Extradition requires a summary judicial assessment of the evidentiary basis supporting the request
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha deciso favorevolmente alla estradizione, richiesta dalla Autorità giudiziaria della Confederazione elvetica, di [OMISSIS], cittadino moldavo e rumeno, per delitti contro il patrimonio e la pubblica sicurezza, consistiti in attacchi a sportelli bancari automatici condotti con l’utilizzo di materiale esplosivo, avvenuti in Svizzera tra il novembre del 2024 e l’aprile del 2025.
Nel ricorso presentato dal difensore di [OMISSIS] si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce travisamento della prova nel ritenere che dal mandato di arresto svizzero si trarrebbe che il rinvenimento di tracce del DNA di [OMISSIS] sul luogo del fatto riguarderebbe sia il delitto commesso nel dicembre 2024 a Zizers che quello commesso a Buchs nel febbraio del 2025, nonostante che il profilo del DNA sia stato estratto esclusivamente in relazione ai fatti di Buchs, mentre per i fatti di Zizers il Pubblico ministero federale svizzero ha tratto gli indizi di colpevolezza da dichiarazioni generiche del coindagato Vladimir Poclit.
Si evidenzia che, a differenza di quanto rilevato dalla Corte di appello, non sono state trovate tracce del DNA di [OMISSIS] a Tiers.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 12 della Convenzione europea di estradizione nell’omettere la necessaria delibazione della valenza degli atti prodotti, escludendo rilevanza dirimente alla mancata allegazione del referto relativo alla estrazione del DNA, o di una eventuale perizia tecnica, e così fondando le valutazioni su una mera narrazione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la valenza della prova genetica in assenza di una documentazione che dimostri il rispetto dei protocolli nelle operazioni di estrazione, repertazione, conservazione, tipizzazione e analisi dei campioni.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 12 della Convenzione europea di estradizione del 1957 perché la domanda di estradizione non è stata corredata da una documentazione relativa alle indagini scientifiche svolte che rendesse l’esposizione dei fatti sufficientemente specifica.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione degli art. 705, comma 2, cod. proc. pen. e 5 CEDU per il mancato esercizio di un controllo sostanziale sulle garanzie offerte dalla Svizzera circa il rispetto delle garanzie fondamentali per l’accusato, fra le quali il diritto d’accesso agli elementi a suo carico e la loro contestazione nel procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte non ha trascurato il principio secondo cui l’autorità giudiziaria italiana, anche qualora la Convenzione applicabile alla estradizione processuale non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ex art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (ex alia: Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088 – 01)
In questa prospettiva ha puntualmente rilevato che il mandato di arresto contiene una dettagliata descrizione (richiamata nella sentenza, p. 4) dei reati ascritti a [OMISSIS] dalla quale si traggono rilevanti elementi indiziari a carico del ricorrente.
Ha osservato, in particolare, che: a) sono tre gli attacchi a sportelli bancari automatici condotti con l’utilizzo di materiale esplosivo del genere prima descritto; b) in relazione a uno di questi, il coindagato Pochi è stato arrestato in flagranza assieme a Mihail Negruta e ha ammesso la sua responsabilità anche per gli altri due, affermando che in tali occasioni era stato coadiuvato da un terzo soggetto, del quale, tuttavia, non ha voluto rivelare l’identità; c) sul luogo del delitto del 3 febbraio 2025, sul bordo longitudinale della cassaforte, sono state trovate tracce genetiche riconducibili a [OMISSIS] in epoca certamente successiva alla esplosione dello sportello; d) anche in relazione all’episodio del 29/12/2024 sono state trovate tracce genetiche riconducibili a [OMISSIS].
Invece, la prospettazione difensiva contenuta nel ricorso relativamente ai dati pertinenti a quest’ultimo episodio non si confronta con la descrizione delle acquisizioni istruttorie riportate nella sentenza impugnata.
Il secondo, il terzo e il quarto dei motivi di ricorso possono essere valutati unitariamente e risultano inammissibili perché quanto addotto (peraltro per la prima volta con il ricorso in esame) involge valutazioni che vanno oltre la mera delibazione, sulla base della documentazione allegata, della esistenza di elementi a carico dell’indagato.
Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in termini del tutto generici, senza argomentazioni o allegazioni a suo supporto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/04/2026
