Extradition and precautionary measure: failure to translate the decision and assess of the risk of inhuman treatment
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], nato a Novosibirsk (Russia) il 08/04/1982
avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 31/03/2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato;
uditi i difensori, Avv. Nicola Canestrini e Avv. Salvatore Sciullo, hanno illustrato i motivi di cui ai rispettivi ricorsi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
[OMISSIS] ricorre avverso la ordinanza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia cautelare in carcere, applicata nei suoi confronti in via provvisoria, ai sensi dell’art. 715 cod. proc. pen. nell’ambito del procedimento a fini estradizionali promosso su richiesta della autorità giudiziaria della Corte distrettuale di Mosca.
[OMISSIS] è destinatario di un mandato di arresto estradizionale emesso dalla Autorità Russa con sentenza del 13 maggio 2020, che ne ha disposto la condanna alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di truffa previsto dall’art. 159 del cod. pen. russo.
Il ricorso a firma dell’avv. Nicola Canestrini consta di tre motivi.
2.1. Con il primo, si deduce erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 714, 715, comma 6, cod. proc. pen. e 16, par. 4, della Convenzione europea di estradizione.
La parte descrittiva della ordinanza impugnata richiama una richiesta di estradizione verso la Moldavia a fini esecutivi, relativa a una condanna per istigazione alla corruzione emessa dal Tribunale di Biucani il 10 giugno 2024, priva di qualsivoglia collegamento con la domanda estradizionale avanzata dalla Federazione Russa.
L’avvenuta conferma della misura carceraria in relazione ad un titolo differente rispetto a quello posto a fondamento dell’arresto estradizionale è illegittima. Il riferimento a tale titolo, certamente erroneo — come è dato evincere dal corpo dell’ordinanza — non è suscettibile di correzione, poiché impedisce di individuare con certezza la base fattuale della estradizione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 143, comma 2, e 180 cod. proc. pen. per omessa traduzione della ordinanza cautelare in lingua comprensibile all’estradando, il quale non parla né comprende la lingua italiana.
Tale condizione era già nota alla Corte di appello, sin dall’atto dell’arresto, allorché egli dichiarava di parlare la lingua inglese, ed è confermato dalla partecipazione dello stesso all’udienza del 31 marzo del 2026, con l’assistenza di un interprete di lingua russa.
L’ordinanza di custodia cautelare è dunque affetta da nullità, avuto riguardo ai principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356-01.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 698, comma 1, 705, comma 2, lett. c), 714, comma 3, cod. proc. pen. e art. 3 CEDU, in merito all’errata valutazione della Corte di appello di non dover esaminare in fase cautelare la sussistenza della causa ostativa alla consegna relativa al rischio di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, in caso di consegna alla Federazione Russa, in quanto tema riservato alla valutazione di merito sulla estradizione.
Il ricorso a firma dell’Avv. Salvatore Sciullo consta di cinque motivi.
3.1. Con il primo, il ricorrente lamenta motivazione meramente apparente per incerta individuazione del titolo estradizionale (il motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso del codifensore, cui si rinvia).
3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 715, comma 2, lett. b), in quanto la misura coercitiva è stata disposta senza fornire la descrizione dei fatti e l’indicazione del reato con le relative pene.
A fronte del mandato di arresto estradizionale emesso dalla Autorità russa con sentenza del 13 maggio 2020, risulta pervenuta documentazione tramite canali diplomatici, ai sensi dell’art. 716, comma 4, cod. proc. pen., da cui si evince che presso le autorità di Novosibirsk sarebbe pendente un procedimento penale per truffa in danno di un ente pubblico, con misura cautelare custodiale disposta dal Tribunale distrettuale centrale di Novosibirsk il 23 settembre 2025; di contro, dal certificato ufficiale del Ministero degli interni russo allegato dalla difesa risulta l’assenza di iscrizioni per condanne ovvero per procedimenti penali a carico del ricorrente.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 705, 714 e 715 cod. proc. pen.
La motivazione del provvedimento impugnato anticipa valutazioni di merito e sulle condizioni ostative legate alla violazione dei diritti fondamentali, in assenza di una base documentale completa e formalmente acquisita.
