Extradition to Brazil refused for breach of judicial independence and impartiality (Zambelli case)
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della domanda della Repubblica Federativa del Brasile, ha disposto l’estradizione di [OMISSIS] per l’esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni dieci di reclusione e 200 giorni di multa per i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico aggravato dal danno economico ingente e di falso ideologico.
In motivazione la Corte distrettuale ha aggiunto che la sentenza favorevole all’estradizione è sottoposta alla condizione che, prima della consegna effettiva dell’estradanda, lo Stato richiedente fornisca specifiche garanzie diplomatiche aventi ad oggetto: a) la garanzia che [OMISSIS] sarĂ reclusa esclusivamente nella Penitenciaria feminina do Distrito Federal; b) che la stessa avrĂ accesso senza limitazioni di tempo al proprio difensore di fiducia e alla Rappresentanza diplomatica consolare italiana; c) che lo Stato richiedente si impegni a informare periodicamente l’AutoritĂ diplomatica italiana sullo stato di salute e sulle condizioni detentive dell’estradanda.
[OMISSIS] propone ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione dell’art. 705 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonchĂ© mancanza e illogicitĂ della motivazione in relazione al cumulo delle funzioni di persona offesa, giudice di primo grado, giudice di secondo grado e giudice dell’esecuzione in capo al M. A. D. M. quale componente del Supremo Tribunale Federale del Brasile, in violazione del principio di imparzialitĂ e terzietĂ del giudice.
Si rappresenta, infatti, che il M. A. D. M.: a) è persona offesa del procedimento penale oggetto della richiesta di estradizione; b) ha condotto personalmente le indagini, disposto le misure cautelari, ordinato arresti ed emesso provvedimenti restrittivi della libertà personale e della libertà di comunicazione; c) ha partecipato al giudizio di merito in qualità di relatore presso il Supremo Tribunale Federale, che nel sistema brasiliano opera come giudice unico per i reati di propria competenza; d) ha partecipato alle decisioni collegiali del Supremo Tribunale Federale, anche in sede di riesame e di impugnazione dei provvedimenti da lui stesso emessi, ed ha, altresì, curato la fase esecutiva dei medesimi provvedimenti, agendo come punto di riferimento operativo per le comunicazioni con le autorità italiane.
Si aggiunge, ancora, che nel giudizio di estradizione la Corte di appello ha un dovere autonomo di verifica del rispetto dei diritti fondamentali della persona, che non può essere condizionato da scelte processuali dell’estradando nel procedimento estero; pertanto, a fronte delle allegazioni difensive, la Corte territoriale avrebbe dovuto, quantomeno, chiedere chiarimenti alle AutoritĂ brasiliane sulle criticitĂ evidenziate dalla ricorrente e il rifiuto di procedere a tale integrazione istruttoria configura una ulteriore violazione del diritto alla prova e del principio del contraddittorio.
A conferma della suesposta doglianza si richiamano i seguenti elementi: a) la Corte interamericana dei diritti umani ha attestato la criticitĂ sistemica del rispetto dei diritti fondamentali nell’ordinamento brasiliano; b) i rapporti di Amnesty International e Human Right Watch hanno documentato sistemiche violazioni dei diritti umani nel sistema giudiziario e carcerario brasiliano; c) la legge statunitense “Magnitsky” è stata applicata con sanzioni al M. A. D. M., circostanza che evidenzia come la comunitĂ internazionale abbia riconosciuto la problematicitĂ dell’operato del predetto Magistrato sotto il rispetto dei diritti fondamentali.
2.2. Violazione dei principi del giusto processo, del diritto al contraddittorio nella formazione della prova e del diritto di difesa ai sensi degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.
Si rileva, infatti, che: la condanna della ricorrente si fonda, in misura essenziale, se non esclusiva, sulla chiamata in correitĂ di W. D. N.; nel corso del processo la ricorrente non ha potuto esaminare W. D. N. nĂ© contestarne le dichiarazioni mediante domande dirette e saggiarne la credibilitĂ attraverso il controesame. E ciò non è stato determinato da una contingenza processuale, quale l’irreperibilitĂ o il decesso del testimone, ma da una precisa scelta del G. D. M., il quale ha impedito alla difesa ogni confronto con l’accusatore.
