Reversal and remand from the Supreme Court and continuation of the precautionary measure

Extradition
🇮🇹Italy🇨🇭Switzerland
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
21/03/2019
Decision number
17992/2019
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The annulment with remittal (reversal and remand) of the judgment deciding on the extradition request does not directly affect the custodial measure ordered in connection with it, given the autonomy between those decisions, as confirmed by Article 714(4) of the Italian Code of Criminal Procedure, which provides for a time limit on the duration of the measure linked to the completion of the extradition proceedings.
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Reversal and remand from the Supreme Court and continuation of the precautionary measure, Italian Supreme Court, 21 March 2019, No 17992/2019, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/reversal-and-remand-supreme-court-precautionary-measure-italy-switz-3-2019
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha respinto l’istanza di scarcerazione proposta nell’interesse di M.M.P., detenuto in carcere a seguito di arresto provvisorio, eseguito il 19 febbraio 2018 nella procedura di estradizione su richiesta dell’AG svizzera per reati in materia di stupefacenti, rilevando l’inapplicabilità in materia estradizionale dell’art. 311 c.p.p., comma 5-bis.

In particolare, la Corte di appello ha affermato che l’annullamento con rinvio della sentenza di estradizione non riguardava la misura cautelare, che doveva considerarsi ancora in vigore, considerato altresì, che l’art. 714 c.p.p., comma 4 stabilisce il termine di durata massima della custodia cautelare fino all’esaurimento procedimento davanti all’autorità giudiziaria in un anno e sei mesi, non ancora decorso.

2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell’estradando, che ne chiedono l’annullamento per violazione dell’art. 714 c.p.p., comma 2, art. 311 c.p.p., comma 5 e art. 704 c.p.p., comma 3.

Si sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinta la misura cautelare applicata al ricorrente ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, applicabile nel caso in esame.

Si deduce che la sentenza del 23 aprile 2018, favorevole all’estradizione, contiene anche il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 704 c.p.p., comma 3, ed il ricorso avverso la sentenza è impugnazione anche dell’ordinanza cautelare, atteso che ai sensi dell’art. 704 c.p.p., comma 3, l’applicazione della custodia in carcere è provvedimento obbligato a seguito di pronuncia favorevole all’estrazione. L’annullamento della sentenza di estradizione da parte della Corte di cassazione, se non fa venir meno automaticamente la misura cautelare, rende applicabile l’art. 714 c.p.p., che stabilisce l’osservanza delle disposizioni riguardanti le misure coercitive, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., in quanto applicabili.

Il richiamo riguarda anche l’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, che impone al giudice del rinvio di pronunciarsi entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e di depositare l’ordinanza in cancelleria entro 30 giorni dalla decisione, il che non è avvenuto nella fattispecie, in quanto gli atti sono stati ricevuti dalla Corte di appello il 9 novembre 2018 e la mancata decisione sulla misura cautelare entro dieci giorni ne ha determinato la perdita di efficacia.

Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, la sentenza del 23 aprile 2018 ha assorbito e sostituito l’ordinanza applicativa della misura in data 20 febbraio 2018 e l’annullamento della sentenza ha travolto anche il provvedimento cautelare in essa contenuto.

Anche il richiamo al termine massimo previsto dall’art. 714 c.p.p., comma 4, non si attaglia al caso in esame, nel quale non si discute di scadenza del termine di durata bensì della perdita di efficacia della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il ricorrente, non solo ripropone la questione già sottoposta all’esame della Corte di appello, che l’ha respinta con argomentazioni corrette, ma muove da un presupposto erroneo, in quanto fa coincidere il provvedimento che decide sulla domanda estradizionale con il provvedimento cautelare, invece, distinti e soggetti ad autonoma impugnazione.

Da tale errata premessa il ricorrente fa discendere, quale conseguenza dell’annullamento con rinvio della sentenza che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’estradizione, anche l’annullamento dell’ordinanza cautelare e la conseguente perdita di efficacia per mancata adozione della nuova decisione cautelare nel termine fissato dall’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, ritenuta applicabile nella fattispecie.

2. Come già chiarito dalla Corte di appello la sentenza di annullamento con rinvio, emessa da questa Corte il 2 ottobre 2018, non investe l’ordinanza cautelare, emessa all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ma solo la sentenza di merito, non risultando che il ricorso avesse ad oggetto l’ordinanza cautelare.

L’autonoma impugnabilità dei due provvedimenti è prevista dalle disposizioni in tema di estradizione (art. 719 c.p.p.) e solo in caso di annullamento con rinvio dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, la Corte di cassazione deve ordinare l’immediata liberazione del consegnando (Sez. 6, n. 28805, 9/7/2008, De Luca, non mass.), il che nella fattispecie non è stato disposto in mancanza di impugnazione del titolo cautelare.

Peraltro, anche in linea generale è previsto per procedimenti con detenuti che la sentenza di annullamento con rinvio non determini l’automatica caducazione della misura cautelare.

3. Del tutto infondata è inoltre, la dedotta applicabilità alla fattispecie dell’art. 311 c.p.p., comma 5-bis, introdotto nel sistema cautelare per limitare al minimo i tempi di decisione sullo status liberatis dell’indagato in caso di annullamento con rinvio del provvedimento incidentale emesso dal Tribunale del riesame, pronunciatosi sull’ordinanza applicativa della misura: sistema di impugnazione non estensibile alle misure cautelari disposte nell’ambito delle procedure estradizionali o di consegna in esecuzione di un m.a.e., per le quali è prevista l’esclusiva competenza della Corte di appello e quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione.

Dall’applicabilità al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure cautelari nell’ambito di procedura estradizionale delle norme previste dall’art. 311 c.p.p. sia quanto ai termini di proposizione del ricorso che di definizione della procedura, non deriva l’applicabilità della norma indicata dal ricorrente, specificamente dettata per il Tribunale del riesame e non estensibile alla fattispecie.

E’ giurisprudenza pacifica che le questioni relative ai provvedimenti di custodia devono essere fatte valere con specifico ricorso per cassazione ex art. 719 c.p.p., come prescritto dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, u.c. (Sez. 6, n. 24891 del 11/06/2015, Burduja, Rv. 263816; Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418) e non con procedimento per riesame (Sez. 6, n. 17170 del 29/3/2007, Pastore, Rv. 236584) nè con la richiesta di revoca (Sez. F, n. 36811 del 01/09/2016, Nikolic, non mass.).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019