Italy–Venezuela Extradition Treaty: 100-day detention limit held reasonable and proportionate. Petruhhin does not apply at the provisional detention stage.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in premessa indicata, la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione con altra meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti di [OMISSIS] in relazione al mandato di arresto a fini estradizionali emesso dal Quarto Tribunale Speciale della Repubblica Bolivariana di Venezuela emesso il 2 novembre 2022, in esecuzione del mandato interno del 28 ottobre 2021, emesso per reati di associazione a delinquere, sequestro aggravato, estorsione aggravata, ostacolo alla libertà del commercio, terrorismo, traffico e vendita illegale di armi da fuoco, commessi in Venezuela fino al 15 luglio 2021.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’estradanda, con atto dell’avv. Giulio Mastrobattista, deducendo con un unico motivo – in realtà plurimo – violazione di legge in relazione agli artt. 715, comma 6, e 700, commi 1 e 2, 696 cod. proc. pen. nonché 16 e 12 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in relazione all’art. 10 del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l’Italia e il Venezuela, sottoscritto a Caracas il 23 agosto del 1930.
La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere per mancata osservanza del termine di cui all’articolo 715, comma 6, cod. proc. pen., non avendo le Autorità procedenti trasmesso la documentazione prevista dall’art. 700 cod. proc. pen. entro 40 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell’avvenuto arresto ex art. 715, comma 5, cod. proc. pen. indirizzata dal Ministro della giustizia.
Nel provvedimento impugnato, i Giudici di appello hanno ritenuto che rispetto alla norma codicistica debba prevalere, in quanto norma speciale, l’art. 10 del Trattato del 1930, che prevede la perenzione della misura al decorso del tremine di 100 giorni dalla data dell’arresto.
Di contro, avrebbero dovuto considerare che le norme sovranazionali o i trattati bilaterali prevalgono sul diritto interno solo se garantiscono principi più favorevoli all’estradando e se garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali.
Sul punto, e in ordine alla mancata trasmissione della documentazione necessaria per l’estradizione, vi è carenza di motivazione nel provvedimento impugnato.
La Corte di appello ha, infine, omesso di considerare che la ricorrente è cittadina portoghese, da tempo trasferitasi in Spagna, e ha diritto a circolare liberamente sul territorio dell’Unione europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
La Corte territoriale ha ritenuto operante, in tema di termini della misura cautelare correlata al procedimento estradizionale, la disciplina prevista dal Trattato di estradizione di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Venezuela, firmato a Caracas il 23 agosto 1930 e reso esecutivo con legge 17 aprile 31, n. 517.
Tale Trattato è tuttora vigente e detta, all’art. 10, la disciplina regolativa dell’arresto provvisorio e dei relativi termini nei casi di urgenza. Nel dettaglio, il comma 1 statuisce che:
«1. In casi di urgenza si potrà concedere l’arresto provvisorio, sempreché gli agenti diplomatici dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti, in seguito a dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nell’articolo precedente»;
i commi 3 e 4 statuiscono che:
«3. L’arrestato sarà rimesso in libertà provvisoria se entro 100 giorni dalla data dell’arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti di cui all’articolo precedente».
«4. Il detto termine sarà di giorni 120 quando l’individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso».
La ratio giustificativa delle richiamate disposizioni poggia sul carattere intrinsecamente strumentale della cautela, dovendosi scongiurare il protrarsi sine die di una misura limitativa della libertà personale, preordinata a dare esecuzione alla estradizione passiva, nel caso in cui la relativa procedura non sia attivata entro un termine congruo, normativamente definito.
Tento premesso, la motivazione adottata dalla Corte di merito in ordine alla prevalenza della autonoma disciplina in tema di termini di perenzione della misura cautela, stabilita dalla Convenzione bilaterale, rispetto alla disposizione di cui all’art. 715, comma 6, cod. proc. pen., è giuridicamente corretta.
Essa riflette un principio generale dell’ordinamento interno, da valere nei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale, sancito dall’art. 696, commi 2 e 3 cod. proc. pen., per cui le norme interne si applicano in via residuale, nei limiti in cui non vi siano Convenzioni internazionali vigenti che regolino diversamente la materia, le quali hanno carattere speciale.
