If a treaty applies, the Italian court must – through a summary assessment – verify if the documentation demonstrates the existence of incriminating elements against the person sought

Extradition
🇮🇹Italy🇪🇨Ecuador
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
14/05/2024
Decision number
25853/2024
Main ground
Double criminality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In matters of extradition, under a surrender regime governed by a specific bilateral or multilateral convention, the Italian judicial authority is required — by way of a summary assessment — to verify that the documentation attached to the request is, in concrete terms, capable of demonstrating, from the perspective of the requesting State’s procedural system, the existence of incriminating elements against the person sought.
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If a treaty applies, the Italian court must – through a summary assessment – verify if the documentation demonstrates the existence of incriminating elements against the person sought, Italian Supreme Court, 14 May 2024, No 25853/2024, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/treaty-summary-assessment-incriminating-elements-italy-ecuador-5-2024
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trento ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna alla Repubblica dell’Ecuador, di To.Lu., in quanto destinatario di un provvedimento di applicazione della misura cautelare emessa in data 8 febbraio 2023 dal Tribunale di Cantori Pasaje, per il delitto di violenza sessuale sulla figlia minorenne. La decisione è stata preceduta dall’acquisizione di notizie in merito alle condizioni carcerarie in Ecuador e all’istituto presso il quale il ricorrente, qualora estradato, verrebbe ristretto.

2. Avverso la sentenza propone ricorso di To.Lu. tramite la propria avvocata, con i motivi di seguito articolati.

2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, ritenendo sufficiente il mero rinvio a giudizio dell’estradando, ha fondato l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul verbale riassuntivo dell’udienza del 12 gennaio 2022, acquisito senza vaglio critico da parte dell’autorità giudiziaria dell’Ecuador degli elementi accusatori e in assenza del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, infatti, alla menzionata udienza era presente solo l’avvocato di ufficio, previa rinuncia all’incarico di quello di fiducia, e il ricorrente non aveva partecipato al processo in quanto in Italia da un anno.

I gravi indizi di colpevolezza, ritenuti insussistenti dallo stesso Collegio alla luce del provvedimento che ha sostituito la misura cautelare detentiva con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, risultano fondati soltanto sulle dichiarazioni, non giurate, del dirigente dell’istituto scolastico frequentato dalla figlia dell’estradando, che aveva riferito di essere stata vittima di abusi del padre, e da conferme de relato, senza valutazione della relazione depositata dalla difesa sull’effettivo stato del processo in Ecuador ad oggi non iniziato.

2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 705, comma 3, cod. proc. pen., all’art. 3 CEDU e alle norme di ratifica ed esecuzione sia del Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador (I. n. 152 del 2019), sia del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra i menzionati Paesi, ritenendo sussistente il rischio attuale e concreto che l’estradando possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti oltre che alla compressione dei diritti minimi di difesa.

Infatti, l’udienza preliminare in Ecuador si è tenuta in assenza di un effettivo contraddittorio e di argomentazioni difensive, tanto da imporsi l’obbligo di rifiutare l’estradizione ai sensi dell’art. 3 lett. d) I. n. 152 del 2019, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. Inoltre, risultano un alto grado di pericolosità delle carceri, oltre che gravi e notori pericoli di ordine pubblico e sicurezza nazionale nell’intero Paese, attesa la decretazione nel 2023 dello stato di emergenza, non bastando, a questo riguardo, le dichiarazioni unilaterali rese dallo Stato richiedente. Proprio tali ragioni hanno determinato il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno, a richiedere la protezione internazionale.

2.3. Con il terzo motivo censura violazione dell’art. 4, lett. b) del Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador e di assistenza giudiziaria in materia penale tra i menzionati Paesi e omessa motivazione in ordine ai presupposti per il rifiuto facoltativo all’estradizione previsti. Infatti, To.Lu. vive e risiede in Italia dal 2004, salvo un periodo in cui ha fatto rientro in Ecuador; dal 2021 è stabilmente assunto come lavoratore agricolo stagionale; risiede con la madre invalida, che assiste, e la sorella To.Ma. vive ed è sposata in Val di Non, tutti elementi positivamente valutati dalla Corte distrettuale solo per la sostituzione della misura cautelare con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2.Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Va premesso che il Trattato bilaterale di estradizione e di assistenza giudiziaria, stipulato tra Italia ed Ecuador il 25 novembre 2015, è stato ratificato e reso esecutivo dal nostro Paese con la legge n. 152 del 25 novembre 2019, ed è entrato in vigore il 16 novembre 2021 all’esito del perfezionamento della procedura prevista, tanto da essere applicabile alla richiesta in esame.

