Suspension of surrender: requested person cannot challenge refusal to defer execution of an EAW
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OMISSIS] all’autorità giudiziaria spagnola, in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Marbella il 27 aprile 2026 per tentata rapina, subordinando la consegna alla condizione che la persona consegnata, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente applicate.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OMISSIS], denunciando un unico motivo di annullamento per violazione dell’art. 24 della l. n. 69 del 2005.
La Corte di appello ha respinto l’istanza di differire la consegna per consentire che il ricorrente possa essere sottoposto a procedimento penale in Italia per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., sulla base di un confronto di gravità astratta dei titoli di reato e della constatazione dell’assenza di misure cautelari nel procedimento italiano, omettendo la valutazione comparativa delle esigenze processuali dei due Stati, valutazione che deve tener conto di una pluralità di parametri, quali la complessità del procedimento, la fase o il grado in cui si trova, l’entità della pena.
Rileva il difensore che, nel procedimento italiano, è stata fissata la prima udienza (il giorno 8 gennaio 2027) mentre, in quello spagnolo, l’azione penale non risulta ancora essere stata esercitata, essendo stato emesso un mandato di arresto processuale sulla base di una ordinanza di custodia cautelare. Inoltre, il procedimento italiano è complesso e richiede la presenza dell’imputato, anche in considerazione della pena irrogabile.
Infine, si deduce che la Corte ha omesso di valutare se il rinvio potesse essere modulato temporalmente, ovvero se potesse disporsi un trasferimento temporaneo in Spagna, con successivo ritrasferimento in Italia per la prosecuzione del processo.
Con memoria tempestivamente depositata il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
L’art. 24 della l. n. 69 del 2005 stabilisce, al primo comma, che “con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto”; il secondo comma precisa che “nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate”.
L’articolo, dunque, non disciplina un’ipotesi di rifiuto della consegna, ma regola la diversa situazione in cui la Corte di appello, dopo avere disposto l’esecuzione del mandato, ne sospende temporalmente gli effetti, differendone l’attuazione per le ragioni previste.
La norma, nel prevedere una facoltà di rinviare la consegna (“può disporre”), attribuisce alla Corte di appello un potere discrezionale, senza stabilire espressamente alcun parametro di valutazione cui l’esercizio di tale facoltà è vincolato.
Proprio l’assenza di parametri espressamente indicati dal legislatore ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a ricostruire il contenuto del potere discrezionale facendo riferimento ai criteri ricavabili dal precedente art. 20 l. n. 69 del 2005, disposizione che disciplina il diverso caso del concorso tra più mandati di arresto europeo emessi da differenti Stati membri ovvero tra un mandato di arresto europeo e una richiesta di estradizione. Non è rilevante, ai fini di interesse, che nel caso dell’art. 20 si discuta di “non” esecuzione di uno dei mandati e non di mero rinvio della consegna.
Nel caso di concorso di più mandati di arresto, il legislatore ha individuato quali criteri di valutazione la gravità dei reati, il luogo della loro commissione, la data di emissione dei mandati e la circostanza che essi siano stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale. Si tratta di criteri che consentono di operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi pubblici degli Stati richiedenti.
La medesima logica ispira anche la disciplina prevista dall’art. 24 della l. n. 69 del 2005. In tale ipotesi, infatti, all’interesse dello Stato membro emittente ad ottenere la tempestiva consegna della persona ricercata si contrappone l’interesse dello Stato italiano a proseguire un procedimento penale già instaurato ovvero ad assicurare l’esecuzione di una pena inflitta per fatti diversi da quelli oggetto del mandato di arresto europeo.
Il bilanciamento richiesto alla Corte di appello riguarda, dunque, esclusivamente interessi pubblici concorrenti, riconducibili all’esercizio della giurisdizione penale, alla corretta amministrazione della giustizia nei rispettivi ordinamenti e alla leale collaborazione tra Stati.
In questa prospettiva, non assume rilievo l’interesse del consegnando a essere giudicato o a scontare la pena in uno Stato piuttosto che nell’altro, trattandosi di interesse di mero fatto, privo di autonoma rilevanza giuridica.
