Surrender to Germany granted: EPPO proceedings in Italy did not constitute optional ground for refusal

EAW
🇮🇹Italy🇩🇪Germany
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
18/06/2026
Decision number
22878/2026
Main ground
Ne bis in idem
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a European Arrest Warrant issued by the District Court of Munich, at the request of the European Public Prosecutor’s Office in Munich, for the prosecution of offences relating to an alleged transnational VAT fraud scheme involving missing trader companies. The Court of Appeal of Milan ordered surrender, subject to the condition that, in the event of conviction, the requested person be returned to Italy to serve any custodial sentence. The requested person challenged the decision, arguing that surrender should have been refused because an EPPO proceeding concerning the same facts was already pending before the Naples office, creating a risk of parallel proceedings and ne bis in idem. The Italian Supreme Court rejected the appeal. It held that the optional territoriality refusal ground requires a current and concrete conflict of jurisdiction, not merely a potential overlap. In any event, where the EAW is issued within EPPO proceedings, coordination issues between delegated European prosecutors operating in different Member States must be resolved within the EPPO framework and do not fall to the Italian executing court. The Italian court must only verify that the EAW comes from a judicial authority of another Member State and satisfies the statutory requirements. In the present case, the Naples EPPO office had clarified that its investigation concerned only the year 2016 and was at an initial stage, while the German EAW covered a broader factual context from January 2016 to July 2024, involving more transactions and companies. Any possible overlap was therefore limited and insufficient to justify refusal, especially since the Italian authority had not expressed an intention to exercise its punitive power over the facts covered by the EAW. The Court also rejected the objection that the EAW was too generic, holding that it adequately described the associative context, the requested person’s role, the timeframe, the applicable offences and penalties. The appeal was dismissed and the surrender order upheld.
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Surrender to Germany granted: EPPO proceedings in Italy did not constitute optional ground for refusal, Italian Supreme Court, 18 June 2026, No 22878/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/surrender-to-germany-granted-eppo-proceedings-in-italy-did-not-justify-territoriality-refusal
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di [OMISSIS] all’Autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera in data 18 dicembre 2025, su richiesta della Procura europea di Monaco di Baviera – competente in relazione al carattere transnazionale delle condotte e all’ammontare delle imposte evase – per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale e concorso in frode fiscale continuata, dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2024, subordinatamente alla condizione del rientro dell’interessato in Italia per l’esecuzione dell’eventuale pena.
Avverso la sentenza propone ricorso [OMISSIS], tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito articolati.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005, assumendo l’erroneità della decisione con cui la Corte di appello, forte di un’interpretazione restrittiva e non corretta del concetto di “medesimo fatto”, ha escluso la ricorrenza del motivo di rifiuto facoltativo della consegna, nonostante la pendenza, presso l’Ufficio della Procura europea di Napoli, di un procedimento penale avente ad oggetto fatti ritenuti coincidenti o comunque in parte sovrapponibili a quelli contestati nel mandato di arresto europeo.

Infatti, è stata erroneamente valorizzata la parziale differenza cronologica delle condotte e la diversa fase dei procedimenti, senza considerare la natura unitaria e permanente del reato associativo e la sostanziale identità delle condotte materiali contestate. Viene censurata, inoltre, l’indebita attribuzione del procedimento all’Autorità tedesca, delegando di fatto la risoluzione del potenziale conflitto di giurisdizione ad un organo dell’accusa quale EPPO, così da estromettere lo Stato italiano dall’esercizio della propria potestà punitiva senza un autonomo bilanciamento di interessi, fino a svuotare la prerogativa statale tutelata dall’art. 18-bis legge cit.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 e 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto il mandato di arresto europeo si caratterizza per una estrema genericità, sia con riguardo all’individuazione delle condotte addebitate al ricorrente, sia in considerazione della loro collocazione temporale, indicata mediante un arco cronologico particolarmente ampio, tale da non consentire una adeguata delimitazione dell’accusa anche a seguito della richiesta di sollecitare informazioni integrative all’autorità tedesca. La lesione del diritto di difesa ha impedito di articolare compiutamente le proprie deduzioni sia sul presupposto della consegna, inclusa l’assenza dei motivi di rifiuto, sia in relazione alla maturazione della prescrizione.

