The Minister’s request for revocation of the measure leaves the Court with no discretion
RITENUTO IN FATTO
1. Bo.Ro. è stato tratto in arresto, a fini estradizionali, il 3 luglio 2024 ai sensi dell’art. 12 del vigente Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti d’America, in quanto destinatario del mandato di cattura emesso dalla Corte del Distretto della Florida Centrale, USA, in relazione ai seguenti reati:
– gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza (reato previsto dal Titolo 18, Sezioni 1960 (b)(1)(B), 1960 (b)(1)(C) e 2 del codice penale Usa, punito con la pena massima di 5 anni di detenzione);
– associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro (reato previsto dal Titolo 18, Sezione 1956(h) del codice penale Usa, punito con la pena massima di 20 anni di detenzione).
1.1. Convalidato l’arresto ed applicata la misura cautelare della custodia in carcere, la
Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 28 gennaio 2025, dichiarava l’esistenza delle condizioni di legge per l’estradizione negli Stati Uniti d’America, per i reati poco sopra indicati.
1.2. Con sentenza in data 1 ottobre 2025, la sesta Sezione di questa Corte annullava la sentenza impugnata per motivi processuali e, dichiarate assorbite le questioni sui gravi indizi, si diffondeva anche nell’argomentare sulla infondatezza delle questioni inerenti al rispetto del principio di specialità, al rispetto del principio di proporzionalità della pena, nonché al rischio concreto dell’estradando di viviere condizioni e subire trattamenti carcerari disumani o degradanti.
1.3. Avviata la fase rescissoria ed acquisite le informazioni richieste, la Corte, sentito il P.g., che depositava memoria, acquisiva la documentazione prodotta dalla Difesa, rigettando le ulteriori richieste istruttorie, riservava quindi la decisione ed all’esito emetteva la sentenza qui impugnata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il soggetto richiesto di estradizione, a mezzo del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le inosservanze della legge processuale ed i vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) in appresso indicati, nei limiti di quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità – art. 606, lett. c), art. 178 lett. c) cod. proc. pen., art. 111 Costituzione, art. 6 Cedu in merito al rigetto dell’eccezione di nullità avanzata dalla difesa con riguardo all’incompletezza del fascicolo del processo estradizionale, non essendo state trasmesse alla Corte le domande rivolte dal Ministero all’A.g. statunitense, sicché le risposte fornite non potevano essere interpretate e comprese dalla difesa, in quanto monche della domanda che le aveva generate;
2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale – art. 606, lett. b), art. 50 CDFUE, art. 54 CAAS – manifesta illogicità della motivazione (travisamento della prova) -art. 606, lett. e), art. 50 CDFUE, art. 54 CAAS – in merito all’illegittima decisione della Corte d’Appello sulla non divisata sussistenza di un “bis in idem europeo”, in ragione dell’intervenuta archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Monaco di Baviera del procedimento penale a carico del signor Bo.Ro. per gli stessi fatti oggetto della richiesta estradizionale statunitense;
Segnatamente,
Sull’identità dei fatti-reato contestati al signor Bo.Ro. dalla A.g. tedesca e da quella statunitense (requisito dell'”idem”);
Sulle decisioni di archiviazione adottate dalla Procura della Repubblica di Monaco di Baviera (requisito del “bis”);
Sulla decisione della Corte di appello di Milano e i vizi di legittimità censurati;
Sul requisito di “idem factum”;
Sul requisito di “bis” e sulla decisione di archiviazione della Procura della Repubblica di Monaco di Baviera.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale – art. 606, lett. b), art. 705 cod. proc. pen. – carenza e manifesta illogicità della motivazione (travisamento della prova) – art. 606, lett. e), art. 705 cod. proc. pen. – in merito alla valutazione circa la sussistenza del requisito della gravità indiziaria, relativamente ai reati oggetto della richiesta estradizionale;
Segnatamente,
Sulla mancata risposta argomentativa alle deduzioni difensive circa la mancanza del requisito della gravità indiziaria, con riferimento al reato di riciclaggio di denaro;
Sulla decisione della Corte di appello di milano sul punto e sui vizi di legittimità censurati;
Sull’utilizzo, nei ticket di assistenza, del “tempo uct”, erroneamente utilizzato come argomento a sostegno dell’accusa di riciclaggio;
Sul mancato apprezzamento della cooperazione del signor Bo.Ro. con le autorità di Polizia di diversi Stati (tra cui gli USA): errata datazione da parte della Corte di appello di tale collaborazione;
Sul “mancato blocco degli account oggetto di indagine” da parte del signor Bo.Ro. errata e incompleta valutazione delle risultanze probatorie, di segno contrario, emergenti dai documenti difensivi;
– Sulla “garanzia di anonimato” agli utenti di cryptonator: recepimento acritico della prospettiva accusatoria statunitense, senza alcuna valutazione degli elementi a discarico, con particolare riferimento al provvedimento di archiviazione emesso dalla Procura di Monaco di Baviera;
2.4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale – art. 606, lett. b), cod. proc. pen., art. 705 comma 2, lett. c), cod. proc. pen., art. 3 Cedu – carenza di motivazione -art. 606, lett. e), cod. proc. pen., art. 705 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., art. 3 Cedu – in merito alla valutazione errata e sorretta da motivazione carente e manifestamente illogica “travisamento della prova”, operata dalla Corte circa il rischio dell’estradando di subire trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna, in ragione delle condizioni di detenzione nel carcere di Contea di Pinellas, anche in punto di proponibilità della relativa argomentazione nel grado di giudizio di rinvio.
