EAW for prosecution: supplementary information cannot be sought for exploratory Purposes

EAW
🇮🇹Italy🇬🇷Greece
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
17/07/2026
Decision number
27353/2026
Main ground
EAW formal requirements
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The Italian Court of Appeal ordered the surrender of a person sought by Greece under a European Arrest Warrant issued for prosecution in connection with aggravated theft and participation in a criminal organisation. The requested person challenged the adequacy of the factual information in the EAW, the failure to seek supplementary information, the continuing validity of the underlying arrest warrant and the failure to recognise his family and professional integration in Italy. The Supreme Court held that the EAW contained the minimum information required to identify the alleged conduct and that supplementary information may be requested only where necessary to decide on surrender, not for exploratory purposes or to reassess the evidential basis of the accusation. It also held that the requested person had failed to prove the stable and continuous five-year residence required for the safeguard applicable to prosecution EAWs, and declared the appeal inadmissible.
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EAW for prosecution: supplementary information cannot be sought for exploratory Purposes, Italian Supreme Court, 17 July 2026, No 27353/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/supplementary-information-not-exploratory-italy-greece-7-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
[OMISSIS] ha proposto ricorso avverso la sentenza in premessa indicata con cui la Corte di appello di Bologna ne ha ordinato la consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 13/17, emesso dall’Autorità Giudiziaria della Grecia per l’esercizio dell’azione penale in relazione ai reati di furto aggravato in concorso ai danni di persona giuridica pubblica e di costituzione e appartenenza ad una organizzazione criminale, commessi nell’isola di Rodi nel periodo compreso tra il 2013 ed il 24 luglio 2015.
L’arresto di [OMISSIS], avvenuto in data 13 marzo 2026, convalidato dal Consigliere delegato della Corte di appello di Bologna, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato revocato il 16 giugno 2026.

Il ricorso, proposto a mezzo del difensore di fiducia, avv. Cristina Pugnoli, consta di cinque motivi.
2.1. Con il primo e il secondo motivo – che attengono allo stesso tema, sono in parte sovrapponibili e possono essere esposti congiuntamente – il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 6, 16 e 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e 8 della Decisione Quadro 2002/584/GAI.

La Corte territoriale ha qualificato come questioni di merito profili concernenti, invece, i presupposti giuridici della consegna.

Si era contestata, dal difensore, la mancanza nel mandato di arresto di un contenuto informativo che consentisse di effettuare una valutazione individualizzata della posizione del ricorrente.

Pur descrivendo diffusamente l’organizzazione criminale che [OMISSIS] avrebbe costituito e di cui sarebbe stato partecipe, indicandone le strutture, le dotazioni logistiche, le modalità operative, non è stato tuttavia individuato il contributo concreto – che si assume essere stato centrale e determinante – che egli avrebbe dato al sodalizio.

L’epoca della partecipazione associativa indicata in contestazione risulta incompatibile con la documentazione prodotta dalla difesa, da cui si evince che [OMISSIS] è rimasto in Francia durante il periodo di operatività dell’organizzazione, in particolare dal 12 agosto 2013 al 4 marzo 2014, per trasferirsi successivamente in Svezia; solo nel 2015 egli sarebbe giunto in Grecia.

Su tale profilo la sentenza ha omesso ogni doverosa verifica.

2.2. Con il terzo motivo la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 6, 16 e 17 della legge n. 69 del 2005 e 8 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, per avere la Corte di merito, pur a fronte delle sopra evidenziate, gravi lacune dell’euromandato, disposto la consegna senza attivare il meccanismo di interlocuzione della richiesta di informazioni supplementari all’Autorità giudiziaria emittente, previsto dall’art. 15, paragrafo 2, della Decisione Quadro 2002/584/GAI.

2.3. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 6, 16 e 17 della legge n. 69 del 2005, e 8 della Decisione Quadro 2002/584/GAI per avere la Corte territoriale ritenuto estranea al proprio sindacato la verifica dell’attualità del titolo cautelare e della persistente perseguibilità dei fatti oggetto del procedimento.

L’euromandato è stato emesso nel 2025 sulla base di una misura cautelare adottata dall’Autorità giudiziaria greca nell’anno 2017, confermata nel 2019, con riferimento a fatti risalenti agli anni 2013-2015. Dal contenuto del mandato risulta che il procedimento è rimasto sospeso dal 2019 e sino al rintraccio del ricorrente.