Sebbene detto Trattato non richieda alcuna specifica verifica in ordine alla portata indiziaria degli elementi di prova segnalati dallo Stato richiedente, la Corte territoriale ha applicato l’art. 705 cod. proc. pen. che stabilisce che l’autorità giudiziaria italiana pronunci sentenza favorevole all’estradizione solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza.

Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte, con un consolidato indirizzo esegetico dai cui esiti questo Collegio non ha ragione di discostarsi, stabilisce che, in caso di estradizione processuale, quale è quella in esame, se la Convenzione bilaterale vigente tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non prevede la valutazione, da parte dello Stato richiesto, dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana è comunque tenuta ad accertare che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale di quello Stato, che I’ estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione (tra le tante Sez. 6, n. 18492 del 26/02/2020, Flosi, Rv. 279308; Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trandate, Rv. 277560).

Di tali principi il provvedimento impugnato ha fatto puntuale applicazione evidenziando, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, basata sulla completa disamina degli elementi trasmessi dal Paese richiedente a corredo della domanda estradizionale, come l’autorità giudiziaria dell’Ecuador avesse valutato i gravi indizi di colpevolezza a carico di To.Lu. in ordine al reato contestatogli di violenza sessuale ai danni della figlia minorenne. In particolare, la Corte di merito ha richiamato le indagini svolte e le fonti di prova poste a fondamento della misura restrittiva applicata a To.Lu., costituite dalle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle del rettore e dalla psicologa della scuola frequentata dalla minorenne e dalla madre, adulti con i quali la giovanissima si era confidata; oltre che dall’esito di una consulenza psicologica.

Alla luce di detti elementi e del costituire quella in esame un’estradizione processuale appare irrilevante la censura in ordine alla mancata valutazione della relazione depositata dalla difesa sull’effettivo stato del processo o l’avvenuta attenuazione della misura cautelare.

Va, dunque, ribadita in questa sede – anche in relazione al contenuto del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador del 2015, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 novembre 2019, n. 152, ed entrato in vigore il 16 novembre 2021 – la validità del principio di diritto secondo il quale, in tema di estradizione per l’estero, secondo il regime di consegna disciplinato da una specifica convenzione bilaterale o multilaterale, l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (così, tra le molte, Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810).

2.2. Il motivo di ricorso concernente il mancato rispetto del diritto di difesa è generico.

Il Trattato bilaterale di estradizione innanzi richiamato, all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. d) prevede tra i motivi di rifiuto obbligatori all’estradizione che “la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l’estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa”.

Dagli atti esaminati da questa Corte, in ragione del vizio denunciato, risulta che l’estradando non solo è stato sentito nel corso del procedimento cautelare in cui ha negato gli addebiti, attribuendo alla figlia minorenne una volontà vendicativa per essere partito per l’Italia; ma è sempre stato assistito da un proprio difensore di fiducia e ha deciso di allontanarsi volontariamente dall’Ecuador, per trasferirsi in Italia, pur sapendo del procedimento penale a suo carico. Questa circostanza rende ininfluente quanto valorizzato dal ricorso ovverosia che, nel frattempo, l’originario avvocato aveva revocato la procura speciale, in quanto quella in esame è un’estradizione processuale ed esclude l’esame della fase successiva del giudizio in cui, peraltro, risulta che il difensore di ufficio di To.Lu. ha comunque rappresentato gli argomenti a favore del proprio assistito (che, come indicato nella sentenza impugnata a pag.4, l’Autorità giudiziaria dell’Ecuador, in fase di rinvio a giudizio, ha puntualmente valutato).

A fronte di detti elementi, va escluso che il procedimento penale per il quale è stata domandata l’estradizione non abbia rispettato i diritti minimi di difesa o abbia violato i diritti fondamentali di To.Lu. nei termini indicati dal Trattato estradizionale e dall’art. 705, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

3. Il secondo motivo di ricorso, relativo al rischio di trattamenti inumani o degradanti nel Paese richiedente, è generico.

