Revocation of precautionary measure for failure to submit request and documents within 40 days (European Convention on Extradition)
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di volta a ottenere la cessazione della misura cautelare applicatagli in relazione al mandato di cattura emesso dalla Autorità giudiziaria della Repubblica di Moldavia per i reati di traffico di essere umani, anche minorenni, e sfruttamento della prostituzione, ravvisando la doppia incriminabilità con riferimento agli artt. 600-bis e 601, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma. n. 1, cod. pen. cod. pen.
2. Nel ricorso presentato e nella successiva memoria difensiva presentati dal difensore di si chiede l’annullamento della ordinanza deducendo erronea interpretazione delle norme che disciplinano il contenuto e i requisiti della richiesta di
estradizione e violazione dell’art. 715, comma 6, cod. proc. pen. relativamente alla perenzione della misura cautelare.
2.1. Si assume che le Autorità della Moldavia hanno violato gli artt. 12 e 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in vigore per l’Italia dal 4 novembre 1963, perché hanno fondato la richiesta di arresto e la domanda di estradizione su due mandati nazionali radicalmente diversi, con la conseguente violazione del termine di 40 giorni posto dall’art. 16 della Convenzione a tutela della libertà dell’estradando.
Si osserva, inoltre, che la Corte di appello ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare, presentata il 22 settembre 2025, sulla base di documenti pervenuti il 2 ottobre 2025, ossia dopo l’istanza di revoca e dopo l’udienza (svoltasi il 2 ottobre), ma prima del deposito dell’ordinanza avvenuto il 6 ottobre, così violando gli artt. 715, comma 6, e 700, comma 1, cod. proc. pen.
Si argomenta, in particolare, che la Corte di appello ha considerato domanda di estradizione quanto pervenuto prima del 2 ottobre e costituito soltanto da una mera richiesta di estradizione, senza la menzione di elementi che consentissero di
collegare l’addebito provvisorio contenuto nella segnalazione dell’Interpol alla successiva richiesta.
Si osserva, pertanto, che, su questa base, la procedura per l’estradizione potrebbe proseguire solo dopo avere dichiarato la misura cautelare inefficace perché ricollegata a quello che è stato definito come arresto provvisorio, pur non essendolo. Si rimarca che la domanda di estradizione non è stata corredata – come, invece, richiesto dall’art. 700 cod. proc pen. e, in termini analoghi, dall’art. 12 della Convenzione Europea di estradizione – dalla copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda, la cui mancata trasmissione entro quaranta giorni determina la revoca delle misure cautelari ex art. 715 cod. proc. pen.
2.2. Si conclude che l’ordinanza impugnata ha violato l’art. 696 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 e 16 della Convenzione Europea di estradizione e agli artt. 715, comma 6, e 700 cod. proc. pen. nelle parti in cui ha ritenuto che,
mediante l’invio della documentazione pervenuta il 10/09/2025 e il 2/10/2025, lo Stato richiedente abbia rispettato il termine (40 giorni) di perenzione della misura cautelare.
2.3. Inoltre, si rileva un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione circa le conseguenze della violazione del termine del termine dei 40 giorni: un primo indirizzo ne fa derivare la revoca della misura cautelare (e, quindi, la liberazione dell’estradando), a nulla valendo il fatto che un successivo arresto sia possibile dopo che è pervenuta la domanda di estradizione; un secondo indirizzo esclude che si possa procedere alla effettiva liberazione dell’estradando
se lo stato di detenzione si è protratto sino alla data in cui lo Stato richiesto ha ricevuto la formale domanda di estradizione.
Su questa base, si avanza istanza affinché, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., sia valutata l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha considerato che entro il termine di quaranta giorni la domanda e la documentazione per la estradizione devono pervenire al Ministero degli affari esteri e a quello della Giustizia, mentre è irrilevante il decorso ulteriore del tempo dopo l’arrivo della domanda di estradizione e dei documenti di cui all’art. 700 cod. proc. pen.
Inoltre, ha osservato che, in virtù del principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna (principio accolto dall’art. 696 cod. proc. pen.), il termine di caducazione della misura cautelare applicata con la convalida dell’arresto provvisorio deve farsi decorrere, ex art. 16, quarto comma I della Convenzione Europea di estradizione «dalla data dell’arresto» e non «dalla data di comunicazione dell’arresto provvisorio allo Stato richiedente da parte del ministro», come stabilisce, invece, l’art. 715 cod. proc pen. Su questa base, ha ritenuto che – poiché l’arresto è avvenuto il 10/08/2025 – la nota, dal contenuto inequivoco (perché esplicita la richiesta di estradizione e la correda con l’indicazione delle norme incriminatrici ritenute applicabili dallo Stato richiedente e con l’enunciazione dei fatti di reato) alla quale lo Stato richiedente ha affidato la sua richiesta di estradizione sarebbe pervenuta tempestivamente il 18/08/2025
allo scadere del quarantesimo giorno.
