Semi-open detention conditions may offset personal cell space below three square metres
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna di Mi.Ge. alla Romania, in esecuzione di mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di quello Stato, per l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva per il delitto di furto aggravato.
2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2e 18, legge n. 69 del 2005, nonché degli artt. 3, CEDU, e 4, CDFUE, prospettando il rischio di condizioni detentive inumane o degradanti, sulla base del rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa del 2021 e delle stesse informazioni supplementari trasmesse alla Corte d’Appello dallo Stato rumeno, da cui risulta che egli sarà allocato in camera detentiva che non garantisce lo spazio minimo individuale di movimento di tre metri quadri calpestatali al netto degli arredi.
La sentenza impugnata ha disatteso tale censura, rilevando l’esistenza di cc.dd. “fattori compensativi”, tuttavia in modo del tutto acritico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è infondato e l’impugnazione dev’essere, perciò, respinta.
2. Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall’art. 3, CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientra il letto a castello, ma non anche quello singolo (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Min. Giust. Rv. 280433).
Inoltre – precisano le Sezioni unite – i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3, CEDU, derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati.
3. In applicazione di tali princìpi, proprio con riferimento a pene detentive da espiarsi in Romania, ripetutamente la Corte di cassazione ha statuito che non v’è motivo di rifiuto della consegna in presenza di esaustive informazioni fornite da quello Stato, dalle quali emerga che la persona richiesta sarà detenuta in ambienti rispondenti agli standards convenzionali ed in regime carcerario “semiaperto”: vale a dire con un tempo trascorso in cella limitato al riposo notturno, all’igiene personale ed ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all’acqua corrente ed ai servizi sanitari; con la possibilità di fruire di postazioni telefoniche ed informatiche, di provvedere all’acquisto di generi di necessità e di ricevere visite, nonché di lavorare e di svolgere attività educative, sportive, terapeutiche, con accesso agli spazi aperti (Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296; nello stesso senso, tra altre, Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803; più di recente, Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554; vds. pure Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355, in un’ipotesi di possibilità di accesso, dopo l’espiazione di un quinto della pena, dal regime di detenzione “semiaperto” a quello “aperto”).
4. Nello specifico, secondo quel che si legge in sentenza e che nemmeno il ricorrente contesta, questi sarà detenuto in regime “semi-aperto”, con accesso a più ampi spazi comuni e con l’obbligo di trattenersi all’interno della cella solo durante le ore notturne. Quand’anche, allora, la superficie di libero movimento all’interno della camera detentiva sia inferiore ai tre metri quadrati, tali ulteriori aspetti del trattamento penitenziario riservato al ricorrente comunque rappresentano adeguati fattori compensativi, sufficienti ad escludere che quel regime restrittivo, complessivamente considerato, consista in un trattamento inumano o degradante od altrimenti violi – per usare la dicitura del citato art. 2, legge n. 69 del 2005, nel testo oggi vigente – i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea o garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
5. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2026.
