Withdrawal of the extradition request and revocation of seizure

Extradition
🇮🇹Italy🇬🇧United Kingdom
Procedural order
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
11/09/2018
Decision number
48284/2018
Main ground
Seizure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The withdrawal of the extradition request entails the revocation of real precautionary measures, with the consequent return to the rightful owner of the assets subject to seizure, given that—pursuant to Article 6(2) of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959—the requesting State is not entitled to dispose of assets obtained through the execution of a letter rogatory that has subsequently been withdrawn. (In the present case, the Court quashed without remittal the order by which the Court of Appeal had ordered the return of the seized assets, limited to those not yet transferred to the requesting authority).
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Withdrawal of the extradition request and revocation of seizure, Italian Supreme Court, 11 September 2018, No 48284/2018, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/withdrawal-of-the-extradition-request-and-revocation-of-seizure
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 aprile 2018 la Corte d’appello di Napoli, preso atto del ritiro della domanda di estradizione da parte delle richiedenti autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della conseguenziale revoca del decreto ministeriale che accordava la consegna per l’esecuzione dei mandati di arresto emessi dal Bow Magistrates Court di Londra il 17 aprile ed il 29 aprile 2004 per i reati associazione per delinquere a fini di furto, frode e riciclaggio di denaro, ha revocato ai sensi dell’art. 718 c.p.p. la misura della custodia cautelare in carcere applicata a fini estradizionali a I.R. ed ha altresì revocato il decreto di latitanza al riguardo emesso nei suoi confronti, ordinando la restituzione in suo favore di tutti i beni caduti in sequestro nel corso del procedimento estradizionale e nei procedimenti rogatoriali da esso dipendenti, limitatamente ai beni non ancora effettivamente consegnati alle autorità che ne avevano a suo tempo richiesto l’estradizione, e ferma restando la presenza di eventuali ulteriori vincoli imposti per altro titolo sugli stessi.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’ I., che dopo aver ricostruito i principali passaggi della procedura estradizionale de quo, ha dedotto la violazione dell’art. 42 Cost., art. 263 c.p.p. e art. 714 c.p.p., comma 2 e l’erronea applicazione dell’art. 6, comma 2, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, evidenziando, sulla base della documentazione allegata e dalla stessa Corte di merito esaminata, la circostanza relativa alla già intervenuta traditio di tutti i beni in sequestro in favore dell’autorità rogante, sebbene la precedente sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 giugno 2006 (irrevocabile dal 19 dicembre 2006) e il decreto ministeriale di estradizione del 22 marzo 2007 avessero specificamente disposto che i beni oggetto del sequestro dovessero essere materialmente consegnati insieme all’estradando. Ne discende che la Corte distrettuale, quale giudice dell’esecuzione che aveva a suo tempo emesso il provvedimento ablativo ed in ossequio al principio del locus regit actum, avrebbe dovuto revocare in toto il sequestro e chiedere, anche per il tramite del Ministero della Giustizia, la restituzione dei beni eventualmente già tradotti nel Paese richiedente.

3. Avverso la su indicata decisione ha personalmente proposto ricorso per cassazione anche I.R., deducendo motivi analoghi a quelli formulati nel ricorso proposto dal suo difensore.

Con dichiarazione formulata in data 26 aprile 2018 e contestualmente inviata alla Ottava Sezione penale della Corte di appello di Napoli – che l’ha trasmessa a questa Suprema Corte, unitamente al fascicolo processuale, in data 8 maggio 2018 – l’ I. ha manifestato la volontà di rinunciare unicamente al ricorso da lui stesso proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile, attesa la intervenuta rinuncia da parte di I.R. in data 26 aprile 2018, il ricorso da lui personalmente proposto avverso la su indicata decisione della Corte distrettuale.

Fondato, di contro, deve ritenersi, per le ragioni di seguito indicate, il ricorso proposto dal suo difensore.

2. Dagli atti processuali emerge segnatamente: a) che il decreto ministeriale di estradizione di I.R. verso le Autorità del Regno Unito, adottato il 22 marzo 2007 ma mai eseguito a causa della irreperibilità dell’estradando, è stato revocato dal Ministro della Giustizia in data 25 luglio 2017 a seguito del ritiro della domanda di estradizione da parte dello Stato richiedente; b) che con nota del 27 giugno 2017, in particolare, l’Home Office comunicava il ritiro sia della domanda estradizionale che della collaterale domanda di assistenza giudiziaria internazionale alla luce dell’assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto, pronunziata nei confronti dell’estradando dalla Central Criminal Court di Londra, “dopo essere stato accertato che individui terzi hanno usurpato l’identità dell’accusato e utilizzato i suoi documenti di riconoscimento per commettere i reati a lui addebitati”; c) che a seguito della revoca del decreto di estradizione il Ministero della Giustizia ha chiesto, con nota del 15 marzo 2018, la revoca di ogni misura cautelare eventualmente ancora in essere, a scopo di estradizione, nei confronti dell’ I., sì come previsto dall’art. 718 c.p.p..

3. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui l’esaurimento del procedimento giurisdizionale relativo alla decisione sulla estradizione a richiesta di uno Stato estero non preclude il controllo giurisdizionale sulle misure cautelari: l’art. 718 c.p.p., infatti, stabilisce che la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione possono disporre la revoca e la sostituzione delle “misure previste dagli articoli precedenti” senza delimitazione alla fase antecedente alla decisione sulla estradizione, così come l’art. 714 c.p.p., comma 1, dispone che la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta a misure cautelari “in ogni tempo” (Sez. 6, n. 2931 del 11/07/1995, Parretti, Rv. 202836).