3. Con memoria pervenuta a mezzo p.e.c. in data 11 marzo u.s., la difesa del ricorrente valorizzava uteriormente il profilo già sviluppato con il secondo motivo di ricorso (bis in idem europeo).
3.1. Con ulteriore memoria, inviata a mezzo p.e.c. in data 26 marzo 2026, il difensore del ricorrente ha chiesto la dichiarazione di estinzione della procedura, attesa la sopravvenuta revoca della domanda di consegna da parte dello Stato richiedente. L’Autorità
giudiziaria requirente dello Stato richiedente aveva infatti chiesto l’archiviazione di tutte le accuse a carico del soggetto richiesto.
4. All’udienza camerale del 27 marzo, sulle conclusioni delle parti presenti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, depositando all’esito il dispositivo della decisione sostenuto dalle motivazioni di cui in appresso.
4.1. Nella stessa data perveniva, a mezzo p.e.c., la nota a frima del Ministro della Giustizia, datata 26 marzo 2026, con la quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 718 cod. proc. pen., chiedeva “l’immediata revoca di ogni misura cautelare a carico di Bo.Ro. a scopo di estradizione negli Stati Uniti d’America”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Assumono rilievo dirimente ed assorbente ai fini della decisione:
la richiesta di revoca della misura cauteare in corso a fini estradizionali, avanzata dal Ministro della Giustizia ai sensi del comma 2 dell’art. 718 cod. proc. pen., che non lascia spazio ad alcuna discrezionalità (Sez. 6, n. 1649 del 01/06/1993, Haouzi, Rv. 195967-01) nella decisone de liberiate “La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta”;
– la nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, trasmessa a mezzo p.e.c. in data odierna per il tramite del Ministero della Giustizia, con la quale è stata inoltrata la nota verbale 2026-0275 del 26 marzo 2026, con la quale l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America annuncia formalmente il ritiro della richiesta di estradizione di Bo.Ro. (come in epigrafe identificato).
2. Prescindendo, pertanto, dai motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, la sentenza della Corte di appello di Milano, favorevole alla consegna estradizionale, deve essere annullata senza rinvio, giacché, avendo lo Stato richiedente ritirato la domanda di estradizione, sono venute meno le condizioni di accoglimento del petitum correlato alla instaurata procedura (Sez. 6, n. 922 del 24/10/2024, dep. 2025, Lakatosz, Rv. 287606; Sez. 6, n. 28435 del 27/06/2013, lasinetchi, Rv. 255746).
3. Secondo quanto esplicitamente dispone il comma 1 dell’art. 718 cod. proc. pen., la pendenza presso questa Corte del giudizio sulla consegna ai fini estradizionali radica la competenza a decidere anche de libertate (Sez. 6, n. 17773 del 13/04/2018, Oprea, Rv. 272923 – 01).
3.1. Aderendo, quindi, alla richiesta del Ministro della Giustizia e tenuto conto dell’avvenuto ritiro della domanda di estrazione da parte dello Stato richiedente, va disposta l’immediata liberazione del soggetto richiesto di estradizione, se non detenuto per altra ragione.
La Cancelleria resta onerata degli adempimenti urgenti, secondo quanto dispone l’art. 203 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere venuta meno la domanda di estradizione. Dispone l’immediata liberazione di xxx se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso in Roma il 27 marzo 2026.
Depositato in cancelleria il’8 aprile 2026.
