Extradition to Albania refused: sentence already fully served in Italian extradition custody

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇱Albania
Denied
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
23/07/2026
Decision number
28006/2026
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned an Albanian request for execution extradition based on a final one-year prison sentence for escape and possession and manufacture of false identification documents. The requested person challenged the decision granting extradition, arguing that he had already fully served the sentence in Italy through extradition custody and that the Albanian authorities had themselves indicated that they no longer had an interest in surrender. The Italian Supreme Court upheld the appeal. It held that, where the sentence for which extradition is sought has already been entirely served in Italy through precautionary custody in the extradition proceedings, surrender for execution is barred, since crediting pre-surrender detention against the sentence is a fundamental principle of the Italian legal order and a fundamental right of the person. The Court therefore annulled the surrender decision without remand, declared the existing precautionary measure terminated, and ordered the requested person’s release unless detained on other grounds.
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Extradition to Albania refused: sentence already fully served in Italian extradition custody, Italian Supreme Court, 23 July 2026, No 28006/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/sentence-served-extradition-custody-italy-albania-7-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con il provvedimento impugnato, ha disposto
l’estradizione di GMH , avanzata dall’Autorità giudiziaria
albanese a fini esecutivi, in relazione alla sentenza n. 1607, di condanna alla pena
di 12 mesi di reclusione emessa il 13 giugno 2024 dal Tribunale di primo grado
della giurisdizione generale di Tirana, divenuta definitiva il 26 luglio 2024 per i
delitti di evasione e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione
falsi, commessi in Tirana nel mese di aprile 2023.
2. Avverso la sentenza indicata propone ricorso GMH,
tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo.
Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 425 e 705 cod.
proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato, pur avendo dato atto che la
pena è stata già interamente scontata sul territorio italiano in custodia cautelare
(345 giorni alla data del 30/04/2026, giorno in cui è stata pronunciata la sentenza,
la cui motivazione è stata poi depositata il 12 maggio 2026, oltre quelli necessari
per l’estradizione), tanto che la stessa Procura generale albanese aveva dichiarato
di non avere più interesse alla consegna, ha comunque ritenuto sussistenti le
condizioni per l’estradizione in Albania anziché dichiarare il non doversi procedere
ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen.
3. All’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2026, le parti hanno illustrato
gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni
indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Dalla sentenza impugnata emergono i seguenti dati di fatto.
In data 21 maggio 2025, GMH viene tratto in arresto a fini
estradizionali presso l’aeroporto di Roma Ciampino; i titoli che fondano
l’arresto a fini estradizionali sono due: (i) un mandato di arresto a fini
processuali, in relazione alla domanda di estradizione avanzata dalle Autorità
dell’Ucraina (per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e altri
reati contro il patrimonio); (ii) un mandato di arresto a fini esecutivi, in
relazione alla richiesta di estradizione avanzata dall’Autorità giudiziaria
albanese, per dare esecuzione alla sentenza di condanna n. 1607 del 13 giugno
2024, emessa dalla Corte di appello di Tirana; si tratta di una condanna ad un
anno di reclusione per i reati di evasione, possesso e fabbricazione di
documenti falsi.
La sentenza impugnata ha ad oggetto solo la domanda di estradizione
avanzata dalle autorità albanesi In linea con quanto rappresentato nel ricorso, la sentenza ha dato conto come il ricorrente sia stato ininterrottamente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, a decorrere dal 21 maggio 2025, in ragione della misura coercitiva applicata in funzione della consegna e ha evidenziato come,
al momento della decisione (deliberata il 30 aprile 2026), GMH avesse già
sofferto 345 giorni di custodia cautelare, a fronte di una richiesta di
estradizione formulata per dare esecuzione ad una condanna ad un anno di
reclusione.
La stessa sentenza – la cui motivazione è stata depositata in data 12
maggio 2026 – annota che «qualora fosse scomputata dalla pena definitiva
lui irrogata con la sentenza di condanna albanese, comporterebbe
sostanziale irrilevanza della pena residua (solo 20 giorni di reclusione, peraltro
destinati ad essere trascorsi in Italia), atteso che l’esecuzione dell’estradizione
richiederebbe tempi certamente superiori al residuo da espiare» (pag. 15).
Nella sentenza si evidenzia peraltro che <l’istanza albanese è meritevole
accoglimento, ma la stessa Procura generale albanese ha dichiarato di non
avervi più interesse, perché la pena è stata già quasi interamente scontata sul
territorio italiano, in custodia cautelare» (pag. 11).
3. L’intervenuta e completa espiazione, in forma di custodia cautelare,
della pena detentiva di un anno irrogata con la sentenza emessa il 13 giugno
2024 dal Tribunale di primo grado della giurisdizione generale di Tirana, divenuta
definitiva il 26 luglio 2024 (per i delitti di evasione e di possesso e fabbricazione
di documenti di identificazione falsi), impone di prendere atto dell’insussistenza
dei presupposti per dare corso all’estradizione di GMH.
Questa Corte ha espresso il principio, che può dirsi consolidato, secondo
il quale <in tema di estradizione verso l’estero, costituisce motivo ostativo alla
consegna per l’esecuzione della condanna l’avvenuta integrale espiazione della
pena in Italia, in forma di custodia cautelare nell’ambito della relativa procedura
estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferto dalla pena da espiare
costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico ex artt. 137 e 138
cod. pen. e diritto fondamentale della persona» (tra le tante, Sez. 6, n. 22257
del 18/06/2020, Brovina, Rv. 279562 – 01).
In base alle stesse premesse, la norma ostativa all’accoglimento della
richiesta è stata individuata anche nell’art. 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
(Sez. 6, n. 24666 del 09/06/2006, Rv. 234737). La forza attribuita al principio
di necessario “scomputo” del c.d. “presofferto” si desume anche dalla
giurisprudenza, che – nel caso di Paesi ove l’applicazione di detto principio non
sia garantita – consente l’estradizione solo con specifico riguardo all’esecuzione per una durata corrispondente al residuo della pena (Sez. 6, n. 22257 del 18/06/2020, Brovina, cit.).
4. Alla luce degli argomenti che precedono, non sussistono le condizioni per
l’accoglimento della richiesta di estradizione cui si riferisce la sentenza impugnata,
avendo il ricorrente espiato integralmente la pena in Italia in custodia cautelare.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, cui
consegue l’immediata scarcerazione del ricorrente, qualora non detenuto per altra
causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la cessazione della
misura cautelare in atto, disponendo la rimessione in libertà di GMH, se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore
generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso il 23 luglio 2026