La Corte di appello ha considerato che l’art. 12 della Convenzione Europea di estradizione non richiede che la domanda di estradizione sia inderogabilmente corredata dall’ordinanza di custodia cautelare emessa da un giudice, perché basta qualsiasi atto in base al quale va eseguita la custodia secondo le forme prescritte nello Stato richiedente. Ha, inoltre, valutato che, dopo l’udienza, è pervenuta l’ordinanza cautelare nei confronti del ricorrente (corredata da altri atti interni), affermando che l’art. 16 della Convenzione Europea di estradizione prevede che il termine di decadenza possa essere superato anche se la domanda di estradizione perviene successivamente, tanto che l’eventuale già avvenuta scarcerazione non impedisce una nuova cattura.
2. Posto quanto precede, deve rilevarsi e ribadirsi in senso contrario, che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione – da tempo prevalente su quello, anteriore, per il quale andrebbe applicato il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 715 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35895 del 12/07/2004, Rv. 230014) – va applicato l’art. 16, comma 4, della Convenzione europea di estradizione, in base al quale le misure cautelari provvisoriamente applicate nei confronti di persona assoggettabile a procedura di estradizione sono revocate se entro il termine di quaranta giorni dall’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva non sono pervenuti al Ministero degli Esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione e la relativa documentazione.
Infatti, le norme della Convenzione di estradizione prevalgono sulle norme del codice di procedura penale (art. 696 cod. proc. pen.), sicché il termine massimo di quaranta giorni decorre dall’arresto e non dalla comunicazione di esso alla Parte richiedente (Sez. 6, n. 9092 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 254380; Sez. 6, n. 24326 del 22/06/2010, Rv. 247807; Sez. 6, n. 20962 del 13/05/2009, Rv. 244104).
3. Nella fattispecie in esame, dagli atti processuali risulta che i termini e le scadenze relative all’arresto, sono inutilmente decorsi. Il mandato di arresto internazionale nei confronti di è stato emesso dall’Autorità giudiziaria della Moldavia il 2 agosto 2025 e, sulla base di tale mandato, l’arresto provvisorio del ricorrente è stato effettuato e convalidato l’11
agosto 2025 ex art. 715 cod. proc pen.
Tuttavia, entro il termine di quaranta giorni «dalla data dell’arresto», come richiesto dall’ art. 16, quarto comma della Convenzione Europea di estradizione, non è pervenuta una vera e propria domanda di estradizione, corredata dai documenti indicati dall’art. 700 cod. proc. pen.
La difesa del ricorrente, il lunedì 22 settembre 2025, ossia nel primo giorno utile successivo alla scadenza (avvenuta il 19 settembre 2025) del termine di quaranta giorni, aveva presentato una istanza di revoca della misura cautelare per la scadenza del termine.
Invece, soltanto il 18 ottobre l’Ambasciata della Moldavia in Italia ha fatto pervenire al Ministero degli Esteri quella che, oltretutto, era una mera richiesta di estradizione – peraltro priva della menzione di elementi idonei per collegarvi l’addebito provvisorio contenuto nella segnalazione dell’Interpol pervenuta anteriormente alla richiesta – non corredata – come, invece, richiesto dall’art. 700 cod. proc pen. e, in termini analoghi, dall’art. 12 della Convenzione Europea di estradizione – dalla copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda, la cui mancata trasmissione entro quaranta giorni determina la revoca delle misure cautelari ex art. 715 cod. proc. pen.
Tale mera richiesta è stata poi trasmessa, tramite il Ministero della Giustizia, alla Corte di appello di Milano soltanto il 2 ottobre 2025, dopo che, il primo ottobre 2025, si era svolta l’udienza e prima del deposito dell’ordinanza impugnata con il ricorso in esame.
Ne deriva la revoca della misura cautelare allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dall’arresto provvisorio con l’effettiva liberazione dell’estradando, a nulla rilevando la possibilità di un successivo arresto dopo che la domanda di estradizione sia pervenuta ai sensi dell’art. 16, comma quinto, Convenzione europea di estradizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la misura cautelare applicata a , disponendone la liberazione se non detenuto per altra causa.
Così deciso il 03/12/2025