Richiamata la giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritto al controesame dei testimoni (in particolare, il caso Al-Khawaja e Taheri c. Regno Unito), si chiarisce che tale grave limitazione del diritto di difesa non è stata bilanciata da alcun idoneo fattore compensativo. Al contrario, ad avviso della ricorrente, è emerso che il M. A. D. M. ha sottratto l’informativa dalla quale risultava che la Polizia brasiliana aveva escluso l’esistenza di contatti tra la ricorrente e il suo accusatore, che veniva descritto come affetto da tratti di mitomania. Tale informativa, emersa nel corso dell’indagine avviata dalla Commissione parlamentare di inchiesta del Parlamento brasiliano, sottolineava la propensione di D. alla calunnia e alla manipolazione delle informazioni e l’insussistenza di rapporti, anche a livello informatico, con la ricorrente.
Si deduce, ancora, che, a fronte di tale specifica denuncia della ricorrente, la Corte di appello ha omesso di verificare la conformitĂ del procedimento brasiliano ai principi fondamentali del giusto processo. In particolare, si eccepisce la mancanza di motivazione con riferimento: a) alla violazione del diritto al controesame (memoria del 20 gennaio 2026); b) alla soppressione dell’informativa; c) al diniego, opposto dal G. D. M., nel corso del giudizio di primo grado, di accesso integrale agli atti e a tutte le prove che hanno fondato la condanna.
2.3. Insussistenza della condizione di doppia punibilitĂ in relazione al reato di cui all’art. 239 del codice penale brasiliano, che punisce l’uso di un documento falso come se fosse veridico.
Si rileva, al riguardo, che la ricorrente è stata condannata per l’inserimento nel sistema informatico della giustizia brasiliana di atti giudiziari, asseritamente falsi, atti che però non possono essere qualificati come atti pubblici originali, nell’accezione richiesta dagli artt. 476 e 479 cod. pen., ma come copie o riproduzioni di corrispondenti atti pubblici, prive di qualsivoglia attestazione di conformitĂ e di qualsivoglia valore fidefacente, che, in quanto tali, non sono punibili nell’ordinamento giuridico italiano in cui la falsificazione delle copie informali o copie semplici non è sanzionata penalmente. Si eccepisce, inoltre, che l’ordinamento brasiliano non contiene alcuna norma equivalente all’art. 491-bis cod. pen.
2.4. Violazione degli artt. 698 e 705, lett. c), cod. proc. pen. in quanto la ricorrente ha subito un procedimento condizionato da motivi politici, nonchĂ© la violazione del diritto di difesa, in quanto le è stata negata dalla Corte di appello di Roma la possibilitĂ di procedere all’audizione di E. T., che avrebbe potuto riferire in merito all’intenzione del G. D. M. di trovare elementi utili a colpire la ricorrente (deputata del Parlamento brasiliano ed esponente del partito Social-liberale, al pari dell’ex Presidente J. B., la quale si è attivamente impegnata nei movimenti anticorruzione ed ha svolto un ruolo di primo piano nella campagna politica per sostenere l’impeachment della ex Presidente del Brasile D. R.). Si assume, inoltre, che il G. D. M. è un esponente di rilievo dell’attuale establishment politico brasiliano, dichiaratamente ostile all’ex Presidente J. B.
2.5. Violazione degli artt. 705, comma 2, lett. c-bis e 698 cod. proc. pen., nonchĂ© degli artt. 2 della legge n. 69 del 2005, 3 CEDU e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e vizi della motivazione relativa al rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti e alla incompatibilitĂ delle condizioni di salute dell’estradanda con la detenzione presso il carcere brasiliano.
La Corte territoriale ha omesso di considerare la perizia medico-legale della dott.ssa Febi in cui, pur concludendosi per la compatibilitĂ delle condizioni di salute della ricorrente con il regime carcerario italiano e con il trasferimento aereo, si è evidenziato un serio e grave quadro clinico incompatibile con le condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario di destinazione (noto come “Colmeia”), così come descritte dalle fonti, indipendenti e qualificate, citate dalla ricorrente.
Si aggiunge, ancora, che la risposta alle informazioni sulle condizioni di detenzione, richieste dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 5 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Federazione del Brasile, è pervenuta proprio dal M. A. D. M. Tali informazioni risultano, tuttavia, inattendibili in quanto smentite da una pluralitĂ di fonti istituzionali e indipendenti riferite al carcere “Colmeia”. Inoltre, la nota informativa documenta solo la presenza di corridoi, aule scolastiche, spazi comuni, ma omette di fornire una documentazione fotografica delle celle e degli ambienti di effettiva detenzione. Tale omissione impedisce, dunque, la verifica dello spazio individuale disponibile e la sua conformitĂ agli standard indicati dalla Corte EDU.