3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 274, lett. b), e 275 cod. proc. pen. in relazione al pericolo di fuga, siccome fondato su elementi che difettano di concretezza ed attualità.
Non sussistono indicatori di una reale volontà del ricorrente di sottrarsi alla giustizia, avuto riguardo al suo radicamento familiare: in particolare, è presente in Italia la convivente con i quattro figli minori che, in data 23 febbraio 2026, all’esito dell’arresto di lui, hanno formalizzato domanda di protezione internazionale presso la polizia di frontiera di Fiumicino.
3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 719 cod. proc. pen. per la mancata considerazione della documentazione difensiva aggiornata, costituita dal certificato penale del 2025, risultato negativo, e dall’estratto del registro societario aggiornato al 2026, relativo alla società “Event Corpus”, da cui risulta l’assenza di qualsiasi intestazione formale a carico del consegnando.
Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve darsi atto della intervenuta revoca, da parte della Corte di appello di Roma, successivamente alla proposizione del ricorso, della misura cautelare detentiva applicata al ricorrente, in ragione del ritiro della richiesta estradizionale da parte dello Stato richiedente.
Nondimeno, il difensore, Avv. Nicola Canestrini, munito di procura speciale, ha rappresentato il permanente interesse del suo assistito al ricorso, ai fini della proposizione della domanda di riparazione per la ingiusta detenzione sofferta.
Il ricorso è ammissibile.
Va ribadito che, in tema di estradizione per l’estero, l’interesse al ricorso per cassazione, proposto dall’estradando avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della custodia cautelare, non viene meno qualora, nelle more, l’ordinanza genetica sia stata revocata, sempre che il ricorrente abbia personalmente manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 8928 del 28/01/2025, Findlater, Rv. 287699-01; Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311-01).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 231 del 2004, ha evidenziato che il rinvio operato dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. all’intero Titolo I del libro IV, dedicato alle misure coercitive (con esclusione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), è comprensivo delle disposizioni relative alla disciplina della riparazione per ingiusta detenzione.
Secondo un’interpretazione conforme a Costituzione, ed in linea con la giurisprudenza costante della stessa Corte costituzionale, che ha, in sostanza, ricollegato il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post (sentenze n. 310 del 1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n. 284 del 2003 e n. 230 del 2004), il Giudice delle leggi ha precisato che, nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l’estradizione, gli estremi dell’ingiusta detenzione dovranno dunque essere valutati in rapporto alle «condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione».
Passando ad esaminare il provvedimento impugnato — sia pure ai fini sopra precisati — non sono fondati il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, ed il secondo motivo del ricorso dell’Avv. Sciullo.
Il tema posto attiene alla erronea trascrizione nel provvedimento impugnato, dopo la esatta individuazione del titolo estradizionale per cui il ricorrente è in vinculis, anche di una diversa richiesta di estradizione, avanzata dalla Repubblica di Moldavia per fatti diversi e privi di ogni connessione con quelli per cui pende la presente procedura.
Il riferimento è contenuto nella sola epigrafe della ordinanza impugnata, la cui motivazione richiama esclusivamente la domanda estradizionale avanzata dalla Repubblica Federale Russa ed il suo contenuto, con particolare riguardo al meccanismo fraudolento attraverso il quale il ricorrente, quale amministratore delegato di fatto della società “Event Corpus”, avvalendosi del subappalto a favore di varie società, avrebbe distratto fondi pubblici per complessivi 54 milioni di rubli.
Si tratta dunque — all’evidenza — di un refuso che ha riguardato il solo preambolo del titolo cautelare, privo di ricadute sulla corretta ed agevole individuazione del titolo estradizionale.
È fondato il secondo motivo del ricorso dell’Avv. Canestrini, che ha dedotto la nullità della ordinanza di reiezione della richiesta di revoca, per omessa traduzione in lingua nota all’interessato.
È un dato acquisito che l’estradando non conosce la lingua italiana: risulta essere stata disposta la traduzione in lingua russa della ordinanza genetica e, all’udienza del 31 marzo 2026, relativa alla istanza di sostituzione della misura custodiale, egli è stato infatti assistito da un interprete.
In materia di misure cautelari personali, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356-01).
