Extradition proceedings: assessment of circumstantial evidences and findings of third-State judicial authorities

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇱Albania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
02/04/2025
Decision number
13611/2025
Main ground
Circumstancial evidences
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Serious indications of a crimeCircumstancial evidences
🇬🇧 Summary
In extradition proceedings, the assessment of the existence of serious indicia of guilt must be carried out autonomously by the judicial authority of the requested State. Evaluations or findings made by the judicial authorities of a third State, other than the requesting State, have no relevance or binding effect in determining whether the evidentiary threshold required for extradition is satisfied.
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Extradition proceedings: assessment of circumstantial evidences and findings of third-State judicial authorities, Italian Supreme Court, 2 April 2025, No 13611/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/third-state-findings-circumstantial-evidence-italy-albania-4-2025
🇮🇹 Full Text

RILEVATO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di Yu.Ya. presentata dalla Repubblica di Albania in relazione ai reati di corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

2.Yu.Ya. ricorre per cassazione deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non vengono evocati i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato all’estradando. Omessa motivazione in ordine alla circostanza dedotta dalla difesa relativa alla valutazione favorevole espressa per i medesimi fatti, dall’autorità giudiziaria olandese.

Deduce il ricorrente, dopo aver premesso che non intende far valere una eccezione di violazione del ne bis in idem, che per gli stessi fatti cui si riferisce l’estradizione, lo stesso è stato già estradato verso l’Olanda dove il Tribunale ha considerato la sua versione dei fatti (ovvero di essersi recato in quella casa al solo fine di recuperare il fratello) e, in sede cautelare, ne ha disposto la liberazione.

2.2. Violazione dell’articolo 698 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l’estradizione, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato e il condannato verrà sottoposto a trattamenti disumani o degradanti. Si rileva, a tal fine, che le carceri albanesi sono documentalmente non sicure e che la maggioranza religiosa in quel luogo è musulmana, cosicché un cittadino egiziano di religione cristiana, come il ricorrente, non può che essere considerato a rischio ove detenuto in un carcere albanese. Si aggiunge, inoltre, che in caso di espulsione dall’A., il ricorrente sarebbe costretto a rientrare in E., paese per lui non sicuro, essendo cristiano copto ed esposto al rischio di persecuzione per motivi religiosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, muove dall’erronea premessa relativa alla incidenza sulla verifica dei gravi indizi di colpevolezza delle valutazioni effettuate dall’autorità giudiziaria da altro Stato, che, oltre ad essere estranea ai criteri di giudizio che governano la valutazione della domanda di estradizione, è in contrasto con il principio di sovranità territoriale; sotto altro profilo, inoltre, il motivo in esame è privo del necessario requisito della specificità, limitandosi ad una generica deduzione di vizi della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la Corte territoriale, basandosi sulla documentazione inviata e sulle fonti di prova indicate dallo Stato richiedente (cfr. pagina 6 della sentenza), ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione al reato di concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ponendo l’accento sulle risultanze del verbale di arresto e, soprattutto sul rinvenimento del passaporto del ricorrente e del telefono cellulare dal quale è stata estrapolata la conversazione in cui si faceva riferimento al reperimento di una casa per “sistemare le persone”. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente,

l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (da ultimo, Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810).

2. Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha reputato non conferente la documentazione prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare la inadeguatezza delle condizioni delle carceri in A. (due articoli di giornale sull’impiego dei droni per far pervenire ai detenuti droga o armi) e meramente ipotetica la possibilità di un rimpatrio del ricorrente dall’A. nel proprio Paese di origine. Rileva, a tale riguardo, il Collegio che, poiché l’A. ha aderito alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ogni questione in merito alla possibile violazione dei diritti fondamentali dell’estradando, in conseguenza di future decisioni in ordine al suo rimpatrio, potrà essere proposta dinanzi alle competenti autorità dello Stato richiedente.

3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.