Si lamenta, infine, la violazione del diritto alla prova, in quanto la Corte di appello si è rifiutata di acquisire le informazioni dalle Autorità Brasiliane in ordine alle condizioni sanitarie e assistenziali del carcere di destinazione con riferimento al gravissimo quadro clinico-sanitario della ricorrente.
Con atto trasmesso il 28 aprile 2026, B. D. M. S., nella qualitĂ di Procuratore nazionale dell’Unione per gli affari internazionali, membro dell’Avvocatura Generale della Repubblica Federativa del Brasile, ha confermato l’intervento di detto Stato ai sensi dell’art. 702 cod. proc. pen.
3.1. Con successiva memoria del 14 maggio 2026 la Repubblica Federativa del Brasile ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
3.1.1 In relazione al primo motivo di ricorso, si rileva che il M. A. D. M. non può considerarsi persona offesa dai reati, in quanto si è trattato di reati in danno del sistema giudiziario brasiliano. In secondo luogo, quanto al dedotto cumulo di funzioni, si eccepisce che: la ricorrente non ha in alcun modo spiegato in che modo il Collegio giudicante sarebbe stato totalmente guidato dal M. A. D. M.; il Tribunale Supremo federale è composto da undici ministri nominati dal Presidente della Repubblica ed è competente a giudicare i parlamentari in carica; l’eccezione è stata sollevata nel corso del procedimento brasiliano ed è stata rigettata sia perchĂ© tardiva sia in quanto fondata su affermazioni generiche e prive di prova. Si rileva, infine, che la ricorrente ha richiesto la revisione della sentenza di condanna, ma tale impugnazione straordinaria è stata definita con un provvedimento di rigetto.
3.1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si eccepisce che l’argomentazione difensiva secondo la quale la chiamata in correitĂ della ricorrente costituisce la prova “sola o determinante” dell’impianto accusatorio si fonda su un presupposto indimostrato, risultando, invece, dalla sentenza che la condanna si è basata sulla escussione di ben sei testimoni, nonchĂ© su un numero cospicuo di prove documentali derivanti dall’acquisizione di strumenti informatici riferibili agli imputati. In ogni caso, si rammenta che la giurisprudenza della Corte EDU non pone un divieto assoluto di utilizzo delle dichiarazioni di un testimone non sottoposto a controesame.
Costituisce, inoltre, un mero assunto difensivo la circostanza della presunta sottrazione del rapporto informativo contenente informazioni favorevoli alla difesa della ricorrente.
Quanto al diniego di accesso ai dati informatici, si rileva che la sentenza di condanna ha evidenziato che non è stata dimostrata l’indispensabilitĂ e la rilevanza di tali dati archiviati nel sistema cloud “mega.io” riferibile a W. D. N. in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale brasiliano.
Si aggiunge, infine, che il diritto alla prova e all’accesso agli atti non può tradursi in una indiscriminata e generica richiesta di accesso ad un’enorme mole di dati senza che la difesa indichi con precisione quali elementi probatori a discarico intenda ricercare e per quale ragione li ritenga pertinenti e rilevanti.
3.1.3. In relazione al terzo motivo di ricorso e alla eccepita carenza del presupposto della doppia incriminazione, si rileva che: la falsificazione ha riguardato atti pubblici in quanto le sentenze falsificate di giudici sono atti pubblici falsi; qualora si ritenga che [OMISSIS] non abbia agito quale pubblico ufficiale, si rileva che la fattispecie punita dall’art. 476 cod. pen. contiene una clausola di estensione della punibilitĂ in relazione ai fatti commessi dal privato o dal pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, così come previsto dall’art. 482 cod. pen.; in ogni caso, la questione è superata dall’art. 2, comma 3, del Trattato di estradizione, essedo pacifica la sussistenza della doppia punibilitĂ per l’altra ipotesi di reato relativa all’accesso abusivo al sistema informatico.
3.1.4. In ordine al quarto motivo di ricorso, si deduce che il caso in esame non attiene a reati qualificabili come reati politici o determinati da finalitĂ politiche.