In data 12 giugno 2026 è pervenuta una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con la quale vengono ripresi tutti gli argomenti del ricorso approfondendo la censura sulla pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto il “medesimo fatto” oggetto del m.a.e. presso la Procura di Napoli, con rischio di violazione del ne bis in idem, alla luce di specifici atti dimostrativi di un’attività investigativa in corso in fase qualificata (verbale di perquisizione del 2023, richiesta di proroga delle indagini e verbale di interrogatorio della coindagata di [OMISSIS]).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di ricorso, che pone sia la questione della pendenza in Italia di un procedimento penale “per i medesimi fatti” per i quali è stata richiesta la consegna di [OMISSIS], sia il conflitto tra l’autorità giudiziaria italiana e quella tedesca, è infondato.
2.1. Va premesso che il mandato di arresto europeo oggetto del ricorso è stato emesso a seguito di una ordinanza cautelare del Tribunale di Monaco su richiesta della Procura europea tedesca, quindi ai sensi dell’art. 33 del Regolamento 2017/1939/UE del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’istituzione della Procura europea (EPPO).

Infatti, a [OMISSIS] è contestato di essere partecipe di un articolato sistema di frode IVA, realizzato mediante operazioni intracomunitarie fittizie e utilizzo di società “cartiere” o “missing trader”, con il compito di procacciare società italiane da inserire nel meccanismo fraudolento, fatti commessi dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2024: un titolo di reato, dunque, ricompreso nell’elenco di cui all’art. 2, § 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, in quanto lesivo degli interessi finanziari dell’Unione Europea, rientrante nella competenza materiale e territoriale del predetto organo giudiziario ai sensi degli artt. 22 e 23 del citato Regolamento, sulla base del richiamo alla Direttiva cd. P.I.F. 2017/1371/UE del 5 luglio 2017, recepita dal nostro ordinamento con il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

2.2. La censura oggetto del primo motivo di ricorso attiene al rifiuto alla consegna in ragione della pendenza, in Italia, di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti posti a base del mandato di arresto europeo.

La commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto della consegna costituisce un motivo facoltativo di rifiuto ai sensi dell’art. 18-bis, lett. a), legge cit.

La ratio della norma è quella di salvaguardare l’interesse dello Stato di esecuzione ad esercitare la propria giurisdizione, in una logica di prevenzione di conflitti tra procedimenti paralleli e, in ultima analisi, a tutela del principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Sez. 6, n. 27992 del 3/06/2018, H., Rv. 273544).

Ne consegue che il motivo facoltativo di rifiuto in esame presuppone la sussistenza di un conflitto attuale e concreto tra giurisdizioni, non essendo sufficiente una mera interferenza potenziale (Sez. 6, n. 46641 del 17/12/2021, Parrinello, Rv. 282393; Sez. 6, n. 46642 del 17/12/2021, Pelle; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197; Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912), sicché la mera allegazione della pendenza di un procedimento interno non basta a giustificare il rifiuto ove non sia accompagnata da elementi idonei a dimostrare la concreta volontà dell’autorità nazionale di esercitare la propria potestà punitiva sul medesimo fatto oggetto del m.a.e. (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Huseini).

La Corte di giustizia dell’Unione europea (con sentenza del 12 febbraio 2026, C-712/25, Rastoshev) è intervenuta al riguardo, ribadendo che, ai sensi dell’art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può rifiutare» di eseguire un mandato d’arresto europeo per i motivi elencati ai punti da 1 a 7 di tale disposizione, tra i quali figura, in particolare, il fatto che il mandato abbia ad oggetto reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione, o in un luogo assimilato ad esso.

Dalla formulazione dell’art. 4 della citata decisione quadro, ed in particolare dall’utilizzo del verbo «potere», combinato con l’infinito del verbo «rifiutare», il cui soggetto è l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulta quindi che quest’ultima deve essa stessa disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il mandato d’arresto europeo per i motivi di cui a tale art. 4 [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 43 e giurisprudenza citata].