In senso difforme, non appare pertinente il riferimento della difesa alla sentenza di questa Sesta Sezione, n. 27719 del 13/03/2019, Grassia, Rv. 276222 – 01, la quale ha affermato che, in tema di estradizione per l’estero secondo la normativa prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la misura coercitiva provvisoriamente applicata ex art. 715 cod. proc. pen. deve essere revocata se, allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dall’arresto, la domanda di estradizione, corredata dai documenti giustificativi, non sia stata indirizzata dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia italiano, ovvero non sia stata trasmessa per via diplomatica, a nulla rilevando che nel medesimo termine non sia intervenuta anche l’estradizione.
Tale pronuncia ha ribadito che – nella specie – «il regime convenzionale prevale sulle norme del codice di procedura penale (art. 696 cod. proc. pen.)» e ha fatto applicazione del principio di cui all’art. 16, comma 4, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 1963, la quale prevede che l’arresto provvisorio di un soggetto ricercato in ambito internazionale potrà cessare se, entro 18 giorni dall’arresto, la Parte richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e dei relativi documenti, e che, in ogni caso, la durata dell’arresto non potrà superare 40 giorni.
In questa ottica, la previsione nello strumento pattizio di un termine diversamente modulato rispetto a quello codicistico – pari a 100 giorni invece di 40 – va inquadrata in un contesto di mezzi tecnologici di comunicazione certamente diversi; tuttavia, anche all’attualità, detto termine non risulta irragionevole nei rapporti tra gli Stati contraenti, avuto riguardo al previsto intervento di Autorità diverse dello Stato richiedente (l’Autorità giudiziaria e quella diplomatica), e non è, comunque, oggettivamente sproporzionato.
Sotto altro profilo, non assume rilevanza ostativa la condizione di cittadina europea della richiedente.
In un precedente giudizio promosso da [OMISSIS] con riferimento allo stesso titolo cautelare, questa Corte ha affermato che, in tema di estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, il principio espresso dalla sentenza della CGUE “Petruhhin” del 6 settembre 2016, C/182-15, secondo cui lo Stato membro, destinatario della richiesta, è tenuto a informare lo Stato di cittadinanza del consegnando, onde consentire allo stesso di avanzare, a sua volta, richiesta di consegna con mandato di arresto europeo, in funzione dell’esercizio dell’azione penale in relazione al medesimo fatto, non trova applicazione nella fase cautelare, ma solo in quella dedicata all’esame del merito della richiesta estradizionale (Sez. 6, n. 18120 del 05/05/2026, Diaz, Rv. 290083 – 02).
In quella pronuncia si è anche precisato come la libera circolazione di un cittadino dell’Unione europea (tanto più nell’ambito di operatività dell’Accordo di Schengen), deve trovare un ragionevole punto di equilibrio nel confronto con il soddisfacimento delle esigenze di giustizia volte alla repressione di reati.
Ora, facendo applicazione, al caso in esame, della disciplina speciale prevista dal Trattato italo venezuelano, correttamente si è rilevato dalla Corte territoriale che il termine di 100 giorni previsto dall’art. 10, essendo stato l’arresto eseguito il 15 marzo 2026, non era decorso al momento della proposizione della istanza di revoca, né a quello della decisione della Corte di appello, venendo a scadere il 23 giugno 2026.
Nondimeno – a quanto riferito dal difensore nell’udienza innanzi a questa Corte di cassazione – permane lo stato restrittivo della ricorrente.
Occorre dunque verificare se ciò sia dipeso dalla operatività del più lungo termine di cui all’art. 10, comma 4, del Trattato – come la Corte di merito avrà potuto apprezzare al pervenimento della documentazione completa – in ragione della pericolosità della persona richiesta, ovvero se, avendo avuto inizio in separato procedimento la fase esecutiva della estradizione, il termine di consegna sia stato oggetto di proroga a norma dell’art. 708 cod. proc. pen.
Si impone, per conseguenza, l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per le necessarie verifiche e per l’adozione delle conseguenti determinazioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così è deciso, 17/07/2026
Il Consigliere estensore
STEFANIA RICCIO
Il Presidente
EMILIA ANNA GIORDANO