Si eccepisce, inoltre, l’inutilitĂ dell’audizione di E. T., che non potrebbe trasformare una condotta che offende beni giuridici comuni in un reato politico.
3.1.5. Con riguardo al quinto motivo di ricorso, si eccepisce che la ricorrente non ha assolto l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati idonei a fondare il concreto timore che la sua consegna preluda ad un trattamento umano o degradante.
Si rileva, inoltre, che la Corte territoriale ha correttamente tenuto conto delle specifiche, aggiornate e individualizzate informazioni fornite dallo Stato interveniente in relazione al carcere “Colmeia”.
La ricorrente, peraltro, ha omesso di considerare le specifiche garanzie diplomatiche poste dalla Corte territoriale quale condizione per la sua consegna allo Stato richiedente.
Il Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha osservato che il primo motivo di ricorso è inammissibile per novitĂ della censura dedotta e per la mancata allegazione di elementi idonei a dimostrare l’avvenuta deduzione dinanzi al Giudice di merito.
Si aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale non si è limitata ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, ma ha accertato, ai sensi dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., che in essa risultassero indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, fosse stata ritenuta probabile la commissione dei reati ascritti all’incolpata, attesa, altresì, l’assenza di prove a discarico, chiare ed incontrovertibili, della sua innocenza, prove che comunque non possono certo essere raccolte dinanzi all’autoritĂ giudiziaria, come viceversa postula parte ricorrente.
Si osserva, ancora, che la tematica dell’asserito status di “perseguitata” politica della ricorrente non risulta dedotta dinanzi alla Corte territoriale, sicchĂ© tale deduzione rimane una pura e tardiva congettura.
Con riferimento alla questione relativa all’assenza della doppia punibilitĂ , si rileva che, per la sussistenza di tale requisito, è necessario solo che l’ordinamento italiano contempli come reati i fatti per i quali la consegna è richiesta (nella specie riconducibili ai paradigmi sanzionatori dell’accesso abusivo ad un sistema informatico e del falso ideologico).
Infine, quanto al tema del rispetto dei diritti umani della consegnanda, si rileva che dalla documentazione agli atti non è emerso alcun rischio di trattamenti inumani o degradanti o di pene contrarie al senso d’umanitĂ .
Con istanza del 19 maggio 2026 la ricorrente ha chiesto la riunione al presente procedimento di altro procedimento che, pur essendo relativo all’impugnazione di altra sentenza favorevole alla estradizione della ricorrente, richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile per l’esecuzione della condanna ad anni cinque e mesi tre di reclusione e ottanta giorni di multa per i reati di porto illegale di arma da fuoco e costrizione illegale mediante uso di arma da fuoco, risulta connesso sia per ragioni di identitĂ soggettiva e del rapporto estradizionale che per la comunanza di questioni e ragioni ostative invocate dalla ricorrente, che ha, pertanto, interesse alla decisione unitaria delle due procedure.
All’odierna udienza, la Corte, sentite le parti, ha rigettato tale istanza, rilevando, anche in ragione della diversitĂ dei titoli estradizionali, l’assenza di ragioni di connessione tra i due procedimenti, rilevanti ai sensi dell’art. 17 cod. proc. pen., e l’inopportunitĂ della riunione alla luce dello status detentionis della ricorrente nel presente procedimento e della protrazione dei tempi processuali di definizione del ricorso giĂ fissato in data odierna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza logicamente assorbente rispetto all’esame degli altri motivi di ricorso.
Va, innanzitutto, chiarito che, diversamente da quanto eccepito dal Procuratore Generale, la questione ivi dedotta non può considerarsi nuova.
Dall’esame degli atti, cui la Suprema Corte può accedere in ragione della natura dell’eccezione e della competenza estesa anche al merito (art. 706 cod. proc. pen.), risulta che la predetta doglianza è stata dedotta sia nel corso del procedimento dinanzi alla Corte territoriale, compresa la fase cautelare, che nella missiva inviata dalla ricorrente al Ministro della Giustizia. La doglianza, peraltro, è stata anche esaminata dalla Corte territoriale, sia pure in relazione alle dichiarazioni pubbliche rese prima e durante il processo dal M. A. D. M.
