Extradition to USA and loss of effectiveness of precautionary measure in case of failure to deliver extradition request (and supporting documents) within 45 days

Extradition
🇮🇹Italy🇺🇸United States
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
19/01/2026
Decision number
14484/2026
Main ground
Failure to deliver documents
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Extradition to the United States and loss of effectiveness of pre-trial detention in the absence of a timely extradition request (and supporting documents) within 45 days The extradition treaty between Italy and the United States provides that, within 45 days of the arrest, the United States must transmit to Italy the formal extradition request together with the documentation required under Article X. The purpose is to prevent provisional arrest from turning into prolonged detention without the formal legal basis constituted by a proper extradition request. In the present case, the arrest was carried out on 10/10/2025, from which date the above-mentioned peremptory time limit began to run. Since the Court of Appeal rendered its decision at a time when, within the mandatory time limits set by the Treaty, neither the extradition request nor the required documentation had yet been received — as was instead necessary — the challenged order must be quashed without remand and the custodial measure currently in force must be revoked.
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Extradition to USA and loss of effectiveness of precautionary measure in case of failure to deliver extradition request (and supporting documents) within 45 days, Italian Supreme Court, 19 January 2026, No 14484/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-45-day-deadline-request-and-documents-italy-usa-1-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato la
richiesta di scarcerazione presentata dal difensore di CDER ,
cittadino francese e svizzero, arrestato e sottoposto alla custodia cautelare in
carcere perché destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso
dalle Autorità degli Stati Uniti d’America (The Eastem District of New York
Brooklyn) per partecipazione sia ad associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di frodi su titoli sia a una associazione per delinquere finalizzata al
riciclaggio.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di CDER si chiede
l’annullamento dell’ordinanza.
Si deduce che — in base al combinato disposto delle norme sulla estradizione
del codice di procedura penale italiano e del Trattato bilaterale tra la Repubblica
italiana e gli Stati Uniti d’America, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, e
[Trattato di estradizione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, stipulato
il 25 giugno 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 18
luglio 2003 (L181/27) — gli Stati Uniti d’America avrebbero dovuto inviare la
richiesta formale di estradizione, accompagnata dalla documentazione prescritta,
entro 45 giorni dal momento dell’arresto, avvenuto il 10/10/2025.
Si rileva che, invece, sono decorsi 45 giorni dalla data dell’arresto e che — a
differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello — quella che è pervenuta il
20/11/2025 non è la domanda di estradizione, ma soltanto una nota diplomatica
non conforme alle precise indicazioni del Trattato (art. X), mentre nessun
documento di carattere giudiziario è pervenuto, sicché i termini della custodia
cautelare risultano perenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Il 10/10/2025 il ricorrente è stato arrestato ex artt. 715 e 715 cod. proc. pen.
perché destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso il
21/07/1999 dal The Eastem District of New York Brooklyn.
Il 15/10/2025 il Governo degli Stati Uniti d’America ha formulato una richiesta
di arresto provvisorio di Connor con inclusa una sintesi dell’indagine e delle prove
nei confronti dello stesso e il 16/10/2025 il Dipartimento di Giustizia degli Stati
Uniti d’America ha chiesto al Ministero della Giustizia italiano che Connor
rimanesse agli arresti domiciliari sino al completamento del procedimento di
estradizione, illustrando analiticamente le ragioni della richiesta.
1117/10/2025 il Ministero della Giustizia ha notificato alle Autorità statunitensi
l’arresto provvisorio di Connor precisando che la domanda di estradizione avrebbe
dovuto pervenire entro 45 giorni.
Il 24/11/2025 la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di scarcerazione
presentata dal difensore di C adducendo che il 20/11/2025 era pervenuta la
domanda di estradizione.
In realtà, nella comunicazione del 20/11/2025 il Ministero della Giustizia
aveva trasmesso alla Corte d’appello di Bari quella che definiva una «nota verbale
con cui l’Ambasciata statunitense ha trasmesso la domanda di estradizione nei
confronti del nominato in oggetto con riserva di trasmettere alla Procura generale
della Repubblica in indirizzo tale domanda di estradizione con l’allegata
documentazione ai sensi dell’art. 703 c.p.p.».
Risulta, pertanto, che il 20/11/2025 alla Corte d’appello non era ancora
pervenuta la domanda di estradizione, né la documentazione richiesta.

2. Con legge 16 marzo 2009 n. 25 sono stati ratificati nel nostro ordinamento
i Trattati di estradizione e di mutua assistenza in materia penale tra Stati Uniti e
Italia, firmati rispettivamente il 13 ottobre del 1983 e il 9 novembre del 1982,
secondo le indicazioni contenute nell’art. 3, comma 2 a), dell’Accordo
sull’estradizione stipulato tra Stati Uniti e Unione Europea in materia di
estradizione e mutua assistenza giudiziaria stipulato a Roma il 3 maggio del 2006.
Il Trattato sull’estradizione tra Unione Europea e Stati Uniti d’America, firmato il
25 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L 181/27 del 19 luglio
2003, regola la cooperazione giudiziaria penale tra i 27 Stati membri UE e gli USA.
Tale normativa, specificamente nell’articolo XII del Trattato di estradizione tra
Italia e Stati Uniti, prevede che entro 45 giorni dall’arresto gli Stati Uniti devono
far pervenire all’Italia la richiesta formale di estradizione unitamente alla
documentazione prevista dall’art. X.
Lo scopo è quello di evitare che l’arresto provvisorio si trasformi in una
detenzione prolungata senza la base formale costituita da una formale domanda
di estradizione (ex aliis: Sez. 6, n. 3043 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289216;
,Sez. 6, n. 9092 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 254380; Sez. 6, n. 24326 del
22/06/2010, Rv. 247807; Sez. 6, n. 20962 del 13/05/2009, Rv. 244104).
Nella fattispecie l’arresto è stato eseguito il 10/10/2025, data dalla quale
decorre il termine perentorio sopra indicato.
3. Poiché la Corte d’appello ha deciso quando non era ancora pervenuta nei
termini perentori indicati nel Trattato — come era, invece, necessario — la domanda
di estradizione, né la documentazione richiesta, l’ordinanza impugnata va
annullata senza rinvio e la misura cautelare in atto va revocata.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti meglio indicati nel
dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la misura cautelare in
atto, disponendo la liberazione di CDER se non detenuto per
altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.
cod. proc. pen. Manda altresì alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al
Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.
proc. pen.
Così deciso il 19/01/2026.