Risk of inhuman or degrading treatment: burden of allegation and duty to verify by the Court of appeal

Extradition
🇮🇹Italy🇧🇦Bosnia
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
20/04/2021
Decision number
15297/2021
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Risk of inhuman or degrading treatment: it is for the requested person to put forward elements and circumstances which the court of appeal must assess, including, where appropriate, by seeking supplementary information, in order to determine whether, in the specific case, the person concerned will, upon surrender, be subjected to inhuman or degrading treatment. therefore, the court of appeal cannot merely rely on unspecified information drawn from internet sources, nor can it dismiss as generic or evasive the replies provided by the bosnian governmental authority, which instead appear sufficiently detailed as regards the detention regime and its characteristics, the likely course of execution of the sentence, and the prison conditions that will be applied to the requested person in the facility to which they will be assigned.
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Risk of inhuman or degrading treatment: burden of allegation and duty to verify by the Court of appeal, Italian Supreme Court, 20 April 2021, No 15297/2021, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/risk-inhuman-degrading-treatment-burden-allegation-italy-bosnia-4-2021
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste dichiarava non sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Federazione della Bosnia Erzegovina nei confronti del cittadino bosniaco C.S. in relazione al mandato di arresto estradizionale emesso il 24 settembre 2018 dall’autorità giudiziaria di quello Stato straniero per dare esecuzione alla sentenza definitiva dell’8 aprile 2016 con la quale il Tribunale di Tuzla aveva condannato il prevenuto in relazione ai reati di associazione per delinquere e di abuso di ufficio.

Rilevava la Corte di appello come non sussistessero tutte le condizioni previste dalla disciplina codicistica per accogliere quella richiesta di estradizione passiva, avendo l’autorità richiedente fornito informazioni non rassicuranti in ordine al rischio che il C. possa essere sottoposti in un carcere bosniaco a trattamenti disumani o degradanti.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte di appello, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la predetta Corte territoriale omesso di considerare i rassicuranti dati informativi trasmessi dall’autorità governativa bosniaca in ordine al trattamento carcerario al quale sarà sottoposto il C. e per avere, invece, valorizzato non meglio precisa ti elementi conosciti desunti da siti web circa la problematicità dello stato dei detenuti nelle carceri dello Stato richiedente l’estradizione.

3. Il procedimento é stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.

2. E’ espressione di un pacifico orientamento esegetico il principio secondo il quale, in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698 c.p.p., comma 1, é onere dell’estradando allegare elementi e circostanze che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l’interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, Sentenza n. 8529 del 13/01/2017, Fodorean, Rv. 269201). Inoltre, con riferimento alla “parallela” disciplina del mandato di arresto Europeo, si é sostenuto che per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato richiedente occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, P.G. in proc. Chira, Rv. 273803: e ciò perché , si é chiarito, l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, da svolgere, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia de la Unione Europea (sent. del 05/04/2016, C-404/15, Aaranyosi e C-659/15, Caldararu), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative a le specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato (Sez. 6, n. 47891 del 11/10/2017, Enache, Rv. 271513; conf. Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Earbui Rv. 267296; e, nella quale si é specificato chiarito come debba “ritenersi integrare una situazione di grave ed intollerabile sovraffollamento, suscettibile di integrare i presupposti dell’art. 3 CEDU, la detenzione della persona in uno spazio inferiore a tre metri quadrati in regime chiuso; mentre come tale “forte presunzione” di disumanità della restrizione in caso di superficie inferiore a detta soglia possa nondimeno essere superata in presenza di circostanze che consentano al detenuto di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendogli possibile il libero accesso alla luce naturale ed all’aria, sì da compensare l’insufficiente assegnazione di spazio).

Di tali regulae iuris la Cote di appello di Trieste non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, in quanto ha valorizzato non meglio precisati dati informativi desunti da siti internet ed ha qualificato come generiche ed evasive le risposte fornite dall’autorità governativa bosniaca, che, invece, appaiono sufficientemente definite in ordine all’istituto e alle caratteristiche del regime detentivo al quale sarà sottoposto il prevenuto, ai verosimili sviluppi dell’esecuzione della pena che lo riguarderà e alla situazione carceraria che gli sarà riservata nell’istituto di (OMISSIS) al quale sarà destinato. In particolare, quella autorità aveva puntualizzato che la superficie della cella alla quale verrà assegnato il prevenuto sarà, non inferiore a quattro metri quadrati, al netto dello spazio occupato dalle attrezzature e dai servizi; e che i detenuti beneficeranno di una assistenza sanitaria, eventualmente integrata anche da strutture ospedaliere esterne: descrizione nelle quali non pare ravvisabile quella violazione dell’art. 3 CEDU che, secondo quanto specificato dalla Corte di Strasburgo, impone allo Stato l’obbligo positivo di assicurarsi che tutte le persone ristrette siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato a uno stress o a una prova la cui intensità superi il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, considerate e esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in maniera adeguata (così, da ultimo nella sentenza del 09/07/2013, Ciobanu c. Romania e Italia, n. 4509/08).

Peraltro, laddove i giudici di merito avessero ritenuto necessario acquisire ulteriori e più specifiche informazioni, anche in relazione alle particolari condizioni di salute dell’estradando e alle cure di cui lo stesso abbisogna, ben avrebbero potuto formulare all’autorità governativa straniera una richiesta integrativa di notizie.

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste che nel nuovo giudizio si uniformerà agli indicati principi di diritto.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021