Ciò premesso, va considerato che il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989, ratificato dalla legge 23 aprile 1991, n. 144, contempla espressamente la causa ostativa all’estradizione fondata sulla violazione del diritto di difesa. Per quanto rileva in questa Sede, l’art. 5 del Trattato (Diritti fondamentali), prevede, infatti, che l’estradizione non può essere concessa se, per il fatto per il quale è domandata, la persona richiesta è stata o sarĂ sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa.
3.1. Prima di esaminare nel merito il motivo di ricorso, occorre chiarire il significato della locuzione “diritti minimi di difesa”.
Secondo la consolidata ermeneusi di questa Suprema Corte, il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione – previsto dall’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato – ricorre solo quando sia prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest’ultimo (Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Siepak, Rv. 266263; Sez. 6, n. 10693 del 20/02/2009, Bielas Malgorzata, Rv. 242926; Sez. 6, n. 21370 del 19/04/2005, Niculita, Rv. 232060), ovvero quando l’ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispondenti o assimilabili a quelle previste nel nostro ordinamento (Sez. 6, n. 3125 del 21/09/1995, Di Maio, Rv. 202727).
Si è, infatti, condivisibilmente affermato che i diritti fondamentali dell’estradando possono essere garantiti in maniera non uniforme tra l’ordinamento richiedente e quello richiesto e che per la positiva verifica in merito alla sussistenza dei presupposti dell’estradizione non è affatto richiesta la sovrapponibilitĂ dei rispettivi sistemi normativi, dovendosi piuttosto verificare se nell’ordinamento processuale dello Stato richiedente sia violato il nucleo essenziale dei diritti di difesa dell’imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug, Rv. 281543-03).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza di questa Corte ha, ad esempio, escluso la valenza ostativa all’estradizione: a) nell’ipotesi della prospettata violazione, da parte della pronunzia emessa dallo Stato richiedente, della regola processuale stabilita dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. o del divieto di reformatio in peius (Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug, Rv. 281543-03); b) a fronte della operativitĂ , nello Stato richiedente, di un differente regime processuale in tema di connessione di reati, ovvero della assenza, nella fase della esecuzione, di misure alternative alla detenzione o della possibilitĂ di computo del periodo di privazione della libertĂ sofferta agli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 41348 del 09/11/2006, Bucur, Rv. 235550); c) nel caso di giudizio celebrato senza la assistenza di un difensore, quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all’imputato presente la scelta di difendersi personalmente (Sez. 6, n. 33577 del 01/07/2015, Tennina, Rv. 264430).
Si è, infatti, ritenuto che nessuna delle violazioni dedotte attenesse al nucleo essenziale dei diritti di difesa dell’imputato, così come riconosciuti nell’ordinamento giuridico italiano.
3.2. Anche nella giurisprudenza della Corte EDU si è piĂą volte ribadita la possibile rilevanza ostativa all’estradizione dei soli profili di iniquitĂ del processo idonei a configurare il rischio di esporre l’estradando ad un flagrante diniego di giustizia nello Stato richiedente (Corte EDU, Grande Camera, 4 febbraio 2005, Mamatkoulov e Askarov c. Turchia; Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito).
Tale locuzione è stata riferita ai casi di un processo manifestamente contrario alle disposizioni dell’art. 6 CEDU o ai principi ivi enunciati, ovvero alle violazioni di tale gravitĂ da comportare l’annullamento o addirittura «la distruzione della sostanza stessa del diritto tutelato da questo articolo» (Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito), con esclusione, dunque, delle semplici irregolaritĂ o della mancanza di garanzie nel corso del processo che potrebbero comportare una violazione dell’art. 6 qualora si verificassero nello Stato contraente stesso.
In particolare, nella sentenza emessa nel caso Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, la Corte EDU ha individuato alcune forme di ingiustizia che possono integrare un diniego flagrante di giustizia, ovvero:
condanna pronunciata in contumacia, senza possibilitĂ di ottenere un nuovo esame nel merito dell’accusa;
procedimento sommario per sua natura e condotto nel totale disprezzo dei diritti della difesa;
detenzione la cui legittimitĂ non possa essere sottoposta al controllo di un tribunale indipendente e imparziale;
rifiuto deliberato e sistematico di consentire a una persona, in particolare se detenuta all’estero, di comunicare con un avvocato;
l’ammissione di prove ottenute mediante tortura, in quanto contraria non soltanto alle disposizioni dell’art. 6, ma anche ai principi fondamentali del diritto internazionale in materia di equitĂ processuale e di per sĂ© idonea a rendere «radicalmente inaffidabile» il processo nei suoi esiti.
