Surrender to Germany granted: missing penalty range in prosecution EAW did not bar execution
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ro.De., nativo peruviano, risulta destinatario di mandato d’arresto europeo emesso il 2 aprile 2024 dalla Pretura di Heidelberg, nella Repubblica federale di Germania, per l’esecuzione di un mandato d’arresto nazionale, emesso da quella stessa autorità giudiziaria in relazione nove delitti di furto aggravato e due di truffa, avvenuti tra l’ottobre 2022 e lo stesso mese del 2023 e puniti dagli artt. 242, comma 1, 263, commi 1 e 2, e 263, comma 5, del codice penale tedesco.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna allo Stato richiedente, in esecuzione del mandato d’arresto europeo.
2. Attraverso il suo difensore, Ro.De. impugna tale decisione, lamentandone l’illegittimità, in quanto il mandato d’arresto europeo non contiene l’indicazione delle pene, minima e massima, applicabili per i reati a lui addebitati, in violazione di quanto obbligatoriamente prescritto dall’art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005.
La motivazione con la quale la Corte d’Appello ha respinto la relativa eccezione difensiva, ovvero che il trattamento sanzionatorio si desume dalla lettura delle norme incriminatrici tedesche, puntualmente indicate, non potrebbe ritenersi sufficiente, perché, facendo riferimento ad un ordinamento normativo straniero, non sarebbe completamente attendibile: con l’effetto di doversi considerare omesso il rigoroso sindacato richiesto al giudice italiano sull’effettiva misura della pena e sulla conseguente proporzionalità di essa.
In subordine, si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto, quanto meno, chiedere informazioni supplementari sul punto allo Stato emittente, a norma dell’art. 16, legge n. 69 del 2005.
3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso non è fondato e dev’essere respinto.
Anzitutto, va precisato che la prescrizione di cui all’art. 6, lett. f), legge n. 69 del 2005, relativa all’indicazione della pena minima e massima prevista per il reato oggetto di un mandato d’arresto c.d. “processuale”, non configura una condizione ostativa alla consegna: i successivi artt. 18 e 18-bis, infatti, non contemplano l’omissione di tale indicazione tra i casi di rifiuto della consegna, da essi previsti in via tassativa, potendo tale carenza, semmai, dar luogo alla richiesta di ulteriori informazioni. Detta prescrizione, piuttosto, è funzionale esclusivamente alla verifica dei requisiti legali per l’esecuzione del mandato, in tema di misura della pena (artt. 7, comma 3, e 8, comma 1, legge n. 69 del 2005; art. 2, comma 2, decisione quadro 2002/584/GAI), e comunque di rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali, imposto dall’art. 2 della stessa legge n. 69; con l’ulteriore conseguenza che, se dall’assenza delle informazioni richieste dall’art. 6, cit., non derivi alcun pregiudizio per le garanzie difensive del consegnando, l’esecuzione del mandato non può essere rifiutata, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della reciproca fiducia tra gli Stati membri dell’Unione (così,
tra altre, Sez. 6, n. 22829 del 04/06/2024, Moenes, Rv. 286569, in fattispecie relativa all’omessa indicazione della pena massima prevista dalla legge dello Stato richiedente per il reato per il quale si procede, dalla quale comunque non derivino pregiudizi per il consegnando).
Il contenuto del mandato d’arresto europeo, dunque, in coerenza con il suo ruolo di atto autosufficiente, dev’essere inequivoco: ma ciò non significa che debba necessariamente essere anche esplicito, qualora il dato mancante sia comunque evincibile, senza margine d’errore, dalle ulteriori informazioni in esso contenute.
Nello specifico, allora, l’informazione mancante – quella, cioè, della pena edittale prevista nell’ordinamento tedesco per i reati addebitati al Ro.De. – è oggettiva e ricavabile dalla consultazione del testo normativo; né, per altro verso, l’interessato adduce, in relazione alla sua specifica posizione, alcun elemento idoneo anche soltanto a revocarla in dubbio (ad esempio, per l’applicabilità di una particolare circostanza del reato, sia essa aggravante od attenuante, oppure per sue qualità personali). Quella della possibile e non verificata sproporzione della pena applicabile rimane, allora, una semplice ipotesi difensiva, solamente enunciata; senza contare che essa potrebbe rilevare soltanto nei limiti in cui si traducesse nel pericolo di un trattamento inumano o degradante: ciò che, in verità, neppure la difesa ricorrente adombra.
Peraltro, si procede per reati (furto organizzato e truffa) rientranti nella tradizione comune europea, tanto che, per essi, l’esecuzione del mandato d’arresto è prevista anche indipendentemente dalla doppia punibilità in entrambi gli Stati interessati, purché la pena applicabile sia superiore a tre anni (art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005, rif. art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio UE), dovendo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in tali casi, fare riferimento proprio alla legge dello Stato emittente, nella versione applicabile ai fatti oggetto del mandato (CGUE, 3 marzo 2020, in causa C-717/18).
5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna dell’interessato a pagarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2026.
