Information provided by the requesting state may support the assessment of flight risk without constituting formal intervention in the proceedings
RILEVATO IN FATTO
1. Dr.Se. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma che, nell’ambito della procedura di estradizione a fini processuali verso gli Stati Uniti d’America per il reato di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Deduce i seguenti due motivi.
1.1. Inutilizzabilità della nota del Ministero della Giustizia americana del 10 ottobre 2025 atteso che lo Stato richiedente ha il diritto di intervenire nel procedimento interno alle sole condizioni indicate dall’art. 702 cod. proc. pen.
Nel corpo del motivo si censurano, in quanto contrastanti con i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 2,3 e 24 Cost. le argomentazioni poste a fondamento del ritenuto pericolo di fuga, ovvero le floride condizioni economiche dell’estradando, la mancata conoscenza della lingua italiana o il fatto che costui non abbia prestato il consenso all’estradizione.
Tale motivo è stato ulteriormente illustrato nella memoria del 15/12/2025 in cui il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
1.2. Mancanza o apparenza della motivazione sul pericolo di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Va, infatti, considerato che la trasmissione della nota da parte dello Stato richiedente non può considerarsi quale “intervento” nel procedimento dinanzi alla Corte di appello, trattandosi di un documento che, anche alla luce della data di emissione (10 ottobre 2025) deve, piuttosto, ricondursi alla documentazione trasmessa a sostegno della domanda di estradizione (art. 700 cod. proc. pen.) e che, in ogni caso, non costituisce, di per sé, espressione della formale costituzione e partecipazione al giudizio dello Stato richiedente.
Va, inoltre, aggiunto che le informazioni emerse dalla nota del Ministero della Giustizia dello Stato richiedente sono state utilizzate dall’ordinanza impugnata solo quale ulteriore elemento volto a rafforzare il già ritenuto pericolo di fuga.
2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto alle argomentazioni, tutt’altro che apparenti o manifestamente illogiche, poste a fondamento della ritenuta sussistenza del pericolo di fuga e della inidoneità della misura degli arresti domiciliari (si vedano le pagine da 7 a 10 dell’ordinanza ove si valorizza, tra l’altro, l’inidoneità del domicilio indicato, l’assenza di un legame del ricorrente con il territorio italiano, la inidoneità dei soggetti, diversi dalla moglie, dichiaratisi disponibili a offrirgli supporto, le cospicue fonti di reddito e la possibilità per il ricorrente di trovare accoglienza in altri Stati, specie negli Emirati Arabi Uniti dove possiede un immobile), argomentazioni che il ricorrente si limita a qualificare come “apodittiche” senza, tuttavia, evidenziare alcun profilo di illegittimità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 30 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2026.