Tale ipotesi, secondo il Massimo Collegio, va distinta da quella in cui, al contrario, non essendo già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosce la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.
L’omissione — come precisato dalle Sezioni Unite Niecko — ricade sul diritto di difesa dell’imputato, pregiudicando la «partecipazione attiva e cosciente» del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve, invece, essere garantito l’effettivo esercizio delle prerogative difensive.
Nella stessa linea interpretativa, a proposito del diritto alla conoscenza della sentenza della persona alloglotta, si collocano le Sezioni Unite n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01, le quali hanno statuito che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (in motivazione, la Corte ha precisato che l’esecuzione della traduzione oltre “un termine congruo”, in violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità della nullità della sentenza).
Alla luce di tale quadro ricostruttivo, ritiene la Corte che il principio, affermato dalle Sezioni Unite Niecko con riguardo alla omessa traduzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare, vada esteso ai provvedimenti relativi a vicende modificative della cautela, in particolare ai provvedimenti, come quello impugnato, che, attraverso la reiezione della richiesta di sostituzione della custodia in carcere, confermano la sottoposizione dell’interessato a limitazioni più incisive della propria libertà personale.
Analoga estensione è stata affermata — sia pure in relazione al diverso istituto del mandato di arresto europeo — essendosi statuito che il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell’ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di persona alloglotta, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota alla predetta, in quanto incidente sulla sua libertà personale (Sez. 6, n. 45293 del 08/11/2023, Burri, Rv. 285390-01).
Va infine puntualizzato che, in concreto, il ricorrente è stato posto in condizioni di conoscere l’accusa a suo carico, con la traduzione dell’ordinanza genetica, nonché del dispositivo della pronuncia reiettiva della richiesta di revoca (per essere presente in udienza l’interprete), ma non anche la relativa motivazione, che è stata depositata in un successivo momento, sicché la ratio giustificativa della garanzia relativa alla conoscenza degli atti ricorre allo stesso modo.
È parimenti fondato il terzo motivo del ricorso dell’Avv. Canestrini, inerente alla mancata verifica della esistenza di ragioni ostative alla pronuncia di estradizione, sotto il profilo del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Il tema è rilevante anche nel procedimento cautelare.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di estradizione per l’estero, la Corte di appello, nel verificare la sussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una decisione favorevole alla consegna che precludono, ex art. 714, comma 3, cod. proc. pen., l’adozione di una misura coercitiva finalizzata ad assicurarne l’esecuzione, è tenuta a valutare se, sulla base di elementi oggettivi ed attendibili, sussiste il rischio che il consegnando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti (Sez. 6, n. 35676 del 09/10/2025, Sakun, Rv. 288774-01).
In tale arresto, con riferimento a fattispecie relativa ad istanza di revoca della misura cautelare disposta in relazione ad estradizione richiesta dalla Federazione Russa, la Corte ha demandato al Giudice di rinvio una nuova valutazione, che tenesse conto dell’avvenuta espulsione dal Consiglio d’Europa dello Stato richiedente, del suo recesso dalla CEDU, nonché dell’incremento, attestato da fonti aperte affidabili, dei casi di persecuzione giudiziaria avvenuti nel medesimo Paese.
Il principio, ad oggi affermato con riguardo all’applicazione di misure coercitive ed alla loro revoca, non può che essere esteso ad ogni richiesta di modifica della cautela.
Di contro, della verifica di tali condizioni nel provvedimento impugnato non è traccia, essendo state erroneamente apprezzate le censure al riguardo svolte dalla difesa, come pertinenti esclusivamente alla fase di merito del procedimento estradizionale.
È assorbito, alla luce di tali rilievi, il terzo motivo del ricorso dell’Avv. Sciullo, vertente sulla base legale da considerare al fine di apprezzare la violazione dei diritti fondamentali.
È parimenti assorbito, alla luce della intervenuta rinuncia dello Stato richiedente alla domanda estradizionale, l’ultimo motivo del ricorso dell’Avv. Sciullo, vertente sulla assenza di iscrizioni formali a carico del ricorrente nelle certificazioni prodotte dallo stesso difensore.
Si impone, alla stregua di quanto precede, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 28 maggio 2026.