Ne consegue, secondo la citata decisione della Corte di giustizia, che, allorquando optano per il recepimento di uno o più motivi di non esecuzione facoltativa previsti dall’art. 4 della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri non possono prevedere che le autorità giudiziarie siano tenute a rifiutare di eseguire qualsiasi mandato d’arresto europeo che rientri formalmente nell’ambito di applicazione di detti motivi, senza possibilità per queste ultime di prendere in considerazione le circostanze proprie di ciascun caso di specie [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 44 e giurisprudenza citata].

Il legislatore dell’Unione, infatti, pur riconoscendo che gli Stati membri possono perseguire gli autori di reati commessi nel loro territorio, ha inteso prevedere la facoltatività di tale motivo di rifiuto dell’esecuzione, consentire che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, perseguibile sia dall’autorità giudiziaria emittente sia dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, possa essere perseguita dall’autorità giudiziaria che si trova nella posizione più adeguata dal punto di vista della buona amministrazione della giustizia penale (v. il par. 42 della sentenza C-712/25 Rastoshev).

In particolare, l’applicazione di tale motivo di non esecuzione deve essere lasciata, secondo il giudice di Lussemburgo, alla valutazione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che deve, a tal fine, disporre di un margine di discrezionalità che le consenta di esaminare tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, al fine di determinare, sulla base di elementi oggettivi, quale tra le autorità giudiziarie, emittente o di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata per garantire la buona amministrazione della giustizia penale e, di conseguenza, per preservare il legittimo interesse di tutti gli Stati membri alla prevenzione della criminalità all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 60].

Ciò vale, a maggior ragione, nella prospettiva seguita dalla richiamata sentenza Rastoshev, quando i reati oggetto del mandato d’arresto europeo si inseriscono nell’ambito di un’organizzazione criminale internazionale complessa, cosicché essi hanno potuto essere commessi, in parte, e produrre i loro effetti, nel territorio di diversi Stati membri e, in particolare, in quello dello Stato membro emittente, in cui è stato possibile avviare un’azione penale nei confronti della persona interessata.

Il logico corollario di tale percorso argomentativo deve pertanto rinvenirsi nella insufficienza della soluzione ermeneutica che ritiene sussistente il motivo di rifiuto in presenza della sola circostanza che il reato oggetto del m.a.e. sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Afferma, infatti, la Corte di giustizia che l’autorità giudiziaria deve, a tal fine, tenere conto delle circostanze del caso concreto, quali, in particolare: a) la natura e le caratteristiche del reato, la sua eventuale dimensione internazionale e la sua commissione nell’ambito di una organizzazione internazionale; b) il luogo ove si trovano le vittime; c) la disponibilità e la prossimità degli elementi di prova e dei testimoni; d) lo stato di avanzamento del procedimento penale nello Stato emittente e, se del caso, nello Stato di esecuzione.

2.3. Sotto altro profilo, deve poi rilevarsi il dato dirimente che il mandato di arresto europeo è stato emesso ai sensi dell’art. 33 del Regolamento 2017/1939/UE del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’istituzione della Procura europea (EPPO), per reati rientranti nella competenza di tale organo giudiziario sia in Italia (Procura delegata di Napoli) che in Germania (Procura delegata di Monaco di Baviera) cosicché i problemi di coordinamento intergiurisdizionale relativi alla pendenza di procedimenti penali per gli stessi fatti – in tutto o in parte – presso diverse Autorità giudiziarie di più Stati membri dell’Unione europea, devono essere risolti nell’ambito del necessario coordinamento delle indagini da parte dell’EPPO (Sez. 6, n. 46641 del 17/12/2021, Parrinello, Rv. 282393) ed eventuali questioni relative al riparto delle attribuzioni sia tra uffici del pubblico ministero ordinario e della Procura europea, sia tra procuratori europei delegati operanti in diversi Stati membri, non possono essere devolute al giudice della consegna.

Come già affermato, il giudice italiano è tenuto soltanto a verificare che il mandato di arresto europeo provenga dall’Autorità giudiziaria di un altro Stato membro UE (art. 1, comma 3, legge n. 69 del 2005), cosicché l’asserita mancata osservanza di una regola di riparto delle attribuzioni tra autorità requirente di EPPO costituisce una questione del tutto estranea alle valutazioni dello Stato richiesto, non rientrando nelle attribuzioni di questa Suprema Corte dirimere eventuali conflitti di competenza tra le autorità requirente europee (Sez. 6, n. 18123 del 19/05/2026, Grubl).

