale non è prevista per il reato in ordine al quale l’estradizione è richiesta (Sez. 6, n. 35069 del 19/09/2005, Cipriani Rv. 232085-01: nella specie -a fronte dell’eccezione sollevata dall’estradando circa il fatto che i suoi complici, già processati negli USA, erano stati condannati alla pena di morte -la Corte ha specificato che non può ipotizzarsi, dato il rispetto dei Trattati internazionali cui gli Stati Uniti sono tenuti in forza della loro stessa Costituzione, che tale Paese richiedente proceda poi per una diversa più grave ipotesi delittuosa che preveda la pena capitale). Il principio è stato ribadito ancora di recente, avendo rammentato questa Corte che si è già ritenuto che la norma della Costituzione statunitense venga ad ostacolare “in assoluto” la contestazione di un reato diverso da quello per cui l’estradizione è stata richiesta. In particolare, proprio la decisione di estradare nel caso Cipriani (nel quale si poneva il problema della applicazione della pena di morte) è stata ritenuta dalla Corte EDU (decisione del 30 marzo 2010, ricorso n. 22142/07, Cipriani c. Italia) conforme alla garanzia che lo Stato di rifugio deve assicurare all’estradando contro trattamenti vietati dalla CEDU, là dove aveva ravvisato la “garanzia assoluta” di non applicazione della pena di morte nel principio di specialità contenuto nel trattato di estradizione -“trattato che era stato integrato nel diritto americano e che era vincolante per tutti i Tribunali degli Stati Uniti” (Sez. 6, n. 8931 del 06/02/2025, Rv. 287000-01).

8. Il ricorso e, dunque, nel suo complesso infondato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà anche gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod proc. pen.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2026.