Failure to send documents (attached to the request of extradition) within 40-day time limit and revocation of precautionary measure
ORDINANZA
Con sentenza n. 18594/25 pronunciata in data 15.4.2025 e depositata in data 16.5.2025, la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, l’ordinanza con cui la V sezione della Corte di Appello, in data 25 febbraio 2025, rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare applicata a [OMISSIS], nato il [OMISSIS], sul rilievo della mancata indicazione nella predetta ordinanza della tempestiva trasmissione del titolo giurisdizionale straniero restrittivo posto alla base dell’estradizione.
In particolare, la Suprema Corte ha richiamato lo ius receptum che in tema di estradizione per l’estero, secondo la normativa prevista dalla Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, stabilisce che la misura coercitiva provvisoriamente applicata ex articolo 715 c.p.p. deve essere revocata se, allo scadere del termine massimo di 40 giorni decorrente dall’arresto, la domanda di estradizione corredata dai documenti giustificativi non sia stata indirizzata dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al ministero della Giustizia italiano, ovvero non sia stata trasmessa per via diplomatica, a nulla rilevando che nel medesimo termine non sia intervenuta anche l’estradizione.
In particolare, in tema di estradizione per l’estero il mancato pervenimento della documentazione allegata alla domanda di estradizione entro il termine di 40 giorni dall’applicazione della misura cautelare comporta la revoca del provvedimento coercitivo, senza dispiegare alcun effetto sull’ulteriore corso della procedura estradizionale. Anche l’art. 700 c.p.p. prevede espressamente che l’estradizione è consentita solo se alla domanda risulta allegato il provvedimento giurisdizionale che costituisce il titolo giudiziario.
Sulla base di tali principi, nella indicata sentenza la Corte di Cassazione ha rilevato quanto segue: “la questione posta dal ricorrente, incentrata sulla mancata trasmissione del provvedimento coercitivo alla base della domanda estradizionale, risulta aver decisivo rilievo in relazione all’art. 715 co. 6 c.p.p. dovendosi affrontare la valenza della condizione ivi prevista del pervenimento al ministero degli Affari esteri o a quello della Giustizia della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall’art. 700 c.p.p. rispetto alla dedotta mancanza in tale documentazione del titolo cautelare del 28 maggio 2024”.
In ordine alla esistenza di tale titolo cautelare negli atti trasmessi al Ministero della Giustizia, l’ordinanza impugnata aveva omesso di rispondere, secondo quanto sottolineato dalla Suprema Corte.
REG. ESTR. N. 10/2025
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenzaito, nella più volte richiamata sentenza di annullamento, che: “l’avvenuta trasmissione del provvedimento di cattura [OMISSIS] del [OMISSIS] 2024 al competente Ministero italiano, in quanto presupposto della domanda estradizionale, è decisiva ai fini della chiesta revoca della misura custodiale, stante in concorde disposto dell’art. 16 par. 4 della Convenzione e art. 715 co 6 c.p.p. onde si impone la verifica dell’A.G. del suo pervenimento al competente Ministero, secondo i princi e le modalità ptima richiamati.”
A seguito dell’annullamento della Suprema Corte, nell’ambito del procedimento iscritto presso questa Sezione della Corte di Appello, veniva fissata l’udienza da parte del Presidente di Sezione alla data del 3.6.2025 (peraltro perveniva ulteriore istanza della difesa “di revoca della misura estradizionale a seguito di sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione”).
Al riguardo, a detta della difesa, quello che la Suprema Corte ha demandato è, nella sostanza, un accertamento di puro fatto, essendo la questione essenzialmente relativa alla presenza, fra i documenti trasmessi con nota del 20 Febbraio 2025, dell’ordine di arresto [OMISSIS] del [OMISSIS] 2024.
In conformità al principio di diritto così fissato dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento, questo Collegio rileva come, dall’esame della intera documentazione di cui al fascicolo n. [OMISSIS]/2025 a carico di [OMISSIS], non emerge l’avvenuta trasmissione del provvedimento di cattura [OMISSIS] del [OMISSIS] 2024 al competente Ministero italiano entro il termine di 40 giorni dall’avvenuto arresto.
Giova rilevare, infatti, che al punto 4 della domanda di estradizione si fa riferimento ad un successivo mandato di arresto – allegato alla richiesta ed indicato come “allegato B” – richiamato in questi termini: “è stato emesso un mandato di arresto nei confronti di [OMISSIS] dal Tribunale di [OMISSIS] il [OMISSIS] 2025 che ordina di arrestare [OMISSIS] e condurlo davanti alla Corte per i reati copra menzionati”.
Ancora: nella richiesta di emissione di un mandato di arresto della Divisione Indagini presso il Tribunale di [OMISSIS], si fa espresso riferimento ad una proroga dell’originario mandato di arresto del 28.5.2024 che sarebbe intervenuta il 31.7.2024, proroga di cui nemmeno vi è traccia tra la documentazione allegata alla domanda di estradizione.
Per quanto agli atti, risulta che solamente il 22.5.2025 il Departement of internazional Affairs dello Stato di [OMISSIS] trasmetteva al Dipartimento affari giustizia internazionale di cooperazione giudiziaria il mandato di arresto recante un timbro di deposito del [OMISSIS] 2024; tale provvedimento veniva trasmesso al Direttore dell’ufficio del Ministero della Giustizia, dott. [OMISSIS], con e-mail in data 22.5.2025 per poi pervenire alla V sezione della Corte di Appello di Milano in data 30.5.2025, e successivamente portato all’attenzione di questo Collegio.
Sul punto, si rileva che nella suddetta e-mail il mittente, pur trasmettendo il mandato di arresto del [OMISSIS] 2024, evidenziava di aver allegato alla richiesta di estradizione l’ultimo mandato di arresto [OMISSIS] (con un riferimento implicito al mandato di arresto del [OMISSIS] 2025, poiché secondo la legge [OMISSIS] i mandati di arresto hanno una validità di 180 giorni).
In definitiva, da quanto sopra evidenziato emerge che il mandato di arresto del [OMISSIS] 2024 non era stato trasmesso nel dovuto termine di 40 giorni dall’avvenuto arresto dell’estradando – avvenuto il 15.1.2025 – al competente Ministero della Giustizia, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 16 della Convenzione Europea e degli artt. 700 e 715 c.p.p. (cfr. pagina 3 della sentenza della Corte di Cassazione di annullamento).
Si impone, pertanto, conformemente alla richiesta formulata congiuntamente dalle parti, la revoca della misura cautelare in essere.
P.Q.M.
In accoglimento della istanza di revoca della misura della custodia in carcere applicata a [OMISSIS] sopra generalizzato, con ordinanza del 17.1.2025
REVOCA
la suddetta misura cautelare e, per l’effetto, ordina l’immediata liberazione di [OMISSIS] se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e dispone la trasmissione della presente ordinanza al competente Ministero e alla V sezione penale di questa Corte di Appello.
Milano, il 3.6.2025
