Sought person’s departure, no grounds to proceed and interest in obtaining a decision rejecting the request on the merits

Extradition
🇮🇹Italy→🇲🇩Moldova
Rejected (procedural grounds)
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Court
Court of Appeal of Milan
Decision date
30/01/2026
Decision number
10/2026
Main ground
Absence of the individual from the national territory
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
A judgment rejecting an extradition request — even where such rejection follows the mere withdrawal of the request by the requesting State — precludes the adoption of a subsequent decision granting extradition following the submission by the same State of a new request concerning the same facts. On the contrary, a decision of a purely procedural nature (such as one based on the absence of the requested person from the national territory) is not capable of producing the preclusive effect. Accordingly, even if the sought person is no longer present within Italian territory, the person has an interest in obtaining a decision on the merits rather than a merely procedural ruling. However, if the Court has already obtained and deemed adequate the assurances requested from the requesting State, it may no longer issue a judgment rejecting the extradition request on the merits, but only a decision of “no grounds to proceed”.
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Sought person’s departure, no grounds to proceed and interest in obtaining a decision rejecting the request on the merits, Court of Appeal of Milan, 30 January 2026, No 10/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/requested-person-departure-no-grounds-proceed-italy-moldova-1-2026
🇮🇹 Full Text

1. M.M. nato in Moldavia il giorno xxx, codice univoco identificativo xxx, residente in Germania, xxx; permesso di soggiorno x rilasciato il x dalle AutoritĂ  della Repubblica Federale di Germania.

– in stato di arresto l’11.08.2025 alle ore 01:30, dal giorno 12.08.2025 in custodia cautelare in carcere nella Casa provinciale di Monza,

-difeso di fiducia dall’avv. Guido Stampanoni Bassi, con Studio in Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 10, giusta nomina in data 11.08.2025, presente, e dall’avv. Lorenzo Roccatagliata;

[…]

La Corte osserva che in data 03.12.2025 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare applicata al predetto con ordinanza del giorno 11.08.2025 e ne ha disposto la liberazione, avvenuta in pari data.

Successivamente, la difesa ha depositato memoria allegando documentazione attestante l’allontanamento della persona richiesta dal territorio nazionale e documentandone la presenza in quello di residenza, la Germania. In ispecie, dagli atti risulta che il predetto ha conferito mandato difensivo all’Avv. xxx, recandosi presso lo Studio di quest’ultimo sito in xxx (Germania), in xxx e da questi identificato a mezzo di permesso di soggiorno. Occorre tenere conto che alla funzione di Rechtsanwalt si ricollegano anche poteri pubblicistici, segnatamente di autenticazione. Si tratta perciò di fonte attendibile. La citata documentazione, la corrispondenza e l’attestazione del difensore all’estero, nonché la copia della procura penale e del permesso di soggiorno n. xxx emesso dall’Autorita tedesca a beneficio del soggetto chiesto in estradizione, provengono da fonte di parte, cionondimeno nel loro complesso sono prova concreta e attuale della localizzazione effettiva dell’interessato, sufficiente ad escludere la reperibilità sul territorio nazionale.

Pertanto, non ricorre il presupposto concreto, ovverosia la fisica disponibilitĂ  della persona richiesta sul territorio italiano, per la decisione in merito alle condizioni di estradabilitĂ . In tal senso, è consolidata la giurisprudenza di legittimitĂ : PoichĂ© l’estradizione è istituto preordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, la fisica disponibilitĂ  da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico. Ne consegue che se la persona di cui è stata richiesta l’estradizione non si trova piĂą nel territorio dello Stato richiesto, il relativo procedimento giurisdizionale deve concludersi con sentenza di non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione per essere venuto meno detto indefettibile presupposto di fatto.

III. Con successiva memoria, la difesa ha graduato la primigenia domanda, intesa alla pronuncia di non luogo a provvedere, come subordinata alla domanda di rigetto dell’estradizione.

La richiesta non è priva d’interesse, poiché la sentenza di rigetto della domanda di estradizione, quandanche a causa del suo mero ritiro da parte dello Stato istante, preclude, ex art. 707 cod. proc. pen., la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito della presentazione da parte dello stesso Stato di una nuova domanda per i medesimi fatti, salvo che la stessa sia fondata su elementi non valutati in precedenza.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto preclusa la valutazione di una nuova domanda di estradizione presentata dalle autoritĂ  tedesche, dopo che la stessa Corte di cassazione aveva dichiarato non sussistenti le condizioni per l’accoglimento di una precedente domanda, a seguito del suo ritiro, motivato dalla cessazione del titolo estradizionale (Sez. 6, n. 40167 del 18/10/2006, Jazukevicius, Rv. 235230 – 01).

Diversamente, l’effetto preclusivo perpetuo del giudicato non discende da una pronuncia di non luogo a procedere in ordine all’originaria domanda di estradizione, in considerazione della mancata localizzazione dell’estradando, oppure dell’intervenuta manifestazione del consenso alla relativa procedura (Sez. 6, n. 39944 del 22/09/2009, Rv. 244875 – 01). Similmente, l’effetto preclusivo che è proprio del giudicato non si verifica qualora la corte di appello, nel pronunciarsi sulla domanda estradizionale, abbia “definito questioni in rito o di natura pregiudiziale, senza deliberare sul merito della richiesta” (Sez. 6, n. 8812 del 25/02/2011, Rv. 249640 — 01; Sez. 6, n. 18872 del 26/04/2018, Rv. 273134 – 01).

L’interesse a impugnare si pone negli stessi termini nei confronti della “sentenza di non luogo a provvedere all’estradizione per carenza della documentazione integrativa rilevante ai fini della decisione”, che sia stata resa a fronte della richiesta, avanzata in via principale, di una pronuncia sul merito delle condizioni di estradabilitĂ  in base al titolo estradizionale. Ebbene, la sentenza di natura meramente processuale non è idonea a determinare l’effetto preclusivo di una successiva sentenza favorevole all’estradizione, a seguito della presentazione di ulteriore domanda da parte dello stesso Stato per i medesimi fatti, previsto dall’art. 707 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49331 del 16/11/2023, Rv. 285651 – 01).

Tanto premesso sull’effettiva sussistenza di un interesse della persona richiesta a conseguire, in principalità, una pronuncia di merito reiettiva della richiesta di estradizione, essa nel caso di specie non spetta.

La documentazione suppletiva richiesta è pervenuta in data 28.01.2026 tramite canali diplomatici e successivamente trasmessa con nota del Ministero della Giustizia (xxx). Vi si leggono le condizioni individualizzate ed il trattamento previsto per l’estradando nelle carceri moldave, nonché specifica risposta a tutte le 14 richieste puntuali poste da questa Corte con ordinanza del 7.11.2025.

[…]

Non spetta, dunque, l’invocata pronuncia reiettiva dell’estradizione.

V. Ha invece fondamento la richiesta difensiva subordinata, in ragione del già illustrato elemento fattuale rappresentato dall’assenza dell’estradando sul territorio nazionale, che pertanto assume valenza assorbente rispetto alla domanda di estradizione emessa dall’Autorità estera.

PER QUESTI MOTIVI

visto l’articolo 704 c.p.p.

dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione della persona richiesta presentata dalla Repubblica di Moldavia.