3.1. La sentenza impugnata con argomenti coerenti, logici e completi, e apprezzando tutte le risultanze offerte da fonti conoscitive e qualificate provenienti da diverse organizzazioni non governative e indipendenti, ha escluso che To.Lu. possa essere sottoposto, se estradato, a trattamenti inumani o degradanti o rischi per la sua incolumità come conseguenza delle condizioni detentive.

3.2. Va, innanzitutto, escluso che assuma rilievo, ai fini dell’estradizione richiesta, la grave situazione interna da cui è attraversato l’Ecuador, dovuta soprattutto alla crescente pervasività di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico che le istituzioni governative tentano di contrastare per garantire l’ordine pubblico. Si tratta, infatti, di una situazione sistemica e strutturale, che non pare incidere sulla posizione del ricorrente perché colpisce chiunque viva nel Paese, e che di per sé rende priva di rilievo la richiesta di protezione internazionale avanzata dall’estradando.

Infatti, ai sensi dell’art. 705, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la parte interessata è tenuta a dimostrare, in concreto, che le violenze che imperversano nel Paese la possano attingere “per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali”. Nella specie la condizione di insicurezza del Paese è generalizzata e dipende da questioni interne, cosicché la censura difensiva può dirsi posta in termini assertivi e non calibrati sulla posizione personale e processuale dell’estradando.

3.3. Con specifico riferimento alla sicurezza del sistema carcerario dell’Ecuador, la Corte distrettuale si è premurata di richiedere garanzie allo Stato estero sulle condizioni del luogo di detenzione in cui To.Lu. dovrà in concreto eseguire la misura cautelare, ricevendo una dettagliata relazione dal “Servizio nazionale di assistenza integrativa agli adulti privati della libertà”, che si occupa del sistema di detenzione. Detta risposta istituzionale fornisce assicurazioni, specifiche ed individuali, circa il fatto che l’estradando sarà assegnato al carcere di A n.1, nel quale non solo non vi è sovraffollamento, ma risulta, da un rapporto del 31 luglio 2023, che la struttura non è stata interessata da disordini o atti di violenza e dispone di infrastrutture per riabilitazione e reinserimento sociale.

Tali precise informazioni, genericamente disattese dal ricorrente sol perché provengono dallo Stato richiedente, sono state ritenute dall’Autorità giudiziaria italiana concretamente idonee ad escludere la sussistenza del rischio di trattamenti inumani o degradanti del detenuto in Ecuador così da rispondere, in termini conformi, non solo ai principi denunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 6, n. 24475 del 04/05/2016, Cernobrovciuc , Rv. 268703), ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia nella sentenza Petruhhin, Grande Sezione, del 6/09/2016, C-182-15, secondo cui, in sede di esame della domanda di estradizione, l’autorità competente dello Stato richiesto deve accertare il rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nell’ambito del circuito penitenziario dello Stato terzo interessato, in base ad elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati.

4. Il terzo motivo di ricorso, relativo al rifiuto facoltativo per il radicamento dell’estradando in Italia, è manifestamente infondato.

4.1. L’art. 4, comma 1, lett. b) del Trattato di estradizione tra Italia e Ecuador, stabilisce, tra i motivi di rifiuto facoltativo, che “lo Stato richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato richiedente, ritiene che l’estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell’età’, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.”.

4.2. Premesso che la Corte di merito non ha motivato sulla questione in quanto la difesa non l’aveva posta, e ciò, di per sé, ne escluderebbe l’esame poiché si tratta di questione che non è proponibile per la prima volta dinnanzi a questa Corte, va ricordato che, in tema di estradizione verso l’estero, l’eventuale radicamento nel territorio italiano non è un motivo di rifiuto alla consegna in quanto rientra nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della giustizia; mentre, alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 274 del 2011 e n. 10 del 2012), in materia estradizionale non è mutuabile la specifica disciplina prevista per il mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 23578 del 20/04/2023, Muga, non mass; Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020, Merkaziaj, Rv. 278616).

4.3. Non assume rilievo neanche la mera richiesta di protezione internazionale presentata da To.Lu., con audizione, anch’essa non posta all’attenzione della Corte di merito, in quanto non solo si tratta di documentazione che, per le ragioni sopra menzionate, è sottoponibile al Ministro della giustizia per le sue eventuali determinazioni, ma secondo la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di qualsiasi pregiudizialità tra le due procedure, la pendenza del procedimento indicato non è ostativa all’estradizione (Sez. 6, n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj, Rv.279263; Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2024.