Risk of inhuman or degrading treatment: documents may also be filed before the Supreme Court
RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di S.C. alle competenti Autorità della Romania, in relazione al mandato di arresto Europeo (MAE) emesso in data 28 gennaio 2021 per la esecuzione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Constanta del 20 novembre 2019, passata in giudicato in data 21 gennaio 2021, relativa ad una pena complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di concorso in rissa, punito dal codice penale rumeno con la pena da tre mesi ad un anno di reclusione o con la multa, e di disturbo dell’ordine e quiete pubblica, punito con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa.
Il ricorrente é stato tratto in arresto in data 10 febbraio 2021, e, all’esito di udienza di convalida, é stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello, il difensore di fiducia di S.C.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi qui di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19 (recte, art. 18, comma 1, lett. h), poiché la consegna comporterebbe il rischio di subire trattamenti disumani, in violazione dei diritti fondamentali della persona. A questo proposito, lamentano che la Corte territoriale si é limitata a negare tale rischio, affermando che la situazione carceraria dello Stato rumeno sarebbe negli ultimi tempi migliorata, senza disporre alcun accertamento.
A sostegno della erroneità della decisione sul punto il ricorrente ha richiamato le recenti segnalazioni da parte del Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa del 9-11 marzo 2021 in cui é stato evidenziato come la situazione critica delle carceri rumene sia di tipo strutturale, per le condizioni degradanti in cui si trovano i detenuti, per lo stato di sovraffollamento e la mancanza di cure mediche fornite ai detenuti.
Si allegano al ricorso le denunce di altre organizzazioni internazionali sul degrado e le violazioni della dignità umana delle carceri rumene.
Si citano, altresì, la sentenza della Corte di Giustizia dell’unione Europea del 5 aprile 2016 con cui é stato specificato l’obbligo di verificare le condizioni delle carceri ai fini della decisione di rifiuto dell’esecuzione del MAE e le pronunce della Corte Edu che hanno più volte sanzionato la Romania per la violazione dei diritti dei detenuti.
Si conclude, pertanto, per l’imprescindibile necessità di una verifica specifica sulla reale, concreta ed attuale situazione delle carceri rumene, non potendosi imporre a carico dell’estradando l’onere probatorio di dover documentare l’esistenza delle condizioni degradanti e disumane delle carceri in Romania.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 3.
Si osserva che non può procedersi alla consegna se la pena detentiva prevista per il reato contestato nel mandato di arresto non sia superiore nel massimo ad un anno, rilevandosi che il reato di rissa é punito dall’art. 198 c.p. rumeno con la pena fino ad un anno.
Inoltre non é neppure vera l’affermazione della Corte d’appello secondo cui lo S. risulta essere stato condannato per gravi reati di sfruttamento della prostituzione e per furti, non emergendo tali condanne dal certificato del casellario. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per il mancato accoglimento dell’istanza di espiare la pena in Italia, essendo il ricorrente soggetto residente in Italia che svolge una regolare attività lavorativa da oltre un anno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
Manifestamente infondati sono il secondo e terzo motivo articolati con riguardo all’inosservanza del principio di specialità ed alla richiesta del ricorrente di espiare la pena in Italia.
A norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 3, la pena edittale del reato per il quale é stato emesso il mandato di arresto Europeo deve essere della durata massima non inferiore a dodici mesi.
Quindi, sulla base di quanto rilevato dallo stesso ricorrente, poiché per il reato di rissa é prevista dal codice penale rumeno la pena nel massimo di anni uno di reclusione, risulta soddisfatta la condizione richiesta dalla predetta disposizione.
Va osservato che anche in base alla nuova formulazione del citato art. 7, comma 3 come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il limite di pena é rimasto invariato, essendo richiesta una pena privativa della libertà personale della durata massima “non inferiore a dodici mesi”, evidentemente inclusiva della pena massima pari ad un anno di reclusione, poiché la disposizione normativa suddetta non richiede una pena “superiore nel massimo a dodici mesi”, come erroneamente affermato dal ricorrente.
Quanto alla invocata applicazione del motivo di rifiuto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 1, lett. c), é sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, non é sufficiente la mera residenza anagrafica in Italia, ma é richiesta la prova di un radicamento reale, non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici rientrano, oltre alla legalità della presenza in Italia, anche l’apprezzabile continuità temporale e sua stabilità, con la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi.
Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza di tale condizione per la brevità del periodo indicato dal ricorrente di poco superiore ad un anno dall’inizio della sua residenza in Italia, ed in assenza della presenza di altri indici del radicamento, come quelli relativi alla presenza di familiari.
E’ opportuno rilevare che in base al novellato art. 18-bis, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, con riguardo alle ragioni di rifiuto della consegna, é stato ora espressamente previsto che la residenza o dimora nel territorio italiano si sia protratta da almeno cinque anni.
La nuova disciplina normativa, quindi, espressamente prevede che, per legittimare il rifiuto della consegna per consentire alla persona richiesta di espiare la pena in Italia, il legame con il territorio italiano oltre ad essere effettivo deve avere anche una durata minima indicata in almeno cinque anni.
Si tratta di una disposizione che pone un limite minimo di durata della residenza che presenta carattere di novità rispetto alla normativa previgente, ma che risulta coerente ed in linea con l’interpretazione antecedente alla novella legislativa, confermando i caratteri di stabilità, durata temporale e solidità del legame con il territorio nazionale che sono sempre stati ritenuti necessari per giustificare la richiesta di espiazione della pena in Italia da parte del cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea di cui sia stata richiesta la consegna.
