Extradition for an offence committed in Italy: territoriality is an optional ground for refusal reserved to the Minister of Justice
IN FATTO
1. Con sentenza del 14 maggio 2026 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’esistenza dei presupposti per l’estradizione in Albania del cittadino albanese [OMISSIS] limitatamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italia fra il 6 e il 16/02/20212. Nel ricorso presentato dal difensore di [OMISSIS] si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 14 della
Convenzione Europea di estradizione in relazione al principio di specialità .
Si rileva, al riguardo, che la Corte ha riconosciuto i presupposti per l’estradizione
limitatamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italia fra il 6
e il 16/02/2021 riconducibile all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dell’ordinamento
italiano, ma trascurando che tale reato è stato contestato al ricorrente «nella forma
particolare della cooperazione ossia del gruppo criminale strutturato», così unificando
l’azione penale sotto l’egida del delitto associativo per il quale, tuttavia, la Corte di
appello ha escluso la consegna.
Si osserva che in questo modo è stato violato l’art. 14 della Convenzione europea
di estradizione che stabilisce che la persona consegnata non può essere sottoposta a
procedimento, giudicata o detenuta per un reato anteriore alla consegna diverso da
quello che ha motivato l’estradizione.
Si precisa che l’Autorità giudiziaria albanese ha già formulato l’imputazione per il
reato associativo unificato con quello di detenzione, sicché non sarebbe possibile
celebrare un processo limitato al solo reato-fine e sarebbe violato l’art. 705 cod. proc. pen. per la lesione del diritto fondamentale a non essere sottoposto a giudizio o a
restrizione della libertà personale per reati per i quali lo Stato richiesto ha espressamente negato la consegna.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio
della motivazione nel fondare i gravi indizi di una illecita detenzione e di una parziale
rivendita di cocaina esclusivamente sulla base dei contenuti di due conversazioni
senza la certezza che l’utenza di uno dei cellulari sia riconducibile all’estradando.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 7 della
Convenzione europea di estradizione del 1957 perché, esclusi i gravi indizi per i reati
associativi e il riciclaggio, risulta che il reato per il quale sono stati ravvisati i
presupposti per la consegna dell’estradando sarebbe stato commesso in Italia, sicché
la giurisdizione dello Stato richiedente risulterebbe recessiva rispetto a quella dello
Stato italiano.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della
motivazione nel trascurare che dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che nell’istituto indicato come luogo di prima detenzione del ricorrente lo stesso potrebbe
esser sottoposto a condizioni detentive inumane e degradanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Relativamente al primo motivo deve osservarsi che la sentenza impugnata
ha ravvisato (p. 7) i presupposti per l’estradizione del ricorrente limitatamente al
reato di traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con altri, riconducibile, in Italia,
al reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e il principio di specialità , espresso
nel primo comma dell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resa
esecutiva con legge 30 gennaio 1963 n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del
giudice procedente impedendogli di perseguire l’estradato per reati per i quali non è
stata concessa l’estradizione (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218767; Sez. 3, n.
39353 del 24/09/2008, Rv. 241296; Sez. 1, n. 32356 del 06/07/2004, Rv. 229288).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico poiché non si confronta con il
contenuto della sentenza impugnata nella parte in cui si rileva che la difesa non ha
neppure sostanzialmente contestato l’attribuzione all’estradando dell’utenza Sky-ECC
1.3. Relativamente al terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la commissione
in Italia di parte del reato per il quale viene chiesta l’estradizione non esclude la
concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l’estradizione fondata sulla
Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo
al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell’autorità giudiziaria,
ma, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1997,
rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (Sez. 6, n. 53176 del
15/11/2018, Rv. 274582; Sez. 6, n. 8674 del 11/10/2005, dep. 2006, Rv. 233688).
1.4. Relativamente al quarto motivo di ricorso si rileva che, dopo avere svolto
una integrazione istruttoria, la Corte di appello ha analiticamente risposto alle
argomentazioni del ricorrente (p.7-8), che non si confronta con i contenuti della
sentenza limitandosi a reiterare una valutazione ipotetica, smentita, come
puntualizzato nella sentenza «dalle ufficiali e formali informazioni fornite dallo Stato
richiedente» (p. 8).
2. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 15/07/2026
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Angelo Costanzo Pierluigi Di Stefano