Nel valutare se l’estradizione o l’espulsione possa costituire un flagrante “diniego di giustizia”, la Corte EDU ha applicato lo stesso onere della prova previsto nelle cause di espulsione e di estradizione relative all’art. 3 CEDU.
Si è, pertanto, affermato che spetta al ricorrente «fornire elementi idonei a dimostrare l’esistenza di motivi seri per ritenere che, in caso di espulsione dallo Stato contraente, egli sarebbe esposto a un rischio reale di subire un diniego flagrante di giustizia. Qualora tale prova venga fornita, incombe successivamente al Governo dissipare ogni dubbio al riguardo» (così, Corte EDU, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, cit.).
Declinando i risultati di tale elaborazione giurisprudenziale con riferimento alle peculiaritĂ della fattispecie in esame, deve ritenersi che i requisiti di terzietĂ ed imparzialitĂ del giudice costituiscono, oltre che una precondizione essenziale di equitĂ del processo, una delle garanzie fondamentali rientranti nel nucleo duro del diritto di difesa, il cui pieno ed effettivo esercizio postula necessariamente la condizione di equidistanza e di imparzialitĂ di colui che è investito per legge del potere di giudicare in merito alla fondatezza o meno dell’accusa.
4.1. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, tale garanzia costituisce un presidio non solo della funzionalitĂ della giurisdizione, ma anche del diritto di difesa dei cittadini.
In essa trova la sua ratio anche la disciplina sull’incompatibilitĂ del giudice, volta ad escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento giĂ assunto in una sede “pregiudicata”, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. Le funzioni del giudicare, infatti, devono essere assegnate ad un soggetto terzo, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi (ex multis, Corte cost., sentenza n. 182 del 2025; Corte cost., sentenza n. 209 del 2024; Corte cost., sentenza n. 91 del 2023).
L’imparzialitĂ -neutralitĂ del giudice è stata, pertanto, costantemente ritenuta quale garanzia centrale dell’equitĂ del processo, la cui carenza ha una valenza “inquinante” tale da rendere prive di significato e rilevanza tutte le altre regole e garanzie processuali (cfr. Corte cost., sentenza n. 182 del 2025).
4.2. La regola dell’imparzialitĂ del giudice è sancita anche nelle Convenzioni e nelle Carte europee dei diritti, in quanto l’art. 6, par. 1, CEDU stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale; e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto all’esame della causa da parte di un giudice «indipendente e imparziale, precostituito per legge».
4.3. Nella giurisprudenza della Corte EDU si è affermato che l’imparzialitĂ del giudice può essere apprezzata sotto un duplice profilo, soggettivo e oggettivo.
L’aspetto soggettivo, presunto fino a prova contraria, attiene al foro interiore del giudice, alla esistenza di un pregiudizio o di un atteggiamento di malanimo verso l’imputato o di un interesse personale in una determinata causa.
L’aspetto oggettivo impone, invece, di accertare se sussistano elementi concreti che, anche agli occhi di un osservatore esterno, giustifichino i dubbi sulla imparzialitĂ del giudice (Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2005, Kyprianou c. Cipro; Corte EDU, 10 novembre 2004, Cianetti c. Italia).
Si tratta di una distinzione che non deve far pensare ad una rigida separazione tra le due categorie in quanto, come chiarito dalla Corte EDU nel caso Kiprianou c. Cipro, «il comportamento di un giudice può infatti, dal punto di vista di un osservatore esterno, suscitare dubbi oggettivamente giustificati circa la sua imparzialità (approccio oggettivo), ma può anche incidere sulla questione delle sue convinzioni personali (approccio soggettivo)».
Nella giurisprudenza della Corte EDU la mancanza di imparzialitĂ del giudice è stata ravvisata in due distinte situazioni: la prima, di natura funzionale, comprende i casi in cui la condotta personale del giudice non è affatto in discussione, ma l’esercizio da parte della stessa persona di diverse funzioni nell’ambito del procedimento giudiziario (cfr. Corte EDU, 10 novembre 2004, Cianetti c. Italia; Corte EDU, 1 ottobre 1982, Piersack c. Belgio) oppure l’esistenza di rapporti gerarchici o di altro tipo con un altro soggetto del procedimento (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 16 dicembre 2003, Grieves c. Regno Unito) suscitano dubbi oggettivamente giustificati circa l’imparzialitĂ del tribunale; la seconda categoria è di natura personale e riguarda il comportamento dei giudici in una determinata causa (cfr. Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit.).