Il mandato di arresto non contiene, tuttavia, informazioni in ordine a profili essenziali, quali: a) la durata del termine di prescrizione dei reati ascritti al ricorrente; b) l’esistenza di eventuali atti interruttivi; c) gli effetti prodotti dalla rilevata sospensione del procedimento; d) la persistente perseguibilità dei fatti.

2.4. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 2 della legge n. 69 del 2005, agli artt. 2, 3, 13, 27, 29, 30 e 31 della Costituzione, agli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 8 CEDU, per avere la Corte territoriale omesso di valutare il consolidato radicamento personale, familiare e lavorativo del ricorrente in Italia, con conseguente violazione del principio di proporzionalità.

[OMISSIS] vive e lavora in Italia da anni, svolge attività lavorativa a tempo indeterminato, quale unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare, composto dalla moglie, inoccupata, e da due figli minori, nati rispettivamente nel 2023 e nel 2025.

L’esecuzione del mandato non è dunque compatibile con il necessario bilanciamento tra le esigenze di cooperazione giudiziaria e la tutela dei diritti fondamentali.

La tutela garantita, con riferimento al destinatario di mandato di arresto europeo esecutivo, dall’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, non trova una previsione omologa con riguardo al destinatario di mandato processuale e ciò dà luogo ad una asimmetria di sistema irragionevole, in pregiudizio di un soggetto che può ancora beneficiare della presunzione di non colpevolezza.

Si chiede che la Corte valuti la rilevanza e non manifesta infondatezza di una eventuale questione di legittimità costituzionale.

Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Entrambi sono manifestamente infondati.

La difesa lamenta che il contenuto del mandato di arresto sia carente di indicazioni essenziali in ordine al ruolo rivestito dal ricorrente in seno all’organismo associativo in cui sarebbe stato inserito; ruolo che, invece, risulta essere stato compiutamente definito con riferimento agli altri concorrenti.

In particolare, per quanto riguarda la descrizione del fatto, [OMISSIS] è chiamato a rispondere della costituzione e partecipazione ad una organizzazione criminale dedita alla commissione di furti.

Della organizzazione è specificato che era diretta da Ziu Arianti e dedita ad un’attività multilivello continuativa, con una significativa dotazione strumentale; che era connotata da una compagine in cui i ruoli dei sodali, nominativamente indicati, erano differenziati e ripartiti secondo un criterio di gerarchia.

[OMISSIS] vi era organicamente inserito nella duplice veste di promotore, posto che egli avrebbe “costituito” il sodalizio, e, al contempo, di appartenente, ossia di partecipe, dedito nello specifico alla condotta di sottrazione del petrolio. La concretezza del contributo si evince dalla dettagliata descrizione delle modalità operative dei reati fine.

Dunque, non può dirsi che il mandato fosse privo delle informazioni formali minime indicate dall’art. 6 legge 22 aprile 2005, n. 69, le quali devono avere un contenuto tale da permettere allo Stato richiesto di eseguire in tempi rapidi i controlli demandati dalla legge ai fini della consegna.

Quanto al tempus commissi delicti, l’incompatibilità tra i confini temporali della condotta di partecipazione come descritta nel mandato, da un lato, e la presenza di [OMISSIS] in Grecia, dall’altro, è questione che attiene alla ricorrenza dei presupposti di gravità indiziaria, i quali restano sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità.

Ed invero, le censure difensive al riguardo formulate non considerano che l’eliminazione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, ha comportato che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (tra le molte, v. Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118-01).

La doglianza difensiva, in ordine alla incompletezza del quadro informativo e alla mancata effettuazione delle richieste integrative di cui all’art. 15, par. 2, Decisione Quadro 2002/584/GAI emergente dal mandato è dunque priva di ogni fondamento.
Tale disposizione prevede, infatti, che, qualora le informazioni comunicate dallo Stato di emissione risultino insufficienti per consentire all’Autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere sulla consegna, quest’ultima richieda con urgenza le informazioni complementari ritenute necessarie (v. sentenza Bob Dogi, C-241/15).

La disposizione trova la sua proiezione attuativa nell’art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che disciplina lo strumento della richiesta di informazioni e accertamenti integrativi di cui la difesa – infondatamente – lamenta la mancata attivazione.