Ai sensi dell’art. 718 c.p.p., comma 2, la revoca delle misure cautelari, siano esse di natura personale o reale, è sempre disposta quando sia il Ministro della Giustizia, come avvenuto nel caso in esame, a farne richiesta.

V’è altresì da osservare che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 – norma applicabile nel caso in esame avuto riguardo al fatto che il sequestro e la successiva consegna dei beni dell’estradando sono avvenuti in esecuzione di una commissione rogatoria avanzata dalle Autorità del Regno Unito in data 25 giugno 2005 – lo Stato parte che richiede l’assistenza giudiziaria è obbligato a restituire “il più presto possibile” allo Stato richiesto gli oggetti che gli siano stati consegnati in esecuzione della rogatoria. Secondo la disciplina prevista dalla disposizione pattizia or ora richiamata, infatti, “Gli oggetti, come anche gli originali degli inserti e dei documenti, che saranno stati trasmessi in esecuzione di una commissione rogatoria, saranno restituiti il più presto possibile dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, salvo che questa vi rinunci”.

Nel rapporto esplicativo di tale Convenzione internazionale si chiarisce, al riguardo, che “la Parte richiedente, in virtù di questo testo, non potrà disporre di questi oggetti, neppure nei casi in cui la sua legislazione contenga delle disposizioni che le impongono di decidere sulla proprietà di tali beni”.

4. Dal su esposto quadro normativo discende, quale logico corollario, che l’intervenuta revoca della domanda di estradizione e della collaterale domanda di assistenza giudiziaria internazionale, con il conseguente venir meno del titolo giuridico estero in forza del quale le Autorità interne hanno accordato la consegna del cittadino italiano ed hanno proceduto all’esecuzione della connessa attività rogatoriale, determina l’estinzione del vincolo temporaneamente apposto a fini probatori sui beni oggetto della misura applicata nell’ambito della richiesta, e concessa, collaborazione giudiziaria internazionale, imponendone, di conseguenza, la integrale restituzione.

Al riguardo giova richiamare, in linea generale, sia pure con riferimento all’ipotesi inversa della domanda di assistenza avente ad oggetto un sequestro eseguito all’estero su richiesta delle Autorità giudiziarie italiane, il principio affermato da questa Suprema Corte (arg. ex Sez. 1, n. 5938 del 23/10/1997, dep. 1998, Russo, Rv. 209890), secondo cui la competenza a decidere sia sulla necessità del sequestro richiesto ed eseguito all’estero, sia sul suo mantenimento ai fini del procedimento penale, non può che essere dello Stato richiedente, il quale soltanto ha la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede e agli altri elementi in suo possesso, se il sequestro eseguito dall’autorità giudiziaria straniera sia utile, o non, per il procedimento e si inquadri in uno dei casi in cui, secondo la propria legislazione, è consentito il sequestro di quella determinata cosa.

Nel caso di specie non sono in giuoco, evidentemente, i profili attinenti alla regolarità del procedimento acquisitivo dei beni, ossia degli atti di esecuzione del sequestro materialmente compiuti dall’Autorità giudiziaria interna quale organo competente dello Stato parte richiesto dell’assistenza, quanto invece le stesse ragioni giustificative del provvedimento estradizionale e della collegata attività di apprensione dei beni oggetto della parallela commissione rogatoria a suo tempo eseguita nel territorio dello Stato: atti, questi, la cui efficacia è venuta meno, nell’ambito delle rispettive procedure di cooperazione giudiziaria internazionale, in conseguenza della revoca dei relativi atti d’impulso da parte dello Stato richiedente.

Di tali principi, tuttavia, non ha fatto buon governo il provvedimento impugnato, che pur disponendo la revoca dell’ordine – contenuto nella relativa sentenza di estradizione, irrevocabile dal 19 dicembre 2006 – di consegna al Regno Unito di tutti “i documenti, i valori e gli oggetti sequestrati dalla p.g. o per mezzo di specifica rogatoria internazionale” nei confronti dell’estradando, ne ha erroneamente circoscritto l’estensione, limitando l’ordine di restituzione ai beni non ancora effettivamente consegnati allo Stato richiedente, ferma restando l’eventuale presenza di vincoli aliunde imposti sui medesimi.

A tale riguardo, infatti, salva l’ipotesi derogatoria di una formale rinuncia dello Stato parte richiesto – atto, questo, che non risulta essere stato assunto nel caso di specie – nessuna limitazione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di pronta restituzione dei beni da parte dello Stato richiedente, può ritenersi consentita, sulla base della chiara formulazione delle su richiamate disposizioni pattizie.

Occorre, peraltro, richiamare quanto già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 5447 del 12/12/2001, dep. 2002, Castellucci, Rv. 220871) in ordine al principio secondo cui è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l’esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascuno Stato, con l’effetto che un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall’Autorità giudiziaria di tale Stato.

Presso le rispettive, competenti, Autorità nazionali ed estere l’interessato potrà conseguentemente attivarsi, giovandosi degli obblighi di reciproca collaborazione fra gli Stati parte della su citata Convenzione Europea secondo le forme previste e consentite dai rispettivi ordinamenti, al fine di ottenere la integrale restituzione dei beni sequestrati.

5. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui limita la restituzione ai beni non ancora consegnati allo Stato richiedente.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 626 c.p.p. e quelli inerenti alla comunicazione di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla parte in cui limita la restituzione ai beni non ancora consegnati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p. e per la comunicazione di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018