Ad esempio, può rammentarsi, nel caso Cianetti c. Italia, relativo ad una fattispecie in cui i medesimi giudici del Tribunale di primo grado avevano anche svolto le funzioni di Giudici del Tribunale del riesame cautelare, che la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, per carenza dell’imparzialitĂ del giudice.
Si è, inoltre, chiarito che il requisito dell’imparzialitĂ del giudice, per la sua centralitĂ ai fini dell’equitĂ del processo, costituisce una garanzia indisponibile dalle parti, cosicchĂ© non ha rilevanza, ad esempio, l’eventuale tardivitĂ della presentazione della istanza di ricusazione o la rinuncia a dedurre tale questione (arg. ex Corte EDU, 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spagna; Corte EDU, 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria).
4.4. Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea l’indipendenza dei giudici degli Stati membri è stata considerata di importanza fondamentale ai fini del funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria e precondizione giustificativa della mutua fiducia che è alla base del riconoscimento delle decisioni giudiziarie (Corte di giustizia, 15 ottobre 2019, Dorobantu, C-128/18; Corte di giustizia, 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18; Corte di giustizia, 19 settembre 2018, C-327/18).
Si è, infatti, affermato che le garanzie di indipendenza e imparzialitĂ degli organi giurisdizionali costituiscono un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’art. 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (Corte di Giustizia, 5 novembre 2019, Commissione/Polonia, C-192/18).
Si è, inoltre, aggiunto che tali garanzie presuppongono, nell’ambito dell’ordinamento euro-unitario, l’esistenza di regole relative alla composizione dell’organo giurisdizionale, alla nomina, alla durata delle funzioni nonchĂ© alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilitĂ di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralitĂ rispetto ad interessi contrapposti (Corte di Giustizia, 2 marzo 2021, A.B e altri c. Krajowa Rada SÄ…downictwa, C-824/18).
Ciò posto, venendo all’esame delle specifiche doglianze poste con il primo motivo di ricorso, ritiene questa Suprema Corte che, sulla base dell’esame delle allegazioni difensive e del contenuto degli atti trasmessi dallo Stato richiedente, sono emersi plurimi elementi idonei a far dubitare dell’imparzialitĂ , sotto il profilo oggettivo, del Tribunale che ha pronunziato la condanna della ricorrente.
Ciò in ragione della duplice veste assunta dal M. A. D. M. quale componente del collegio giudicante e quale persona danneggiata da uno dei reati ascritti alla ricorrente, nonché del cumulo di funzioni giudiziarie da costui svolte nel procedimento penale brasiliano.
5.1. Quanto al primo profilo, va considerato che, a prescindere dall’individuazione del bene giuridico tutelato dai reati ascritti alla ricorrente e della conseguente impossibilitĂ , sostenuta dalla Repubblica Federativa del Brasile, di attribuire al M. A. D. M. la qualitĂ di persona offesa, è indiscutibile che costui possa considerarsi come persona danneggiata dai reati ascritti alla ricorrente, stante il danno, quanto meno reputazionale, cagionato dalla introduzione nel sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia dell’atto relativo al falso mandato di arresto emesso a suo carico.
5.2. Quanto al secondo profilo, risulta dagli atti trasmessi che il M. A. D. M. è stato designato quale relatore del procedimento penale a carico di [OMISSIS]; in tale veste, egli ha partecipato alla decisione delle questioni preliminari, ivi compresa quella relativa alla sua incompatibilitĂ , nonchĂ© alla decisione di condanna della ricorrente in ordine ai reati ascritti e a quella che ha disposto la perdita immediata del mandato parlamentare di [OMISSIS]; il medesimo Giudice ha, inoltre, emesso il mandato di arresto a carico di [OMISSIS], ha redatto la richiesta di estradizione ed ha fornito informazioni in merito all’Istituto penitenziario ove avrebbe dovuto essere reclusa la ricorrente.