Risulta, quindi, manifesta l’infondatezza della doglianza del ricorrente sul punto, anche a prescindere dal fatto che al procedimento in oggetto non sono certamente applicabili le nuove disposizioni per effetto della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 28 che fa salva la previgente normativa per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore (20 febbraio 2021), quando a tale data la Corte di appello abbia già ricevuto il mandato di arresto Europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata, come per il mandato oggetto del presente giudizio, essendo l’arresto di S. intervenuto il giorno 10 febbraio 2021.
2. E’ fondato e va accolto, invece, il primo motivo.
Si deve osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità a carico del ricorrente incombe un preciso onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il timore che l’estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 38850 del 18.9.2008, Rv. 241261). Se é pur vero che tale onere non risulta soddisfatto nella fase del giudizio svoltasi davanti la Corte d’appello, si deve tuttavia ritenere che essendo in questa materia il ricorso per cassazione ammesso anche nel merito L. n. 69 del 2005, ex art. 22 – nel testo previgente applicabile al procedimento in oggetto per la succitata norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 28 – l’onere di allegazione degli elementi a sostegno della possibile violazione dei diritti fondamentali della persona può anche essere soddisfatto nella fase dell’impugnazione davanti alla corte di cassazione, trattandosi di fonti internazionali attendibili e di pubblico dominio, suscettibili di diretto apprezzamento anche da parte del giudice dell’impugnazione.
E’ opportuno evidenziare che le modifiche apportate alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22 dal D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 18 con riferimento ai tempi ed ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione – proponibile in base alla nuova normativa solo per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c) – e che precludono, quindi, la possibilità di sottoporre alla corte di cassazione valutazioni di merito, non possono trovare applicazione in questo caso.
Sicché , in base al previgente testo della L. n. 69 del 2005, art. 22 sono ammissibili anche motivi che presuppongono apprezzamenti di fatto e che impongono valutazioni di merito da parte della corte di cassazione, fermo restando che, non disponendo la corte di legittimità di poteri sostitutivi o istruttori (Sez. 6, n. 19597 del 22/05/2012, Kuka, Rv. 252511; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, Mahmutovic, Rv. 247830;), la richiesta di informazioni integrative sul trattamento penitenziario individualizzato riservato alla persona richiesta in consegna, compete sempre alla corte di appello, in sede di annullamento con rinvio.
Si deve rilevare che la Corte di appello di Venezia ha escluso la sussistenza del rischio attuale di trattamenti degradanti legati al sovraffollamento delle carceri in Romania, senza affrontare in alcun modo il tema della affidabilità delle fonti informative aperte che il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso.
D’altra parte se le problematiche carcerarie sono note ed ufficiali, perché risultano da fonti aperte internazionali accreditate (come condanne della Corte Edu; Rapporti ONU e di altro organismo internazionale) é onere del giudice che decide sulla domanda di consegna formulare una richiesta di integrazione di informazioni allo Stato richiedente per specificare in concreto quale sarà il trattamento penitenziario riservato alla persona in caso di accoglimento della richiesta di consegna.
Nel caso in esame, la Corte territoriale in modo del tutto apodittico, omettendo ogni indagine e considerazione in ordine alla affidabilità delle informazioni contenute negli atti indicati dalla difesa (sentenze e rapporti di organismi internazionali), ha trascurato che, al di là dell’onere di allegazione che incombe alla difesa, spetta tuttavia comunque al giudice la verifica di situazioni ostative alla consegna quando siano attestate da fonti aperte di pubblico dominio.
A fronte di informazioni provenienti da fonti autorevoli e accreditate e prima di tutto alla luce di quanto rilevato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in sentenze riguardanti lo Stato richiedente, deve essere sempre verificato e ponderato il concreto rischio che il soggetto, di cui é chiesta la consegna, possa trovarsi esposto all’eventualità della sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, correlati alle condizioni degli istituti carcerari di detto Stato estero, in ragione del sovraffollamento o di altri problemi strutturali e non puramente contingenti.
D’altro canto, in presenza di una situazione di allarme, originato dall’accertata esistenza di condizioni di rischio, la necessaria verifica implica che siano acquisite specifiche assicurazioni dallo Stato di emissione, che non possono solo concernere profili di carattere generale, ma devono essere individualizzate in relazione alla situazione riguardante il soggetto interessato alla procedura di consegna.
Di qui il vizio di motivazione della sentenza impugnata occorrendo assumere informazioni sul tipo di trattamento carcerario cui sarebbe specificamente sottoposto il ricorrente.
In tal senso, va per intero richiamato quanto sul punto illustrato nella sentenza Barbu (Sez. 6, n. 23277 del 1/6/2016, Barbu, Rv. 267296), con riguardo alle informazioni necessarie e delle conseguenze che possono discendere dalla mancanza di risposte adeguate allo scopo.
3. La consegna sarà quindi disposta se l’autorità giudiziaria di esecuzione escluda, all’esito di informazioni individualizzate, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante rispetto alla persona richiesta con l’estradizione.
L’autorità giudiziaria di esecuzione dovrà poi rinviare la propria decisione sulla consegna fintanto che non ottenga – entro un termine ragionevole – informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di un siffatto rischio.
La sentenza va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame del capo relativo al trattamento carcerario, nei termini fin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’accertamento delle condizioni di detenzione nello Stato di emissione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021