Ne consegue che la valutazione circa l’opportunità di differire la consegna resta integralmente rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’autorità giudiziaria, chiamata a verificare se l’interesse dello Stato italiano all’esercizio dell’azione penale ovvero all’esecuzione della pena debba, nel caso concreto, prevalere temporaneamente sull’interesse dello Stato emittente a ottenere l’immediata esecuzione del mandato di arresto europeo.
Da ciò deriva che il consegnando non può dedurre, in sede di legittimità, alcun vizio della decisione per non avere la Corte d’Appello ritenuto di esercitare la facoltà di ritardare la consegna, in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale rispetto a detta scelta.
Analoga situazione si verifica nell’ipotesi di cui all’art. 18 comma 1, lett. b), della l. n. 69 del 2005, che prevede un motivo facoltativo, e non obbligatorio (come avveniva in precedenza), di rifiuto della consegna per l’ipotesi in cui la richiesta riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato.
Anche in tale caso, secondo l’orientamento che si condivide, la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato è rimessa all’autorità giudiziaria preposta a vagliare l’interesse dello Stato all’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto, il quale, in sede di legittimità, non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale (Sez. F, Sentenza n. 32379 del 08/08/2024, Jovanovic, Rv. 286876 – 01).
L’identità della struttura delle due fattispecie conferma che tanto il differimento della consegna quanto il rifiuto facoltativo, fondato sulla territorialità del reato, costituiscono strumenti attraverso i quali il legislatore ha inteso affidare al giudice il compito di valutare esclusivamente la prevalenza dell’interesse pubblico nazionale rispetto a quello perseguito dallo Stato emittente, senza attribuire alla persona richiesta alcuna posizione giuridica differenziata.
Tale conclusione non contrasta con la giurisprudenza secondo cui il differimento della consegna ex art. 24 l. n. 69 del 2005 è una facoltà del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768 – 01; Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010 – dep. 29/09/2010, Mallucci, Rv. 24800601).
Tale orientamento, infatti, si è formato in un quadro normativo ormai superato.
Le pronunce richiamate sono state rese anteriormente alla modifica dell’art. 22 della l. n. 69 del 2005 introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, allorché il giudizio di legittimità avverso le decisioni della Corte di appello in materia di mandato di arresto europeo presentava un’estensione diversa rispetto a quella attuale, consentendo alla Corte di cassazione un sindacato non limitato ai soli vizi di legittimità, ma esteso anche al merito (“possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito”).
L’intervento riformatore del 2021 ha invece profondamente modificato la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, restringendolo ai soli profili di legittimità. In tale mutato assetto processuale non è più consentito trasformare il ricorso per cassazione in uno strumento volto a sollecitare una diversa valutazione discrezionale circa l’opportunità del differimento della consegna, trattandosi di scelta che appartiene esclusivamente alla Corte di appello.
Si osservi, dunque, che, venuta meno l’estensione al merito dei poteri del giudice di legittimità, occorre considerare come l’art. 22 della legge citata consenta il ricorso per cassazione esclusivamente avverso la decisione sulla consegna di cui all’art. 17, mentre l’art. 24 attribuisce alla Corte d’Appello un potere che interviene in una fase logica successiva rispetto a tale decisione. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 24 dovrebbe essere ritenuto ammissibile – analogamente a quanto avviene per l’art. 23 (Sez. 6, sentenza n. 24100 del 16/06/2025, Rv. 288249-0) – quale impugnazione contro un atto emesso dalla Corte d’Appello nella sua veste di giudice dell’esecuzione.
All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali ma non al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non avendo il ricorrente dato causa all’inammissibilità per colpa, alla luce del mutato quadro normativo e della non univoca giurisprudenza che talora ha annullato la stessa decisione di consegna (Sez. 6, n. 18522 del 21/05/2026, Zhjeci, Rv. 289923 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 221, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma il 4 agosto 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2026.