Gli accertamenti integrativi consentono, invero, alla Corte d’appello di svolgere, ex officio o su sollecitazione di parte, un’opportuna verifica preliminare in relazione alla completezza ed esaustività del materiale informativo trasmesso dalle Autorità di emissione, al fine di pervenire causa cognita all’adozione della decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto.

Di contro, la richiesta sollecitata dalla difesa del ricorrente per ottenere informazioni dallo Stato di emissione non sarebbe volta a stimolare un approfondimento rilevante ai fini della decisione sulla consegna.

Attraverso l’ampliamento della base cognitiva su cui è fondato il mandato di arresto non sarebbe stato possibile porre in discussione – come precisato al punto che precede – il profilo della gravità indiziaria.

Il quarto motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata verifica della persistente attualità del titolo cautelare e della persistente perseguibilità dei fatti oggetto del procedimento, è genericamente formulato.
L’euromandato è stato emesso nel 2025 sulla base di una misura cautelare adottata dall’Autorità giudiziaria greca nell’anno 2017, confermata nel 2019, con riferimento a fatti risalenti al periodo 2013/2015. Il procedimento risulta essere stato dichiarato sospeso dal 2019 sino al rintraccio del ricorrente.

Alla stregua delle predette indicazioni, la richiesta di informazioni integrative avrebbe carattere meramente esplorativo, posto che il ricorrente non deduce che sia maturata la prescrizione dei reati in addebito, ma solo di non essere in grado di affermarlo alla stregua delle proprie conoscenze in ordine al termine di prescrizione, agli eventuali atti interruttivi, agli effetti prodotti dalla sospensione del procedimento ed alla persistente perseguibilità dei fatti.

Viene in rilievo il principio di diritto enunciato da Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053-01, in forza del quale, la richiesta di informazioni e accertamenti integrativi di cui all’art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 – che consente alla Corte d’appello chiamata a decidere sulla richiesta di esecuzione di verificare preliminarmente la completezza del materiale informativo trasmesso dall’Autorità di emissione del mandato di arresto europeo – non può avere carattere esplorativo, né risultare genericamente delimitata nel suo oggetto, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne la necessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da adottare ex art. 17, comma 1, all’esito della procedura passiva di consegna (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053-01).

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.
La difesa sollecita il riconoscimento della propria condizione di soggetto radicato in Italia, in virtù di legami personali, familiari e lavorativi, auspicando l’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 alla posizione del destinatario di mandato di arresto processuale, che [OMISSIS] ricopre; e ciò eventualmente attraverso la rimessione di una eventuale, ma non meglio precisata questione di legittimità costituzionale della disposizione, in rapporto ad una pluralità di parametri solo enunciati.

Appare tuttavia dirimente al riguardo che non è emerso in alcun modo, dalle deduzioni difensive, il requisito della presenza quinquennale, stabile e continuativa, del ricorrente sul territorio nazionale.

In disparte le allegazioni, del tutto generiche e non supportate da alcuna documentazione, della presenza di [OMISSIS] in Italia “da anni”, elementi di collegamento certo del ricorrente con il territorio italiano risalgono, al più tardi, al 2023, anno di nascita del primo figlio.

A fronte di tanta indeterminatezza, la Corte non era tenuta a svolgere ex officio accertamenti ulteriori per acquisire elementi di conoscenza che non possono che essere, per il principio di c.d. prossimità della prova, nella disponibilità esclusiva della persona richiesta in consegna.

È appena il caso di aggiungere che, in tema di mandato di arresto europeo c.d. processuale, la consegna ai fini di un’azione penale nei confronti di un cittadino o di una persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale, è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 43252 del 19/10/2023, M., Rv. 285297-01).

Il sistema è, dunque, congegnato in modo tale che siano assicurate le istanze processuali del Paese di emissione, per le quali è stato attivato lo strumento di cooperazione; mentre le ragioni, correlate al reinserimento sociale del soggetto e alla finalità rieducativa della pena – comunque non configurabili prima della formazione di un titolo esecutivo – sono garantite dalla apposizione della clausola di cui all’art. 19 della legge n. 69 del 2005.

Con tale peculiare meccanismo di tutela, invocando in termini del tutto generici l’applicazione estensiva dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, anche attraverso la proposizione di una “eventuale” questione di legittimità costituzionale, la difesa all’evidenza non si confronta.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sono demandati alla cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 17 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.