2.4. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata, a fronte della censura difensiva concernente l’esistenza di un procedimento a carico del consegnando dinanzi alla Procura europea di Napoli, abbia correttamente osservato il su esposto quadro di principii, non solo escludendo la sovrapponibilità dei fatti oggetto dei due procedimenti, ma altresì esplicitando il disinteresse dell’Autorità giudiziaria italiana a procedere nei confronti di [OMISSIS] in favore dell’Autorità tedesca, sulla base del contenuto della nota trasmessa dal menzionato ufficio requirente.

Infatti, la Procura europea di Napoli ha formalmente rappresentato come il procedimento italiano riguardi condotte riferibili al solo anno 2016 e sia in fase iniziale di indagine, senza che rilevi lo svolgimento delle specifiche attività indicate nella memoria difensiva, laddove il mandato di arresto europeo emesso su richiesta della Procura europea di Monaco abbraccia un contesto fattuale ben più ampio, non solo per la durata (dal gennaio 2016 al 31 luglio 2024), ma anche per il numero delle operazioni e delle società coinvolte e per l’oggetto dell’accertamento — l’IVA evasa dalla società Hemi Plast, non contestata in Italia — con la conseguenza che la relativa attività d’indagine si trova in una fase avanzata di svolgimento.

Alla luce della indicata situazione di fatto la Procura europea di Napoli ha già rappresentato che, ove sorgessero sovrapposizioni tra le condotte illecite contestate all’indagato, «chiederà la riallocazione della posizione di [OMISSIS] nel procedimento tedesco», come peraltro le è consentito nella logica della leale collaborazione che governa i rapporti tra EPPO e le autorità nazionali (art. 5, par. 6, Reg. cit.), all’unico fine di assicurare l’efficienza delle indagini relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.

L’eventuale area di contatto tra le due vicende risulta, pertanto, circoscritta ad un segmento iniziale della contestazione, di per sé insufficiente, come tale, ad integrare quella identità del fatto che sola legittimerebbe l’applicazione del motivo di rifiuto invocato (per un caso analogo, da ultimo, Sez. 6, n. 13063 del 27/03/2024, Uka Xhulijo, Rv. 286192-01), anche in considerazione del fatto che, comunque, l’Autorità giudiziaria italiana ha escluso la volontà di esercitare la propria potestà punitiva sul fatto oggetto del m.a.e.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
3.1. Sotto tale profilo va ribadito che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il giudice dello Stato richiesto non è chiamato a valutare la gravità del compendio indiziario, né a svolgere un sindacato sul merito dell’accusa, essendo il relativo apprezzamento riservato all’Autorità giudiziaria dello Stato emittente.

In tale prospettiva, il controllo demandato al giudice della consegna attiene esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti formali e contenutistici del mandato di arresto europeo, con particolare riferimento alla presenza di una descrizione dei fatti idonea a consentire: la comprensione della natura dell’accusa, la verifica della riconducibilità della condotta a una fattispecie penale e l’accertamento della eventuale sussistenza di motivi di rifiuto della consegna.

3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, della sufficienza della descrizione contenuta nel mandato di arresto europeo, evidenziando come lo stesso individui il contesto associativo in cui si collocano le condotte; descriva il ruolo attribuito al ricorrente nel sistema di frode; delimiti, sia pure attraverso un arco temporale ampio, il periodo di commissione dei fatti; indichi le norme incriminatrici applicabili e la pena prevista.

Ne consegue che le censure difensive, incentrate sulla pretesa genericità della descrizione e sulla mancata indicazione puntuale delle singole condotte, non soltanto non si confrontano con la sentenza impugnata, ma risultano meramente assertive e postulano un livello di dettaglio non richiesto dalla normativa di riferimento, incompatibile con la struttura e le finalità dello strumento del mandato di arresto europeo.

3.3. In ordine al tema posto circa la prescrizione del reato, correttamente la Corte territoriale ha escluso la rilevanza del relativo profilo di doglianza alla luce della disciplina vigente, che non contempla più tale causa come motivo di rifiuto obbligatorio della consegna.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 18 giugno 2026