5.3. Dinanzi a tali plurimi elementi, di fatto idonei a dare corpo ai sospetti avanzati dalla ricorrente, lo Stato interveniente si è limitato a richiamare le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’istanza di ricusazione del M. A. D. M., ragioni che, senza affrontare funditus i dubbi di carenza di imparzialitĂ oggettiva dell’interessato, sono ancorate a mere considerazioni di carattere formale (bene giuridico tutelato dal reato) e processuale (l’inosservanza delle regole interne sulla presentazione dell’istanza di ricusazione).
Si tratta, come detto, di argomenti di carattere formale, erroneamente reputati sufficienti dalla Corte territoriale ad assicurare l’equitĂ del processo e, in particolare, l’imparzialitĂ oggettiva dell’organo giudicante, a fronte della rilevanza costituzionale e della indisponibilitĂ delle situazioni soggettive che risultano vulnerate nel caso in esame.
Ritiene, di contro, questa Corte, che, in presenza dei plurimi ed evidenti indici sintomatici di una carenza di imparzialitĂ oggettiva del Giudice, le modalitĂ di svolgimento del procedimento penale hanno, di fatto, determinato una macroscopica violazione del diritto di difesa: violazione che non può considerarsi bilanciata dalla presenza di un rimedio interno a tutela della imparzialitĂ del giudice in ragione delle peculiaritĂ della fattispecie concreta in cui si è scelto di esaminare la questione della dedotta carenza di imparzialitĂ del M. A. D. M., introdotta nel contraddittorio processuale dal coimputato e nota a tutti i componenti del Collegio giudicante, ma risolta in termini prettamente formali, così, di fatto, assicurando una tutela solo labiale, ma non sostanziale, delle comuni garanzie difensive della ricorrente e del coimputato (che l’aveva preliminarmente dedotta).
Ciò che rileva, infatti, nei rapporti di cooperazione internazionale, non è tanto la presenza nello Stato richiedente di garanzie attinenti al giusto processo identiche a quelle assicurate dall’ordinamento italiano, quanto, piuttosto, che detto Stato rispetti effettivamente il nucleo incomprimibile dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali ed in particolare dall’art. 6 CEDU, al quale si richiama direttamente l’art. 111 Cost. (cfr., in tema di mandato di arresto europeo, Sez. 6, n. 4528 del 27/01/2012, Baldi, Rv. 251959; Sez. 6, n. 17632 del 03/05/2007, Melina, Rv. 237078).
Nel caso in esame non è in discussione, evidentemente, il profilo della imparzialità soggettiva, ma quello della imparzialità oggettiva del giudice, così come posta in dubbio dalla sequenza degli atti processuali indicati dalla ricorrente come pregiudizievoli delle garanzie difensive e di equità del processo.
Ritiene, infatti, questa Suprema Corte che, a prescindere dalle disposizioni procedurali interne sulla ricusazione del giudice, nel procedimento penale a carico della ricorrente è mancata l’effettiva tutela della garanzia dell’imparzialitĂ oggettiva del giudice e, in ultima analisi, del nucleo essenziale del diritto di difesa, a quella garanzia strettamente correlato.
Lo Stato interveniente, peraltro, non ha fornito alcuna prova concreta volta a dimostrare l’equitĂ del processo celebrato a carico della ricorrente, quale, ad esempio, la presentazione di una dichiarazione di astensione da parte del M. A. D. M. e il suo rigetto da parte di un organo differente dal Collegio giudicante dal lui composto.
Siffatta macroscopica violazione di una garanzia costituzionale fondamentale ed irrinunciabile nell’ordinamento dello Stato richiesto dell’estradizione, ha, di fatto, pregiudicato l’intera equitĂ del processo, stendendo un’ombra di pregiudizio sul suo complessivo svolgimento, dall’ammissione delle prove alla loro acquisizione fino pronuncia della decisione finale alla base della odierna domanda estradizionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, poichĂ© deve ritenersi sussistente il motivo di rifiuto previsto dall’art. 5, lett. a) del Trattato di estradizione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e dichiarata l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione in accoglimento del primo motivo di ricorso, con il relativo assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Conseguentemente, va dichiarata la cessazione della misura cautelare in atto e disposta l’immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa.
La Cancelleria curerĂ l’espletamento degli incombenti precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione. Dichiara la cessazione della misura cautelare in atto e dispone la rimessione in libertĂ di [OMISSIS], se non detenuta per altra causa. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 maggio 2026

